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Normativa

Regole per l'accensione degli impianti termici

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Il provvedimento legislativo nazionale di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 2013.

In esso sono specificati:

- Le date di inizio e fine della stagione termica;

- Le temperature massime che non devono essere superate nei locali;

- Le deroghe e le esclusioni.

Alcune indicazioni ed  elementi (ad es. elenco dei comuni e delle Zone Climatiche) fanno ancora capo a un precedente provvedimento (DPR 551/1999) ancora parzialmente in vigore.

Calendario della stagione termica

Nella zona climatica E e, in generale tutta l'area di pianura e collinare del Piemonte, si possono attivare gli impianti dal 15 Ottobre al 15 Aprile di ogni anno per un massimo di 14 ore giornaliere tra le ore 05:00 e le ore 23:00.

A queste limitazioni temporali non sono soggetti gli edifici siti nei Comuni della zona climatica F  - la più severa - di cui fanno parte le zone montane e pedemontane in cui gli impianti, in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli, possono essere attivati senza restrizioni lungo tutto l'arco dell'anno.

Per individuare la Zona Climatica (E o F) del proprio comune è sufficiente effettuare una ricerca sul Web o ricercarlo nell'allegato A al DPR 551/99.

In presenza di condizioni climatiche sfavorevoli nella Zona Climatica E (pianura e collina) gli impianti possono essere comunque attivati per un periodo massimo di 7 ore giornaliere senza che vi siano indicazioni o Ordinanze del Sindaco.

TABELLA DEI GRADI GIORNO E DELLE ZONE CLIMATICHE DEI COMUNI PIEMONTESI

Temperature massime all'interno dei locali:

Gli impianti termici, sia individuali che centralizzati, devono essere condotti in modo tale da non superare le seguenti temperature che devono essere misurate tenendo conto della media ponderata dei locali serviti:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere con un apposito atto deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui sopra, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;

b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Deroghe

La limitazione  del funzionamento giornaliero al massimo di 14 ore in Zona E non si applica nei casi di:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività (ad es. corpo di guardia presidiato H24);

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore (ad esempio, impianti termici allacciati alla rete di teleriscaldamento);

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5 del DPR 74/2013, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo (in questa casisitica rientrano, ad esempio, la maggior parte degli impianti condominiali di fabbricati pluri-unità a destinazione d’uso residenziale);

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore (valvole termostatiche presenti su ogni corpo scaldante);

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

In tali casi gli impianti possono essere condotti secondo le necessità anche per 24h al giorno.  Si noti che, in molti casi, la conduzione sulle 24h con attenuazione notturna,  ad esempio in condomini dotati di impianti centralizzati presenta dei vantaggi in termini di:

- maggiore comfort;

- minori picchi mattutini per la rete di teleriscaldamento e minore sollecitazione dei gruppi termici;

- riduzione generale dei costi di esercizio.

Esclusioni

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le sopracitate regole:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Modifiche relative ai periodi di attivazione, alle temperature e agli orari giornalieri possono essere disposte dal Sindaco sia nei centri abitati che nei singoli immobili in forza dell’articolo 5 del DPR 74/2013.

Tali Ordinanze non possono modificare le deroghe e le esclusioni sopra riportate.

Per ulteriori informazioni e per verificare se siano state emanate Ordinanze specifiche occorre quindi riferirsi al Comune sede dell'impianto termico.

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento nazionale