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Scheda informativa

Procedure di licenziamento collettivo

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti

Modalità di gestione delle procedure di licenziamento collettivo

Che cos’è il licenziamento collettivo

E’ attivato da un datore di lavoro (non solo imprese, quindi, ma qualsiasi datore, comprese associazioni, fondazioni, studi professionali) con più di 15 dipendenti che preveda di licenziare almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni, in una unità operativa o in più sedi ubicate nella stessa provincia.

Se la riduzione avviene durante il ricorso alla CIGS, non si pongono vincoli e la procedura può interessare anche un solo lavoratore.

Precedentemente, i licenziamenti collettivi portavano all’iscrizione alla lista di mobilità e, sussistendo le condizioni, all’erogazione dell’indennità di mobilità, con una copertura più estesa di quella assicurata dall’indennità di disoccupazione ordinaria, nonché a specifiche agevolazioni per le aziende che volessero assumere degli iscritti in lista.

Dopo la cosiddetta Legge Fornero, chi viene licenziato ora con questa modalità ha diritto all’indennità NASpI, l’unica forma di sostegno al reddito per disoccupati che hanno perso un’occupazione alle dipendenze.

Procedure

Le procedure di licenziamento collettivo proseguono invece con le medesime regole prima applicate, che prevedono:

  • l’attivazione della procedura con una comunicazione preventiva trasmessa alle organizzazioni sindacali e, per conoscenza, alla Regione, o al Ministero del Lavoro, se gli esuberi interessano unità produttive ubicate in più aree regionali;

  • una fase sindacale, della durata prevista di 45 giorni, ridotti della metà se gli esuberi sono meno di 10, in cui le parti cercano di raggiungere autonomamente un accordo che stabilisca tempi di gestione e numero di esuberi;

  • in mancanza di accordo in sede sindacale, si passa alla fase amministrativa: il datore di lavoro comunica alla Regione o al Ministero del Lavoro, a seconda dei casi, che le parti non sono riuscite a trovare un’intesa e la Regione, o il Ministero, le convoca e opera, nell’arco dei successivi 30 giorni, ridotti a 15 se le eccedenze sono meno di 10, una mediazione mirante alla chiusura dell’accordo;

  • se non ci sono le condizioni, si procede ad un mancato accordo, che consente comunque di procedere ai licenziamenti;

  • con l’accordo le parti possono liberamente fissare i tempi di gestione della procedura e i criteri di scelta degli esuberi; con il mancato accordo vanno rigidamente rispettate le modalità di gestione previste dalla L. 223/91: 120 giorni di tempo per il licenziamento delle eccedenze e i criteri di scelta stabiliti dall’art. 5 della Legge. Alla procedura sono collegati degli oneri che il datore di lavoro deve corrispondere all’INPS, che in caso di mancato accordo sono maggiorati di tre volte.

Per i datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Regione:

  • la comunicazione dell’attivazione di procedura;
  • copia dell’accordo, se raggiunto nella fase sindacale o in sede ministeriale (quello sottoscritto con la mediazione regionale, o l'eventuale mancato accordo, vengono acquisiti d’ufficio);
  • gli elenchi dei lavoratori licenziati entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso.

Le comunicazioni possono essere trasmesse con le seguenti modalità:

  • via PEC all’indirizzo politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it
  • con lettera raccomandata A.R. inviata alla Regione Piemonte - Direzione Istruzione Formazione Lavoro - Via Nizza 330 - 10127 Torino 

Nella sezione Modulistica sono reperibili la scheda azienda e la scheda di ogni singolo lavoratore licenziato, che vanno compilate e inviate alla Regione con le modalità sopraindicate.