Domande frequenti su come diventare acconciatore

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Puoi presentare la domanda impiegando l' applicativo on line che ti guiderà nella compilazione.

Puoi trovare l'applicativo ondine al link seguente: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande

Ricorda che i requisiti di ammissione all’esame o al corso sono indicati nella pagina web del sito di Regione Piemonte Acconciatore - PERCORSI n. 2, 3, 4.

Puoi presentare la domanda al seguente link:

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande

Per accedere dovrai utilizzare il tuo codice di identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il sistema ti chiederà di inserire il tuo codice fiscale e di selezionare un’Area Tematica (dovrai selezionare la voce BANDI REGIONE PIEMONTE) e la Normativa (dovrai selezionare la voce: L.R 1/2009).

Alla voce Tipologia Beneficiario dovrai poi scegliere tra i due percorsi: Acconciatore o Estetista.

I richiedenti possono essere estetisti o acconciatori in possesso di identità digitale SPID o/e carta d’identità elettronica.

Devo individuare in quale percorso rientra la mia situazione: pagina web Acconciatore - PERCORSI  n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 ; per vedere se risulta approvata l’attività lavorativa richiesta dai vari percorsi , posso verificare sul sito INPS, accedendo alla mia area personale (www.inps.it), il mio estratto conto contributivo 

Deve verificare se la sua situazione rientra in uno dei percorsi indicati per ottenere l’abilitazione: pagina web Acconciatore - PERCORSI n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 .

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Se verificando i requisiti emerge che la domanda NON può essere accolta, l'ufficio comunica (con raccomandata o via pec) I MOTIVI OSTATIVI e dà un termine di 10 giorni per ricevere la documentazione mancante o gli altri elementi necessari.

Le informazioni sui corsi si trovano sul sito della Regione Piemonte - Formazione professionale - opportunità formative.

Le informazioni sui corsi si trovano sul sito della Regione Piemonte - Formazione professionale - opportunità formative. 

A seconda del Percorso si possono sommare come segue:

pagina web Acconciatore - PERCORSI n. 2, n. 4 : il periodo di lavoro deve essere fatto nell’arco di due anni: quindi si possono sommare i periodi lavorativi svolti in un biennio.

pagina web Acconciatore - PERCORSO n. 3 : il periodo di 3 anni deve essere svolto nell’arco di 5 anni: quindi si possono sommare i periodi lavorativi fatti in un arco di 5 anni (da data a data: esempio dal 10 marzo 2015 al 9 marzo 2020)

Nell’ambito di percorsi formativi i periodi di astensione obbligatoria (ad es. per maternità) sospendono la decorrenza dei termini di conclusione dei percorsi.

Dipende dai percorsi: la durata del periodo lavorativo valido, fatta con un part-time almeno pari o superiore al 50%, è calcolata in proporzione al periodo a tempo pieno (1 anno o 3 anni) previsto dalla pagina web  Acconciatore - PERCORSI  n. 2, n. 3, n. 4 : ad esempio: se devi fare un anno lavorativo a tempo pieno, con un part-time al 50 % il requisito si matura in due anni;

MA occorre fare molta attenzione alle percentuali di part-time che consentono di maturare il requisito; ad esempio: se devi fare 3 anni di tempo pieno nell’arco di 5, con un part-time al 50 % NON maturerai mai il requisito.

 

I requisiti di ammissione al corso per avere l’abilitazione sono indicati nella pagina web Acconciatore - PERCORSI n. 3, n. 4 . Nel caso specifico con un part-time a 24 ore (cioè al 60 %) il periodo di 1 anno si matura in 1 anno e mezzo; il periodo di tre anni si matura nell’arco di 5 anni.

Posso seguire Acconciatore -  PERCORSO n. 2 : dopo la qualifica occorre un anno di lavoro a tempo pieno fatto nell’arco di due anni. Se il lavoro è part-time, il periodo da lavorare va calcolato in proporzione: ad esempio con un part-time al 50 % il periodo si matura in due anni; con un part-time in percentuale inferiore al 50% non è possibile avere il requisito perché occorrerebbero più di due anni.

Oppure posso seguire Acconciatore - PERCORSO n. 1 

No, occorre risultare assunti almeno con il 3° livello del CCNL di categoria.

I requisiti di ammissione al corso/esame sono indicati nella pagina web Acconciatore - PERCORSI  n. 2, n. 3, n. 4.

Se rientra nei casi indicati alla pagina web Acconciatore - PERCORSO n. 5  puoi aprire l’attività.

No, dopo l’apprendistato è necessario ancora un anno di lavoro come lavorante al 3° livello a tempo pieno o come titolare o socio o coadiuvante (pagina web Acconciatore - PERCORSO n. 4).

Occorre chiedere alla Regione che ha rilasciato l’attestato e che deve dichiarare se il titolo è abilitante per aprire l’attività.

 

Vedi i percorsi indicati per acquisire l’abilitazione: pagina web Acconciatore  PERCORSI n. 1, n. 2, n. 3, n. 5

Al termine dell’anno lavorativo si deve sostenere un esame: per essere ammessi all’esame occorre presentare domanda alla Regione come indicato nella pagina web Acconciatore - PERCORSO n. 2 .

Si, se ho maturato i requisiti previsti dalla pagina web Acconciatore -  PERCORSI  n. 2, n. 3 o n. 4 , posso presentare domanda alla Regione Piemonte per ottenere l’ammissione al corso/esame.

Si, apprendistato e attività lavorativa svolti in altre regioni sono valide.

Per essere ammessi al corso di 300 ore occorre avere i requisiti e seguire le indicazioni contenute nella pagina web Acconciatore - PERCORSI n. 3,  n. 4 .

Per frequentare il corso occorre seguire le regole della Regione in cui si vuole fare il corso.

L’attività lavorativa può essere documentata con le buste paga.

No, in caso di attività lavorativa svolta come titolare o socio o coadiuvante il periodo lavorativo è documentato dall’estratto INPS. Se non risultano versati i contributi per il periodo necessario (1 anno o 3 anni) non si maturano i requisiti di ammissione al corso/esame.

No, in caso di attività lavorativa svolta come titolare o socio o coadiuvante il periodo lavorativo è documentato, oltre che dall’estratto INPS, anche dall’iscrizione all’INAIL. Se non c’è l’iscrizione INAIL non si maturano i requisiti.

 

Sì. E’ necessario che nella domanda venga esposto in modo chiaro il periodo di contributi per il quale è stata effettuata la rateizzazione.

Si applicano le regole del part-time. 

Dipende dai percorsi: la durata del periodo lavorativo valido, fatta con un part-time almeno pari o superiore al 50%, è calcolata in proporzione al periodo a tempo pieno (1 anno o 3 anni) previsto dai PERCORSI  n. 2, n. 3, n. 4 : ad esempio: se devi fare un anno lavorativo a tempo pieno, con un part-time al 50 % il requisito si matura in due anni;

MA occorre fare molta attenzione alle percentuali di part-time che consentono di maturare il requisito; ad esempio: se devi fare 3 anni di tempo pieno nell’arco di 5, con un part-time al 50 % NON maturerai mai il requisito.

 

No, il titolare per maturare i requisiti deve svolgere l’attività sotto la direzione del responsabile tecnico. Il titolare quindi deve essere iscritto all’INAIL e aver versato i contributi INPS per il periodo necessario. Occorre seguire uno dei PERCORSI n. 2, n. 3, n. 4  (pagina web Acconciatore)

Se risultano versati i contributi INPS e risulta l’assicurazione INAIL per i periodi di lavoro posso seguire, secondo i requisiti che ho, uno dei PERCORSI  n. 2, n. 3, n. 4 ( pagina web Acconciatore)

Posso farlo con un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione che deve essere sempre presente e inserito in forma stabile nell’impresa.

Non più. Il D.lgs 81/2015 ha previsto che:

  • con i contratti di associazione in partecipazione stipulati dopo il 25/06/2015 (data di entrata in vigore del D.lgs 81/2015), l’associato in partecipazione non potrà più svolgere attività lavorativa nell’impresa, ma potrà apportare esclusivamente risorse finanziarie;

  • i contratti di associazione in partecipazione in corso al 25/06/2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero, che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, possono trovare informazioni, moduli e riferimenti normativi relativi al riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le professioni presso il Ministero per lo Sviluppo economico

NO, è valido solo l’apprendistato o assunzione come lavorante 3° livello.

Si matura il requisito per l’attività che risulta essere PREVALENTE con una percentuale superiore almeno al 60%.

Con svolgimento di entrambe le attività con percentuale al 50 % non si maturerà mail il requisito per l’ammissione al corso.

Come faccio a capire quale è la mia attività prevalente?

Dalla visura camerale e dal certificato di iscrizione INAIL che indica l’incidenza percentuale con specifica precisazione del tipo di attività svolta. Per maturare il requisito occorre una percentuale di assicurazione INAIL superiore al 60%.

No, il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell’esercizio. Quindi non puo’ lavorare contemporaneamente in piu’ negozi.

Si, ma l’esercizio potrà essere aperto solo quando il responsabile tecnico è effettivamente presente. Nella SCIA dovranno essere dichiarati gli orari di apertura delle differenti attività (che potranno essere solo quelli in cui il responsabile tecnico è effettivamente presente). Quindi i due o piu’ esercizi NON potranno essere aperti negli stessi orari.

NO, non può’ essere svolta alcuna attività senza aver prima nominato il responsabile tecnico che deve sempre essere presente nell’esercizio.

No, si valuta il periodo lavorativo svolto DOPO il conseguimento dell’attestato (percorso 2).

E’ considerata valida la somma di diversi periodi di apprendistato, anche se con interruzioni, superiori all’anno.

Il periodo di lavoro come apprendista svolto in PART-TIME non può considerarsi per intero ma è calcolato in proporzione al periodo a tempo pieno.