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Importazione di vegetali, Importazione di sementi, Esportazioni di vegetali
L’ufficio di Certificazione Fitosanitaria, presso la Direzione Agricoltura e Cibo-Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, ha realizzato, per venire incontro alle numerose richieste di informazione da parte di rivenditori professionali, aziende agricole e utenti privati tre brevi vademecum sulle procedure da seguire per richiedere il Certificato Fitosanitario per l’esportazione:
Vademecum Generale per Esportazioni extra-E.U.
Vademecum per Esportazioni Macchinari Agricoli usati
Esportazioni di vegetali
La vigilanza sull'esportazione viene effettuata dagli ispettori fitosanitari su vegetali e prodotti vegetali comportanti "rischio fitosanitario" al fine di garantirne la rispondenza ai requisiti fitosanitari richiesti dai Paesi importatori. Le ditte esportatrici che intendono esportare verso uno stato estero, al di fuori della Unione Europea (paese terzo), vegetali o prodotti vegetali non trasformati, devono richiedere ai paesi destinatari le informazioni riguardanti i requisiti fitosanitari e le normative attualmente vigenti e sottoporle all’approvazione del Settore Fitosanitario Regionale per la verifica di fattibilità.
Il Settore Fitosanitario tramite il personale ispettivo e il personale esterno qualificato, sulla base delle diverse esigenze e della commodity oggetto di esportazione predispone e applica programmi di controllo e verifica nel rispetto dei requisiti fitosanitari richiesti dalla normativa fitosanitaria dei paesi importatori. Rilascia il certificato fitosanitario all’esportazione che consiste in un documento ufficiale a valenza internazionale compilato secondo le regole stabilite dalle norme internazionali FAO ISPM 12.
La richiesta di certificazione fitosanitaria viene gestita on-line dall’applicativo “certificati fitosanitari” tramite il portale Servizionline della Regione Piemonte e per accedervi i richiedenti devono avere SPID ed essere iscritti al RUOP nella sezione esportatori nonché iscritti all’anagrafe agricola della Regione Piemonte e seguire le istruzioni pubblicate.
La normativa vigente stabilisce la riscossione di una tariffa fitosanitaria per l’esportazione di vegetali e di prodotti di origine vegetale i cui dettagli sono riportati nella circolare del 8 Novembre 2021 prot. 27860/A1703B.
I certificati fitosanitari hanno validità di 14 giorni dal momento dell’emissione al momento della partenza della merce. Se non utilizzati entro i termini previsti devono essere restituiti in originale alla struttura che li ha emessi.
Importazione di vegetali
La normativa di riferimento è costituita dal DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 19 (che sostituisce il D.Lgs 214/2005) e dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2019/2072 i cui allegati vengono costantemente aggiornati e costituiscono il riferimento per l’importazione nell’Unione Europea. In particolare, l'allegato VI del Regolamento UE 2019/2072 elenca i vegetali e prodotti vegetali di cui è vietata l'importazione e l'allegato XI i vegetali e prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controllo fitosanitario.
La vigilanza sull'importazione in Italia, e quindi nel territorio dell'intera Comunità europea, dei vegetali e prodotti vegetali comportanti "rischio fitosanitario", al fine di garantirne la rispondenza ai requisiti fitosanitari richiesti dall’Unione europea, viene svolta dal Settore fitosanitario competente per punto di ingresso che ispeziona la merce presso specifici posti di controllo frontaliero sul territorio comunitario riconosciuti dalla normativa (allegato II del D.lgs 19/2021).
In Piemonte non sono presenti posti di controllo frontaliero e pertanto le formalità del controllo vengono espletate presso il primo punto di entrata della merce nell’Unione europea. Quelli presenti sul territorio italiano sono elencati nell’allegato II del D.lgs.19/2021
Gli operatori professionali che intendono importare vegetali e prodotti vegetali in territorio italiano presso i punti di ingresso fitosanitari nazionali devono essere iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).
Per quanto riguarda l'importazione delle sementi, oltre al rispetto delle suddette prescrizioni, le varietà devono essere iscritte ai registri varietali comunitari.
In questo specifico caso l'importatore deve anche presentare la richiesta per il nulla-osta d'importazione utilizzando il modello di cui all'allegato 2 del D.M. 04/06/97, regolarmente compilato in tutte le sue parti e redatto in quadruplice copia, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente le dichiarazioni in merito alla conformità ai requisiti stabiliti dalle norme legislative e dai regolamenti in vigore sulla disciplina dell'attività sementiera.
Esportazione di Macchinari Agricoli Usati – istruzioni per gli esportatori
Le prescrizioni fitosanitarie per l’esportazione possono riguardare, oltre alle piante e ai prodotti delle piante, anche le macchine agricole usate. Infatti, alcuni organismi nocivi (batteri, funghi, nematodi) possono essere veicolati tramite i residui terrosi e vegetali eventualmente presenti sulle parti meccaniche (ruote, cingoli, organi lavoranti, etc.). Alcuni Paesi extra-UE (ad esempio Albania, Macedonia del Nord e Turchia) richiedono quindi un certificato fitosanitario per importare macchine agricole usate.
Negli ultimi mesi l’ufficio di certificazione fitosanitaria presso la Direzione Agricoltura e Cibo-Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ha ricevuto numerose richieste di informazioni su come ottenere il certificato fitosanitario per l’esportazione di macchine agricole usate da parte di rivenditori professionali, aziende agricole e utenti privati: per venire incontro alle richieste dell’utenza, è stato quindi realizzato un breve vademecum sulla procedura da seguire per richiedere il certificato fitosanitario per l’esportazione di macchine agricole usate.
Attenzione: prime richieste di certificato fitosanitario o richieste di spedizioni verso paesi verso i quali non si è mai esportata la commodity richiesta.
Per i nuovi utenti che non hanno mai esportato e devono effettuare la prima richiesta online è richiesto il preventivo contatto con il Settore Fitosanitario per completare l’indirizzamento corretto delle domande di certificazione.
Quando invece il richiedente esporta per la prima volta una commodity vegetale verso un nuovo paese extra europeo, prima di procedere con la richiesta on-line e con il relativo versamento della tariffa fitosanitaria dovuta è necessaria la valutazione preventiva della necessità di certificazione ed il richiedente deve contattare con congruo anticipo gli uffici del settore Fitosanitario.
Le variazioni costanti delle normative fitosanitarie dei paesi terzi e la complessità delle merci esportate, richiedono la preventiva valutazione delle dichiarazioni supplementari e inoltre la eventuale necessità di particolari analisi o ispezioni durante il processo colturale dei vegetali esportati richiedono tempistiche tecniche e operative non brevi.
Esportazione di riso da risotto in Cina – istruzioni per gli esportatori
Siglato il protocollo d'intesa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese che avvia le procedure per l’avvio dell’esportazione di riso italiano da risotto in territorio Cinese (esclusa qualsiasi tipologia di riso integrale).
Questo risultato è frutto di una lunga e complessa attività negoziale che ha coinvolto tutti i Ministeri competenti, il Servizio Fitosanitario Nazionale e i Servizi Fitosanitari Regionali, con la stretta collaborazione dei portatori di interesse tra cui i produttori di riso Piemontesi, l’Associazione Industrie Risiere Italiane - AIRI oltreché l’Ente Nazionale Risi. Il Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte ha fin da subito avviato la raccolta dei dati necessari dalle Autorità Cinesi procedendo poi alla redazione delle procedure fitosanitarie al fine di sostenere attivamente il negoziato aperto dalle Autorità Italiane.
NEL DETTAGLIO: per poter esportare riso in Cina le ditte produttrici devono essere autorizzate dalle Autorità Fitosanitarie Cinesi. Per ottenere l’approvazione è necessario aderire scrupolosamente a tutti i requisiti previsti dal Protocollo Bilaterale, e certificati dal Servizio Fitosanitario. Una volta completato il dossier relativo all’azienda richiedente, le Autorità nazionali lo inviano all’Ambasciata per la definitiva approvazione e inserimento nelle liste per avviare l’esportazione.
IN EVIDENZA: Le Autorità Cinesi richiedono tra le diverse prescrizioni che il riso italiano destinato al loro mercato sia confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, al fine di escludere la presenza di insetti vivi, in particolare quelli da magazzino. Tale informazione dovrà essere riportata nel certificato fitosanitario con cui viene spedito il riso in Cina dall’Italia.
ATTENZIONE: Si avvisano tutti gli interessati che ancora non sono autorizzati che prima di intraprendere qualsiasi contatto commerciale con le Autorità Cinesi è necessario rivolgersi preventivamente all’Ufficio di Certificazione Fitosanitaria.
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