Informazioni e novità sui provvedimenti che interessano le donne lavoratrici
26 febbraio - Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025
Dal 1° marzo al 30 aprile 2026 è previsto per le imprese l’invio dei dati sul personale impiegato nel biennio 2024/2025.
A partire dal primo marzo 2026 sul portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “Servizi Lavoro” sarà disponibile per la compilazione il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.
La compilazione è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.
La redazione del Rapporto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2026 secondo le modalità generali di compilazione previste dal decreto del 3 giugno 2024, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.
L’applicativo del ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del ministero.
La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni (art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520). Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicità dei rapporti; in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (art. 46, comma 4-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).
Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.
Si informano inoltre le aziende che abbiano ancora in corso il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023 che il termine ultimo per provvedere è il 15 marzo 2026.
- 16 febbraio 2026 - Recepimento delle direttive europee riguardanti parità di trattamento e pari opportunità in materia di occupazione e retribuzione.
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Procede l'iter per il recepimento delle direttive europee riguardanti parità di trattamento e pari opportunità in materia di occupazione e retribuzione.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il 5 febbraio scorso lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2023/970 volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e relativi meccanismi di pubblicazione. Lo schema è stato trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.
La norma ha il fine di eliminare il divario salariale di genere applicandosi a datori di lavoro pubblici e privati. Nel rispetto della normativa sulla privacy i lavoratori potranno conoscere la retribuzione iniziale o la fascia prevista, i criteri di determinazione del proprio stipendio e , distinguendo per genere, i livelli retributivi medi dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro. Proprio con l'articolo 4 s'individuano le nozioni centrali di stesso lavoro e lavoro di pari valore al fine di individuali eventuali profili di gender pay gap all'interno della medesima organizzazione lavorativa. Per l'attuazione del presente articolo è previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa adottare entro il 31 dicembre 2026 atti di indirizzo specifici. In tale schema sono acclarati i compiti delle consigliere e dei consiglieri di parità e la loro funzione pubblica di garanzia volte ad assicurare l'effettiva attuazione del principio di parità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro.
In parallelo il Consiglio dei ministri ha approvato, in data 11 febbraio, in esame preliminare uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva europea relativa alle norme riguardanti gli organismi di parità nelle diverse materie di tutela antidiscriminatoria.
- 7 gennaio 2026 - Legge finanziaria: donne, genitorialità, incentivi alle imprese. Istituzione o rifinanziamento di fondi specifici.
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Con la nuova legge finanziaria legge 30 dicembre 2025, n. 199 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, sono state approvate alcune agevolazioni per le lavoratrici madri e per le aziende che assumono (comma 207 e commi 210-213) e priorità per il contratto part time e incentivo alle imprese (commi 214-218).
- 22 dicembre 2025 - Certificazione della parità di genere: al via le domande per l'esonero contributivo
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Con il messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, l’INPS comunica che sul proprio sito istituzionale, nella sezione Portale delle Agevolazioni, possono inoltrare le domande i datori di lavoro interessati che abbiano conseguito o che avranno conseguito la suddetta certificazione entro il 31 dicembre 2025.
L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, emessa in conformità alla prassi UNI/Pdr 125:202.
La “Certificazione della parità di genere” è emessa in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 (ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022): la mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, non consente al datore di lavoro di accedere al beneficio.
Per garantire la possibilità di accedere all'esonero ai datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2026. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025.
- 31 ottobre 2025 - Chiarimenti sul nuovo Bonus mamme
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L’INPS, con circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, illustra la disciplina del "Nuovo bonus mamme", un contributo mensile di 40 euro, esentasse e non rilevante ai fini dell’ISEE, destinato alle lavoratrici con almeno due figli. Questa misura, prevista dal decreto-legge n. 95/2025, sostituisce temporaneamente l'esonero contributivo che è stato posticipato al 2026.
Al bonus possono accedere lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione separata, con un reddito da lavoro annuo che non supera i 40.000 euro.
Alle mamme con 2 figli spetta fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio, mentre alle mamme con 3 o più figli spetta fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo (sono escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato). Per accedere al bonus, occorre presentare domanda all’INPS entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare (scadenza dunque il 9 dicembre 2025, poiché i giorni 7 e 8 sono festivi) o entro il 31 dicembre 2026 se si maturano i requisiti successivamente. Il bonus sarà corrisposto in un'unica soluzione, nel mese di dicembre per le mensilità spettanti da gennaio a dicembre o entro il mese di febbraio per le domande non liquidate entro fine 2025.
- 21 ottobre 2025 - Necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha espresso un parere in merito.
La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro, prevista inizialmente fino al primo anno di vita del bambino, con la riforma Fornero è stata estesa ai primi tre anni. Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento, che opera fino al primo anno di vita del bambino come da art. 54 del d. lgs. 151/2001, riconoscendole una propria dignità giuridica volta a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro. Il Ministero con tale parere acclara di ritenere che l’obbligo di convalida debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate nel periodo di prova motivandolo con riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si riporta letteralmente: ”In conclusione, si ritiene che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art.5, comma 4, del d.lgs. 151/2001 anche se presentate durante il periodo di prova.”
- 6 ottobre 2025 - Indennità di maternità o paternità per i lavoratori autonomi
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In generale, se non viene presentata diversa richiesta (come previsto dalla normativa vigente), il periodo di maternità copre due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi (due più tre) dopo la data effettiva per un totale di cinque mesi più il giorno del parto indennizzati. È possibile anche decidere di iniziare la maternità un mese prima del parto (uno più quattro): in questo caso la maternità durerà per i quattro mesi successivi (la famosa "flessibilità"), oppure ricevere l’indennità per tutti e cinque i mesi dopo il parto. In questi casi non c’è obbligo di astensione ma la lavoratrice può decidere di continuare a lavorare e prendere ugualmente l’indennità. Occorre comunicare tale scelta nella domanda on line.
In caso di gravi complicanze della gravidanza, o quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli per la lavoratrice, la ASL e la Direzione territoriale del lavoro dispongono provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata, che obbligano la lavoratrice ad astenersi dall’attività lavorativa prima dei due mesi ante partum ed eventualmente di prolungare la maternità fino a sette mesi dopo la nascita del bambino..
Se nell’anno precedente l’evento di maternità si è percepito un reddito al di sotto degli 8.145 euro rivalutato annualmente (9.456,53 euro per il 2025) è possibile richiedere l’indennità di maternità per gli ulteriori tre mesi immediatamente successivi al periodo di maternità/paternità.
Il congedo di paternità si applica se la madre non può usufruirne (per morte, grave infermità, abbandono del figlio) o se il figlio viene affidato solo al padre; dura quanto il periodo non usato dalla genitrice (o tre mesi dal parto se lei non lavora). Anche il padre non è obbligato ad astenersi dal lavoro e ha diritto agli ulteriori tre mesi di indennità se nell’anno precedente l’evento di paternità ha un reddito inferiore agli 8.145 euro (9.456,53 euro per il 2025)
Occorre presentare la domanda online sul sito dell'INPS, usando le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS) possibilmente prima dei due mesi che precedono il parto e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Occorre inoltre inviare il certificato medico di gravidanza e in seguito comunicare la data di nascita del bimbo entro 30 giorni dal parto.
L'indennità prevista è pari all'80% di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi. L'INPS provvederà a pagare tramite bonifico su conto corrente o con bonifico postale. Il diritto all'indennità si "perde" dopo un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Maggiori info sul sito dell’INPS.
L’ Inps ricorda che anche chi lavora in modo autonomo o con una Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.), ha diritto a un sostegno economico durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino, oppure in caso di adozione o affidamento di un minore.
Si può ricevere l’indennità di maternità o paternità se:
Si è iscritti alla Gestione Separata INPS; non si è in pensione;Se il proprio committente non ha versato i contributi, l'indennità spetta comunque per il principio dell'automaticità delle prestazioni. Il libero professionista è direttamente responsabile dei versamenti.
- non si ha già un'altra assicurazione obbligatoria per la maternità (per esempio, se si è dipendente a tempo indeterminato, la priorità va a quella come nel caso di docente a ti in scuola pubblica e al contempo libera professionista);
- si è versato almeno un mese di contributi alla Gestione Separata nei 12 mesi prima del periodo di maternità/paternità.
- 9 settembre 2025 - Bonus Asilo Nido, chiarimenti e novità operative
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L’INPS, con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, recepisce le modifiche relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, introdotte nel decreto legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, declinando le estensioni del contributo e introducendo importanti novità a partire dal 1° gennaio 2026.
Il contributo asilo nido non riguarda più soltanto la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, ma viene esteso anche a
• nidi e micronidi, che accolgono bambine/i tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze
• sezioni primavera, che accolgono bambine/i tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età
• servizi integrativi abilitati come spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, nel rispetto delle normative regionali.
Sono escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola o post-scuola).
Novità dal 1 gennaio 2026: le domande presentate e accolte produrranno effetti anche per gli anni successivi ovvero fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compirà tre anni, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità.
Documentazione necessaria: per il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta; per gli asili pubblici con pagamento posticipato sarà sufficiente l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria. Per il contributo a sostegno presso l’abitazione, sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche.
- 12 agosto 2025 - Novità per il congedo parentale in riferimento a coppie omogenitoriali femminili
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La Corte Costituzionale ha stabilito che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, la lavoratrice dipendente che risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, ha diritto a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo).
per “madre intenzionale” si intende la donna che non ha partorito; la comunicazione di fruizione del congedo deve essere fatta dal proprio datore di lavoro, che provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’Istituto.
A seguito della sentenza sopracitata, l’INPS ha comunicato che il 24 luglio scorso sono entrati in vigore gli effetti della sentenza, precisando che:La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.
Maggiori informazioni sul sito www.inps.it - 6 agosto 2025 - Smash or Pass: iniziativa dedicata a classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado
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La Consigliera di Parità riconosce l'iniziativa come una buona pratica nell'ambito delle pari opportunità e della non discriminazione da condividere e promuovere.
Smash or Pass è un webinar rivolto agli studenti e alle studentesse del triennio della scuola secondaria di secondo grado di tutte le tipologie, che ha l’obiettivo di sottolineare il legame intrinseco tra le competenze STEM e l'evoluzione degli strumenti digitali, oltre che sensibilizzare gli strumenti a un’esperienza di navigazione e di comunicazione più inclusiva e senza stereotipi. L’iniziativa formativa, che nello scorso anno ha ingaggiato oltre 1.600 studenti - di cui 800 donne, è organizzata in 10 edizioni a partire dal 19 settembre 2025 con la calendarizzazione che si può trovare nel materiale informativo scaricabile tramite il QR riportato sulla locandina. Le iscrizioni sono aperte sin da ora.
Smash or pass è un’iniziativa formativa progettata e realizzata da SiCamera, inserita all’interno del Piano Nazionale per l’Imprenditorialità Femminile finanziato con risorse PNRR, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, realizzato da Invitalia in collaborazione con Unioncamere.
Informazioni dettagliate nella locandina .
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4 agosto 2025 - Estensione dei termini e finestra straordinaria di recupero per richiedere il Bonus nuovi nati
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Con il messaggio 24 luglio 2025, n. 2345, l’INPS comunica l’estensione dei termini di presentazione della domanda per accedere al Bonus nuovi nati.
Introdotto dalla Legge di bilancio 2025, esso consiste nell’erogazione di un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, quale sostegno alle famiglie ad affrontare le spese iniziali con un contributo diretto. Il servizio on line per presentare la domanda è attivo già dal 17 aprile 2025.
Il termine per l’inoltro della richiesta è esteso da 60 a 120 giorni a decorrere dalla nascita del/la minore o del suo ingresso in famiglia tramite adozione o affidamento.
Inoltre, per le nascite o ingressi che si sono verificati tra il primo gennaio 2025 e il 24 maggio 2025, chi non avesse presentato la domanda entro i 60 giorni previsti può usufruire di una specifica finestra di recupero e potrà presentare la domanda entro il 22 settembre 2025 (nonostante siano già trascorsi i 60 giorni precedentemente previsti)
Non sono stati modificati i criteri di ammissibilità e le modalità operative per presentare la domanda, come già illustrato nella circolare INPS 14 aprile 2025, n. 76 qui sintetizzati per facilità di consultazione:
- Cittadinanza. I beneficiari possono essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
- Residenza. Alla data di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati, è necessario un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU).
- Presentazione delle domande. Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto www.inps.it utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.
- 9 luglio 2025 - E' attiva la consultazione sui propri congedi parentali nei servizi on line dell'Inps
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Il servizio online "Domande di maternità e paternità" è stato aggiornato e consente la consultazione dei congedi parentali richiesti, relativi a nascite o adozioni o affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni. Cliccando su "Consulta contatori congedo parentale " per ogni figlio o figlia ciascun genitore può visionare queste informazioni:
totale del congedo parentale totale del congedo parentale con indennità accoltoPer maggiori informazioni consultare la pagina INPS.
- totale del congedo parentale accolto senza indennità.
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29 maggio 2025 - Aumento dell'indennità per il mese di congedo parentale
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L’Inps, con la Circolare n. 95 del 26 maggio 2025, comunica che l’indennità per il mese di congedo parentale è stata elevata dall’attuale 60% all’80% della retribuzione e al contempo l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese sarà anch'essa portata all'80%.
Le principali novità comprendono:
primo mese: retribuito all'80% (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023) secondo mese: elevato all'80% (precedentemente al 60%) terzo mese: innalzato al'80% (prima al 30%).I periodi di congedo parentale devono essere usufruiti entro il sesto anno di vita del/la figlio/a (o entro sei anni dall’ ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento e non oltre il compimento dei 18 anni).
La domanda deve essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale Inps, il Contact center multicanale al numero verde 803.164 o mediante i patronati.
- il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024
- il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025 in poi.
I tre mesi retribuiti potranno essere usufruiti dai genitori singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea.
I successivi mesi di congedo rimangono indennizzati al 30%, mentre l'ultimo mese può non essere retribuito (salvo quanto previsto dalla norma).
Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi. La misura è estesa ai casi di adozione o affidamento.
Per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80% occorre che il genitore sia un lavoratore dipendente
- 14 maggio 2025 - Bonus Donne: esonero contributivo del 100% per lavoratrici svantaggiate
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La circolare INPS 12 maggio 2025, n. 91, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, illustra le misure riferite al Bonus Donne e fornisce le istruzioni amministrative per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Il Bonus Donne è un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per il periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne lavoratrici svantaggiate.
L'esonero può essere richiesto se si assumono donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:
siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno; siano svantaggiate in quanto svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.L'esonero, previsto dal Decreto Coesione, è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice ed è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.
Per accedere al Bonus, il datore di lavoro deve presentare la domanda tramite il modulo online, disponibile dal 16 maggio 2025, tramite la pagina “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, secondo le indicazioni della circolare sopra citata.
- 13 maggio 2025 - Il reddito di libertà
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È online il servizio per la presentazione delle nuove domande per il Reddito di Libertà, il contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali. La misura prevede l’erogazione di un contributo economico una tantum, da fondi stanziati a livello nazionale, che viene distribuito in base a una graduatoria regionale basata sull’ordine cronologico di inoltro della domanda. Fino al 18 aprile era attivo un regime transitorio che dava priorità alle domande non accolte nel 2024 per esaurimento dei fondi.
Le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il 18 aprile 2025, possono presentare la domanda utilizzando il modulo SR208 tramite i Comuni di riferimento. La richiesta dovrà essere corredata da due attestazioni: quella del centro antiviolenza, che certifica il percorso protetto, e quella dei servizi sociali, che confermano la condizione di bisogno.
Quali sono i requisiti?
Essere donne vittime di violenza, anche con figli minori, residenti in Italia (ovvero cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno) in condizione di povertà attestata dai servizi sociali e prese in carico da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione.
Le domande completate saranno inviate all’Inps che rilascerà un codice univoco e inserirà la domanda nella graduatoria regionale.
Le domande sono accolte sulla base delle risorse disponibili a livello regionale, tenendo conto della data e dell’ora di invio.
Quelle già presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il 18 aprile 2025, restano valide fino al 31 dicembre 2025.
Maggiori informazioni sul portale Inps