Acconciatore - Domande frequenti

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti

Per poter ottenere l'abilitazione professionale di acconciatore è necessario:

- aver seguito uno dei due itinerari formativi sotto riportati (gli itinerari formativi  interessano l'aspetto formativo e lavorativo, a seconda del percorso svolto; è necessario concludere lo stesso con la frequentazione di un corso di formazione teorica di 300 ore e/o con l' esame teorico pratico)

- il superamento di un apposito esame teorico pratico. 

 

Il Settore Artigianato della Regione Piemonte accerta, attesta e determina il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata e di rapporto di apprendistato, svolto presso un'impresa di acconciatore (art. 34bis, comma 1, l.r. 1/2009), di ciascuno dei due itinerari formativi sotto riportati, ai fini dell'ammissione all'esame torico pratico  e ai corsi di formazione teorica della durata di 300 ore.

Gli itinerari formativi alternativi tra loro sono:

a) svolgimento di un apposito corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

Requisiti richiesti per l’ammissione all’esame teorico-pratico  (art. 3 - legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell'attività di acconciatore ").

Come documentare i requisiti:

 il richiedente deve dimostrare lo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione oppure da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni.

Il richiedente l’accertamento del suddetto periodo di inserimento deve indicare nell’istanza:

  • attestato conseguito: corso numero, anno formativo e Ente/struttura formativa
  • periodo di attività lavorativa qualificata
  • qualità: dipendente (3° livello del CCNL di categoria), collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione
  • impresa di Acconciatura 

In caso di lavoro subordinato il richiedente deve allegare all’istanza la fotocopia della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata oppure del contratto di lavoro

In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione il richiedente deve specificare i periodi di attività lavorativa segnati ai fini;

  • contributivi, rilevati dal conto Inps
  • assicurativi, rilevati dal certificato Inail  a supporto della effettiva partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività 750 Acconciatore.

Requisiti richiesti per l’ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore (art. 3, comma 1, lettere b) della l.174/2005) 

Come documentare i requisiti di ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore, il richiedente deve dimostrare:

b) un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il richiedente l’accertamento del suddetto periodo di inserimento deve indicare nell’istanza (apprendistato):

  • rapporto di apprendistato: specificando il periodo di riferimento e l’impresa di Acconciatura
  • periodo di attività lavorativa qualificata 
  • qualità: dipendente (3° livello del CCNL di categoria), collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione
  • impresa di Acconciatura

In caso di lavoro subordinato il richiedente deve indicare la percentuale di lavoro (tempo pieno o tempo parziale) e allegare all’istanza la fotocopia della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata oppure del contratto di lavoro

In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione il richiedente deve specificare i periodi di attività lavorativa segnati ai fini:

  • contributivi, rilevati dal conto Inps 
  • assicurativi, rilevati dal certificato Inail  a supporto della effettiva partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività 750 Acconciatore.

Il richiedente l’accertamento del  periodo di inserimento deve indicare nell’istanza (3 anni):

  • periodo di attività lavorativa qualificata
  • qualità: dipendente (3° livello del CCNL di categoria), collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione
  • impresa di Acconciatura

In caso di lavoro subordinato il richiedente deve indicare la percentuale di lavoro (tempo pieno o tempo parziale) e allegare all’istanza la fotocopia della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata oppure del contratto di lavoro.

In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione il richiedente deve specificare i periodi di attività lavorativa segnati ai fini:

  • contributivi, rilevati dal conto Inps
  • assicurativi, rilevati dal certificato Inail a supporto della effettiva partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività 750 Acconciatore

 

 

 

 

 

E' possibile presentare domanda utilizzando la piattaforma on line FINDOM al  link: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-

I richiedenti possono essere estetisti o acconciatori in possesso di identità digitale SPID o/e carta d’identità elettronica.

Il sistema richiede:

  • l'inserimento del codice fiscale

  • la selezione della voce BANDI REGIONE PIEMONTE

  • la selezione della Normativa L.R 1/2009

  • alla voce Tipologia Beneficiario scegliere tra i due percorsi: Acconciatore o Estetista.

Nella home page della piattaforma FINDOM, sezione Avvisi, scegliendo il "bando abilitazione acconciatore o estetista" è possibile consultare il tutorial di aiuto alla compilazione della domanda.

 

Entro 60 giorni dall' invio della domanda.

 

Verificare se la propria situazione rientra  in uno degli itinerari formativi previsti dalla normativa e indicati nella faq n. 1.

Per verificare se risulta provata l’attività lavorativa richiesta dai vari percorsi, è possibile accedere alla propria area personale sul sito INPS (www.inps.it) e al proprio estratto conto contributivo.

Cittadini e imprese possono visionare l’elenco dei corsi a pagamento disponibili sul territorio, consultando il catalogo unico regionale pubblicato sul sito Regione Piemonte alla pagina Istruzione, Formazione e Lavoro - Formazione professionale - opportunità formative, al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/opportunita-formative/corsi-pagamento-riconosciuti-dalla-regione

si apre il seguente file con estensione .odt che è possibile scaricare: Catalogo unico regionale corsi riconosciuti - Aggiornamento del 10 marzo 2026.

Il catalogo unico regionale è comprensivo di tutti i corsi a cui è possibile iscriversi,  quelli di interesse per la domanda da presentare ai fini dell'accertamento e attestazione del periodo lavorativo per l'ammissione all'esame e al corso di formazione professionale allo scopo di conseguire la qualificazione di estetista sono quelli che hanno una durata di 300 ore.

Nei rapporti di lavoro svolti con osservanza di orario ridotto, considerando la settimana lavorativa di 40 ore, si calcola il periodo lavorativo necessario in proporzione alle ore lavorate

Nell’ambito degli itinerari formativi i periodi di astensione obbligatoria per maternità costituiscono parentesi neutre che differiscono i termini di conclusione di tali percorsi.

 Corrisponde al 3° livello del CCNL di categoria, a tempo pieno, in qualità di dipendente, ed è documentata con l'iscrizione ai fini previdenziali per il periodo di lavoro necessario a maturare il requisito richiesto dalla normativa.

Esempi di possibili esperienze:

1. attestato conseguito in un'altra regione competenza e validità: è competente la regione che ha rilasciato l’attestato, la stessa deve dichiarare se il titolo è abilitante;

2. esperienze lavorative in altra regione, possibilità di frequentare il corso di formazione teorica di 300 ore in regione Piemonte: è possibile se si sono maturati i requisiti previsti dall'Allegato A - Linee guida (D.D. 493/2015), vedi faq n.1.  Presentare domanda alla Regione Piemonte piattaforma FINDOM per ottenere l'ammissione al corso o all'esame teorico pratico.

3. è possibile frequentare il corso di 300 ore in un’altra regione, non in Piemonte? Ogni regione disciplina la materia secondo proprie normative, è necessario pertanto  informarsi presso la regione a cui si intende richiedere il corso.

Esempi di problematiche inerenti i rapporti di lavoro:

1. Cosa fare nel caso in cui non risultassero versati tutti i contributi da estratto INPS in un contratto di assunzione come dipendente di 3° livello?  

L'attività lavorativa può essere documentata con le buste paga.

2. Il periodo di lavoro come apprendista con PART-TIME (ad esempio al 75%)  può considerarsi per intero oppure va considerata percentuale indicata?

Il periodo di lavoro come apprendista svolto in PART-TIME non può considerarsi per intero ma è calcolato in proporzione al periodo a tempo pieno.

3. Ha validità il lavoro svolto come stagista o tirocinante?

La legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 "Disciplina dell'attività di estetista" non lo prevede, riconoscendo solamente l’apprendistato o l'assunzione come lavorante 3° livello.

4. I periodi di apprendistato svolti presso diversi datori di lavoro  si possono sommare? 

E’ considerata valida la somma di diversi periodi di apprendistato, anche se con interruzioni superiori all’anno.

Esempi di problematiche contributive:

1.  Se non si pagano i contributi INPS e/o INAIL  si maturano i requisiti? Il periodo lavorativo svolto come titolare o socio o coadiuvante è documentato dall’estratto INPS, se non risultano versati i contributi per il periodo necessario (1 anno o 3 anni) non si maturano i requisiti per richiedere l' ammissione al corso di 300 ore o all'esame. Inoltre è necessaria anche l'iscrizione all’INAIL.

2. Nel procedimento di rateizzazione dei pagamenti dei contributi, il periodo di contributi rateizzato è considerato valido? Si. E’ necessario che nella domanda venga esposto in modo chiaro il periodo di contributi per il quale è stata effettuata la rateizzazione.

3. L'iscrizione all’INAIL per l’attività di estetista con percentuale inferiore al 100 %, matura i requisiti? Si applicano le regole del part-time (Allegato A - Linee guida - D.D. 493/2015, punto 2.4).

 

 E' una figura professionale obbligatoria, nominata per ogni sede, che garantisce la conformità, sicurezza e qualità dei trattamenti in un centro estetico, assicurando la propria presenza costante durante l'orario di apertura. Deve possedere un'abilitazione professionale specifica e, se il titolare non ne è in possesso, va nominato tramite contratto.

1. La nomina del responsabile tecnico può essere fatta dopo l’avvio dell’attività? NO, non può’ essere svolta alcuna attività senza aver prima nominato il responsabile tecnico che deve sempre essere presente nell’esercizio.

2. Il titolare di un’impresa di estetista che ha un responsabile tecnico può diventare lui stesso direttore tecnico anche se non esercita l’attività in negozio? Il titolare deve prima maturare i requisiti per diventare direttore tecnico. E' necessario svolgere l’attività  come titolare sotto la direzione del responsabile tecnico. E' necessario essere iscritto all’INAIL e aver versato i contributi INPS. Dopo aver svolto il periodo lavorativo indicato si può presentare domanda per l'attestazione dello stesso finalizzata all'ammissione al corso di formazione/esame per conseguire la qualificazione professionale di estetista. 

3. E' possibile aprire un negozio di estetista anche se non si possiede l’abilitazione di estetista? E' possibile aprire l’attività come titolare o socio ma è necessaria la presenza di un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione che deve essere sempre presente e inserito in forma stabile nell’impresa. 

4. Il responsabile tecnico può lavorare contemporaneamente in più negozi? Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell’esercizio. Quindi non puo’ lavorare contemporaneamente in piu’ negozi.

5. Il responsabile tecnico può essere nominato per più esercizi? Si, ma l’esercizio potrà essere aperto solo quando il responsabile tecnico è effettivamente presente. Nella SCIA dovranno essere dichiarati gli orari di apertura delle differenti attività (che potranno essere solo quelli in cui il responsabile tecnico è effettivamente presente). Quindi i due o piu’ esercizi NON potranno essere aperti negli stessi orari.

 

I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero, che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, possono trovare informazioni, moduli e riferimenti normativi relativi al riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le professioni presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: riconoscimenti@regione.piemonte.it

Si matura il requisito per l’attività che risulta essere prevalente con una percentuale superiore almeno al 60%.

Se entrambe le attività vengono svolte con una percentuale pari al 50% non sarà possibile maturare il requisito per l'ammissione al corso.

 

Come capire quale è l' attività prevalente?

Dalla visura camerale e dal certificato di iscrizione INAIL che indica l’incidenza percentuale con specifica precisazione del tipo di attività svolta. Per maturare il requisito occorre una percentuale di assicurazione INAIL superiore al 60%.

Non più. Il D.lgs 81/2015 ha previsto che:

  • con i contratti di associazione in partecipazione stipulati dopo il 25/06/2015 (data di entrata in vigore del D.lgs 81/2015), l’associato in partecipazione non potrà più svolgere attività lavorativa nell’impresa, ma potrà apportare esclusivamente risorse finanziarie;

  • i contratti di associazione in partecipazione in corso al 25/06/2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.