- Rivolto a
- Cittadini
- Imprese e liberi professionisti
Principali caratteristiche delle indennità di disoccupazione: NASpI e Dis-Coll
A seguito delle modifiche apportate dal Jobs Act, sono attualmente operativi i seguenti ammortizzatori per disoccupati:
- la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), operativa dal 1° maggio 2015, che garantisce un’indennità di durata variabile, per un massimo di due anni, ai lavoratori dipendenti che perdono l’impiego non volontariamente;
- la Dis-Coll, riservata ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa rimasti senza lavoro, dalla durata massima di sei mesi, estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca.
I percettori di NASpI e di Dis-Coll sono tenuti a registrarsi come disoccupati presso il Centro per l’Impiego e a partecipare alle iniziative di politica attiva concordate con i servizi.
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NASPI
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La NASpI, subentrata alle precedenti ASpI e Mini-ASpI, costituisce dal 2017 l’indennità di disoccupazione unica per i lavoratori dipendenti.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Non possono accedere alla prestazione:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
Requisiti di accesso
- cessazione dal rapporto di lavoro dipendente di carattere non volontario; è escluso in linea generale chi dà le dimissioni (salvo le dimissioni per giusta causa, assimilate a un licenziamento), o concorda la conclusione del rapporto con il datore di lavoro (risoluzione consensuale);
- versamento di almeno 13 settimane di contributi di lavoro negli ultimi 4 anni;
- svolgimento di almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:
- dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro ( circ. n. 163 del 20.10.2003 )
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 23/2015;
- licenziamento disciplinare.
Durata
Il sostegno al reddito viene corrisposto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione (cioè di lavoro) negli ultimi quattro anni, quindi per un massimo di due anni.
Importo
Per il 2024, se la retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni è:
Inferiore a € 1425,21 l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile;
Superiore a € 1425,21 l’indennità sarà pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente, ma comunque l’importo massimo erogabile non può superare € 1550,42.
Per i richiedenti che hanno compiuto il 55° anno di età alla presentazione della domanda per la NASPI la riduzione del 3% si applica dal primo giorno dell’8° mese di fruizione.
La NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione.
Presentazione delle domande e pagamento
La domanda di NASpI va presentata on-line all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo all’inizio della disoccupazione, se l’istanza perviene nei primi otto giorni, o dal giorno seguente a quello della presentazione, se questa avviene fra il 9° e il 68° giorno.
La prestazione è sospesa in caso di:
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.174 euro;
- nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari.
Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all'atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
- inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l'attività lavorativa autonoma o l'iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
- nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.
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DIS-COLL
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Destinatari e caratteristiche
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L’indennità DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
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L’indennità non spetta, invece, a:
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collaboratori titolari di pensione;
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titolari di partita IVA;
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amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
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La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
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Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.
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Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:
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perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall'attività stessa;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l'indennità DIS-COLL;
- partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015). In caso di inosservanza degli obblighi, è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (articolo 21, decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150).
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Presentazione delle domande
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.
Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l'intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.
Importo
Per il 2024, in base all’ammontare del reddito medio, la DIS-COLL è pari a:
75% del reddito medio mensile nel caso in cui quest’ultimo sia pari o inferiore, per l’anno corrente, ad € 1.425,21;
75% di € 1.425,21 cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di € 1.425,21.
La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2024 è pari a € 1.550,42. A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.
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