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Scheda informativa

Rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Accertamento della Capacità Professionale in Agricoltura ai fini del rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazioni amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l) e) della legge 7 marzo 2003, n. 38”), con le modifiche di cui al D.lgs n°101/05, ha apportato una serie considerevole di innovazioni in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura, pur inserendosi nella normativa preesistente modificandola in vari punti ma senza sostituirla per intero. Occorre inoltre richiamare le innovazioni introdotte, da ultimo, dal Reg. (UE) 1307/2013, Articolo 9 (figura dell’ “Agricoltore in attività”).

La suddetta normativa è stata recepita con Deliberazione della Giunta Regionale 22 Dicembre 2016, n. 15-4452 che approva il documento "Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell’integrità fondiaria".

In continuità con quanto previsto dalla D.G.R 22 dicembre 2016, n. 15-4452, per il calcolo della redditività aziendale sulla superficie oggetto di Compendio unico, si utilizzano come base per il calcolo i dati delle “produzioni standard” corrispondenti alle colture praticate (colture principali e secondarie) o alle colture che si intendono praticare (previa richiesta, contestuale all’atto, di variazione colturale relativamente alle particelle acquisite), come da Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 22-166

Con Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2021, n. 14-3898 sono state apportate delle modifiche alla Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura.

 

Soggetti che possono richiedere la qualifica di IAP

L’introduzione di questa qualifica è avvenuta con il Dlgs. 99/2004 e riguarda le persone fisiche. Può essere estesa anche alle società agricole purché in possesso di specifici requisiti indicati dal Decreto stesso.  In particolare, possono conseguire la qualifica di IAP le società che soddisfano due requisiti: lo statuto prevede come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 CC e almeno un socio sia in possesso della qualifica IAP. Più precisamente, con riferimento a questo secondo requisito, la norma richiede che la qualifica di imprenditore agricolo professionale sia posseduta:

  • da almeno un socio nel caso di società di persone (accomandatario se società in accomandita semplice);
  • da un amministratore nel caso di società di capitali (che sia anche socio nel caso di società cooperative).
Vantaggi

Per i soggetti a cui è stata riconosciuta la qualifica di IAP è concesso acquistare terreni ad uso agricolo pagando l’imposta catastale dell’1% e l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. Inoltre gli atti sono esenti dall’imposta di bollo e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Gli IAP usufruiscono anche di altre agevolazioni per l’accesso ai Piani di Sviluppo Rurale, per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, nel versamento dei contributi nonché in caso di esproprio.

Infine sono esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria sui terreni da loro posseduti e condotti e hanno il diritto di prelazione sull’acquisto di terreni confinanti.

Requisiti da possedere

Si definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) chi, in possesso di competenze e conoscenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (la percentuale del 50% si riduce alla metà in caso di attività svolta in zone svantaggiate).

Chi rilascia la qualifica

La l.r. n. 17/99, in applicazione del Decreto Legislativo n. 60/98, attribuisce ai Comuni (art.4) le funzioni “di riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura”.

Il comune, attivando eventualmente la commissione agricoltura comunale, valuta il possesso dei seguenti requisiti:

  • l’iscrizione alla CCIA per l’attività agricola, con partita IVA, e l’iscrizione all’INPS per la previdenza agricola;
  • Il 50% tempo di lavoro complessivo sia dedicato all’attività agricola e che almeno il 50% del reddito da lavoro derivi dall’attività agricola;
  • l’azienda agricola deve avere una estensione tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno (Tabella giornate lavorative). Si fornisce inoltre la Tabella di classificazione del territorio regionale per il calcolo delle giornate lavorative per ettaro e per capo bestiame (Tabella classificazione territorio); 
  • il possesso della capacità professionale necessaria (da titolo di studio, da contratti di lavoro agricoli nel triennio precedente).

Nel caso che quest’ultimo requisito non sia soddisfatto, ne richiede l’iscrizione all’esame davanti alla commissione regionale (modulo specifico in fondo alla pagina); acquisito l’esito favorevole dell’esame può concludere il riconoscimento della qualifica. 

Cosa occorre fare

Al fine del riconoscimento della qualifica di IAP, il richiedente dovrà presentare al Comune (o al SUAP di riferimento) dove ha sede il centro aziendale il modulo di domanda Modulo_C_Istanza_IAP .

Per supportare i Comuni nell’Istruttoria delle domande di richiesta qualifica IAP, prendere visione del Diagramma di flusso dell’Iter procedurale . Sono inoltre forniti degli esempi di check-list sulla verifica dei requisiti:


 

Accertamento della Capacità Professionale

Il D.lgs n. 99/04 stabilisce che le regioni accertino il possesso dei requisiti di conoscenze e competenze professionali di cui all'art. 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999 e del Consiglio del 17 maggio 1999 per conseguire la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale), così come integrato col successivo D.lgs n. 102/05.

Si comunicano di seguito il programma d'esame e il calendario delle prove per l’accertamento della capacità professionale in agricoltura (art. 7 dell’allegato alla DGR n.41 – 8194 del 20/12/2018) e la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice (D.D. n. 340 del 20/04/2021).

Domanda di ammissione all’esame

Le richieste di ammissione all’esame devono pervenire al competente Settore della Direzione Agricoltura: A1712C "Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo" tramite l'indirizzo PEC: servizidisviluppo@cert.regione.piemonte.it

Dette richieste devono contenere: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del candidato, nonché un recapito telefonico e una mail per comunicazioni.

Solo successivamente alle opportune verifiche, se necessario, il Comune invia alla Commissione Regionale Capacità Professionale, la richiesta di accertamento della capacità professionale Modulo_A_Richiesta_iscrizione_esame_capacità professionale_Comune .

Nel caso in cui un soggetto abbia presentato domanda PSR (per esempio: bando insediamento giovani) ed abbia necessità di sostenere l’ esame per l’ Accertamento della Capacità Professionale in Agricoltura (tale requisito è richiesto in fase di Ammissione a finanziamento della Domanda PSR), il richiedente dovrà utilizzare e trasmettere all’ indirizzo PEC sopra citato, il Modulo_B_Richiesta_esame_capacità_professionale scaricabile nella sezione allegati della presente pagina.

Al fine di permettere la partecipazione dei candidati alla prima sessione utile, la raccolta delle domande d’esame potrà avvenire nel corso di tutto l’anno solare e potranno presentarsi all’esame tutti i candidati che abbiano inoltrato domanda almeno 15 giorni prima della data stabilita per la seduta della Commissione.

La data a cui si fa riferimento per la decorrenza dei 15 giorni è la data di protocollazione della richiesta di ammissione all’esame.

Programma d’esame

La prova di esame consiste in un colloquio, vertente su una parte generale e su una parte specifica.

La parte generale si svolgerà tramite alcune domande scelte tra le 40 complessive che, con le relative risposte, sono elencate nel file "Domande e risposte" (allegato a questa pagina) e riguarderà in particolare:

  • la conoscenza del ruolo e delle responsabilità dell’imprenditore agricolo;
  • le attività ricompresse nell’art. 2135 del Codice Civile;

La parte specifica verterà sugli aspetti tecnici-economici per tipologia aziendale che il candidato conduce (ad es. vitivinicola, orticola, cerealicola, zootecnica, ecc.).

  • gli aspetti previdenziali e fiscali;
  • la prevenzione e la sicurezza sul lavoro in campo agricolo;
  • le opportunità agevolative e contributive comunitarie, nazionali e regionali;
  • elementi di economia agraria e bilancio aziendale;
  • il ruolo e le funzioni dei diversi Enti Pubblici competenti in agricoltura.
Calendario delle prove d’esame - anno 2024

Gli esami di capacità professionale saranno effettuati in presenza, presso il Palazzo della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino.

  • 25 Gennaio 2024
  • 29 Febbraio 2024
  • 28 Marzo 2024
  • 2 Maggio 2024
  • 30 Maggio 2024
  • 27 Giugno 2024
  • 25 Luglio 2024
  • 26 Settembre 2024
  • 31 Ottobre 2024
  • 28 Novembre 2024

Il 30 novembre 2023 si terrà l'ultima prova d'esame dell'anno 2023.

 

Contatti

Riferimento
Marta Marchese
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011.4325821
Email
marta.marchese@regione.piemonte.it
Riferimento
Maria Reale
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