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Scheda informativa

Il diritto di accesso civico "generalizzato" (FOIA)

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Istruzioni, regole e modulistica per esercitare il diritto di accesso civico "generalizzato" (FOIA) su dati e documenti della Regione Piemonte

La legge prevede diversi tipi di accesso  (documentale,  civico generalizzato,  civico semplice).

L'accesso civico "generalizzato" (detto anche FOIA, in quanto riprende alcune caratteristiche del Freedom of Information Act americano) è disciplinato da una legge dello Stato (art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013) e da una Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R n.1-7108 del 28 giugno 2018).

Il diritto di accesso generalizzato:

  • consente di ottenere dati e documenti dagli uffici della Giunta regionale del Piemonte:
  • spetta a chiunque, non deve essere motivato e ha il fine di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
  • la richiesta di accesso generalizzato si può presentare in carta libera o utilizzando il modulo per richiesta di accesso generalizzato (FOIA) già predisposto, deve indicare in modo chiaro i dati o i documenti alla quale si riferisce. La richiesta va firmata e inviata alla Direzione o al Settore regionale che detiene i dati o i documenti oppure, se non si conosce, all’URP;
  • La Direzione regionale che detiene i dati e i documenti ha 30 giorni per rispondere, ma può richiedere integrazioni o differire il termine nei casi indicati dalla D.G.R. n 1-7108 del 28 giugno 2018;
  • se l’accesso generalizzato viene negato, limitato o se non si ottiene risposta, il richiedente può presentare richiesta scritta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta della Regione Piemonte, in carta libera o utilizzando il modulo di richiesta di riesame (FOIA) reperibile sulla sezione Amministrazione Trasparente. Il Responsabile per la Trasparenza decide sul riesame entro venti giorni e la comunica al richiedente. Contro la decisione del Responsabile della Trasparenza sulla richiesta di riesame, si può ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) e al Difensore civico regionale.