Faq sul diritto di accesso documentale e generalizzato (FOIA)

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Se si presenta una richiesta di accesso occorre specificare a quale tipo di accesso si fa riferimento. La scelta non può essere generica e lasciata all'amministrazione che la riceve.

  • L’“accesso documentale” è quello stabilito dalla Legge 241 del 1990 e rende più facile la tutela dei diritti o degli interessi collegati ad un certo procedimento amministrativo.
  • L’“accesso civico” semplice serve per ottenere la pubblicazione di atti e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi Decreto  Legislativo 33 del 2013 se si ritiene che non siano presenti sul sito alla sezione Amministrazioni trasparente
  • L’“accesso generalizzato” è pensato per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche

Chi può presentare l’istanza di accesso?

  • L'“accesso documentale” può essere chiesto dai cittadini che hanno un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dal diritto e collegato al documento per il quale chiede l’accesso e deve essere motivato.
  • L’“accesso civico” e l’“accesso generalizzato” possono essere chiesti da chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza italiana o dalla residenza, e non devono essere motivati.

La richiesta di accesso può essere presentata in carta libera o utilizzando i moduli e fac-simili realizzati dalla Regione Piemonte. Se vi sono dubbi o incertezze, si può contattare preventivamente la sede URP di Torino evitando di presentare la stessa istanza anche all'URP qualora si conosca la struttura specifica.

La richiesta di accesso deve essere presentata secondo una di queste modalità,

  1. firmata e trasmessa tramite posta elettronica alla/al Direzione/Settore regionale che detiene i dati e i documenti allegando la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. I recapiti e le caselle di posta elettronica delle Direzioni e dei Settori regionali sono reperibili alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/direzioni-settori-regionali
  2. firmata con firma digitale o qualificata e trasmessa tramite posta elettronica alla Direzione/ Settore regionale che detiene i dati e i documenti. I recapiti delle Direzioni e dei Settori regionali sono reperibili sul sito ufficiale della Regione Piemonte alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/direzioni-settori-regionali;
  3. firmata digitalmente e trasmessa tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC della/del Direzione/Settore regionale che detiene i dati e i documenti. I recapiti PEC sono reperibili sul sito ufficiale della Regione Piemonte alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/direzioni-settori-regionali;
  4. consegnata personalmente presso le sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte negli orari di apertura al pubblico o presso la Direzione/Settore che detiene i dati e i documenti e firmata in presenza di un funzionario regionale che verifichi l’identità del richiedente;
  5. inviata alla casella e-mail dell’URP urp@regione.piemonte.it e firmata allegando la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità o con firma digitale. Può inoltre essere inviata firmata digitalmente alla casella PEC dell’URP urp@cert.regione.piemonte.it
  • Il procedimento di "accesso documentale"  deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Se dopo 30 giorni non si riceve risposta o se l'accesso viene rifiutato o limitato con un provvedimento "ad hoc", bisogna rivolgersi al Tar e/o al Difensore civico nei modi indicati dalla legge. Attenzione: ci possono essere casi in cui il termine viene sospeso (10 giorni) per permettere ai controinteressati di presentare opposizione o in cui può essere differito per assicurare una temporanea tutela degli interessi coinvolti, o per specifiche esigenze dell’Amministrazione (specie nella fase preparatoria dei provvedimenti) e per documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
  • Il diritto di accesso civico "semplice" si deve concludere entro 30 giorni con risposta dal parte del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione della Giunta regionale.
  • Il diritto di accesso civico "generalizzato" deve concludersi entro 30 giorni. Se non si riceve risposta o se l'accesso viene negato è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione della Giunta regionale seguendo le indicazioni indicate su http://trasparenza.regione.piemonte.it/altri-contenuti-accesso-civico.
  • E' prevista anche la possibilità di ricorrere contro la determinazione di riesame che rifiuta, limita o differisce l'accesso civico, presentando istanza al Difensore civico

I casi per i quali è previsto un rimborso dei costi legato all'esercizio del diritto di accesso richiesto agli uffci della Giunta Regionale sono stabiliti dalla D.G.R. n. 8-854 del 23/12/2019.

La normativa non prevede che l'URP possa intervenire per sollecitare la risposta ad un'istanza di accesso. I rimedi utilizzabili sono quelli indicati nella faq "Quali sono i tempi per ricevere la documentazione richiesta?"