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Scheda informativa

Cassa Integrazione e Accordo di Ricollocazione

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti

Sintesi delle varie forme di integrazione salariale e interventi di politica attiva riservati a cassaintegrati, in seguito alla recente modifica della disciplina in materia di CIG

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un intervento di sostegno per lavoratori di aziende in difficoltà.

E’ stata interamente riorganizzata, nell’ambito del cosiddetto Jobs Act, dal D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015.

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è interamente gestita dall'INPS: le imprese devono necessariamente presentare domanda telematica all'Istituto. 

Per informazioni 

Cassa integrazione guadagni ordinaria (sito web dell'Inps)

Nella sezione “Normativa” sono reperibili le fonti normative e i relativi provvedimenti di attuazione per chi volesse approfondire la materia

 

CIG Ordinaria

Interviene per difficoltà temporanee e a carattere transitorio delle imprese elencate all’art. 10 del D.Lgs 148/2015.

Requisiti

La condizione fondamentale che deve sussistere per la richiesta della CIGO è che vi sia a priori, alla data di presentazione della domanda,  la possibilità effettiva di ripresa dell’attività produttiva.

Caratteristiche

  • è corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane.
  • l’integrazione salariale non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
  • non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di CIGO.
  • è possibile la coesistenza di CIG Ordinaria e CIG Straordinaria  nello stesso periodo, purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi ed individuati tramite specifici elenchi nominativi. Le integrazioni salariali ordinarie sono interamente gestite dalla sede provinciale dell’Inps territorialmente competente.
CIG Straordinaria  

Con la Legge di Bilancio 2022 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216 - è stata rivista la normativa generale sugli ammortizzatori sociali e, pertanto, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

Dal primo gennaio 2022 l’Integrazione Straordinaria Salariale è concessa alle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali e ai fondi bilaterali alternativi, per le seguenti causali:

  • riorganizzazione aziendale anche volta a realizzare processi di transizione, individuati da D.M.
  • crisi aziendale, a esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa (parzialmente reintrodotta dal Decreto Legge n. 109/2018)
  • contratto di solidarietà.

Il suindicato requisito occupazionale non è richiesto per

  • imprese del trasporto aereo e società derivate e del sistema aeroportuale
  • partiti e movimenti politici e loro articolazioni.

 

Procedure

Le procedure delle prime due causali prevedono una fase di consultazione sindacale che si chiude con l’esame congiunto, svolto in sede regionale, secondo le disposizioni contenute all’art. 24 del D.Lgs 148/2015.

Il contratto di solidarietà è invece gestito in autonomia dalle parti sociali: ha origine da una dichiarazione di esuberi che vengono riassorbiti riducendo ai dipendenti l’orario di lavoro nella logica di “lavorare meno, lavorare tutti". Il D.Lgs correttivo del Jobs Act (n. 185 del 24 settembre 2016) ha inoltre previsto la possibilità di trasformare il Contratto di Solidarietà difensivo prima citato in una particolare fattispecie di solidarietà espansiva, dove la riduzione di orario è funzionale all’inserimento di personale aggiuntivo.

Durata

La durata massima dell’integrazione salariale (CIGO + CIGS) nell’unita produttiva è:

  • di norma 24 mesi in un quinquennio;
  • è possibile l’estensione fino a 36 mesi, se si ricorre al contratto di solidarietà, che costituisce la forma prioritaria di CIGS che le parti sono tenute ad utilizzare, ove le condizioni lo consentano;
  • per le imprese edili e del comparto lapideo, la durata massima nel quinquennio è stabilita in 30 mesi, poiché la specificità di questi settori non consente l’utilizzo del contratto di solidarietà e non può quindi trovare applicazione l’estensione a 36 mesi prima citata.

Il governo ha recentemente previsto delle deroghe a difesa dell’occupazione, nell’ambito di specifici tetti di spesa e con un’attenzione all’avvio di azioni di politica attiva dedicate, per due tipologie di imprese: quelle in cessazione, a cui dal 2016 era di norma precluso l’accesso alla CIGS, e quelle che abbiano esaurito il periodo massimo di CIG concedibile. Si riportano, nei punti seguenti, i criteri generali di gestione degli interventi:

  • fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109 del 28 settembre 2018, l’integrazione salariale per crisi aziendale può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, anche oltre i limiti temporali previsti nel quinquennio, ad aziende che abbiano cessato o cessino, in tutto o in parte, l'attività, compresi i casi di procedura concorsuale, sulla base di accordi tra Ministero del Lavoro, Mise e Regioni interessate, purché si ricada in uno dei seguenti casi:

  1. sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del D.M. n. 95075 del 25 marzo 2016;

  2. si prospetti la realizzazione di interventi di reindustrializzazione;

  3. i lavoratori in esubero siano coinvolti in specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione nel cui territorio sono site le unità produttive in cessazione.

  • Per gli anni 2022, 2023 e 2024, è prorogata la disposizione di cui all’art. 22 bis del D.Lgs n. 148 del 23 settembre 2015 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024. Previo accordo in sede governativa è possibile, pertanto, la concessione della proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà per le imprese con rilevanza economica strategica, a livello nazionale o regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali.

In particolare la proroga può essere concessa per

  1. un massimo di 12 mesi per la causale riorganizzazione, qualora il programma di CIGS sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nell’arco di 24 mesi o qualora il programma presenti un piano di recupero occupazionale non attuabile nello stesso limite temporale;
  2. un massimo di 6 mesi nel caso di crisi aziendale, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, finalizzati a garantire la continuità aziendale e l’occupazione, non attuabili nel limite di 12 mesi previsti;

  3. un massimo di 12 mesi per la causale Contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, esaurito il periodo di fruizione della CIGS, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo sindacale di partenza.

Per poter essere ammessa all’intervento salariale, l’impresa deve presentare specifici piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politica attiva concordate con la regione interessata.

  • Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che hanno esaurito il plafond degli ammortizzatori sociali, in deroga agli artt. 4 e 22, può essere riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 44 co. 11 ter D.lgs 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno.

  • Al fine di far fronte alle transizioni occupazionali, all’esito dell’intervento straordinario per crisi aziendale o riorganizzazione aziendale può essere concesso un ulteriore periodo di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 22 ter D.lgs 148/2015, in deroga ai limiti massimi previsti, per un massimo di 12 mesi, non prorogabile, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.

Fondi di Solidarietà

Il sistema dei Fondi di solidarietà è operativo dal 2017 e sostituisce parzialmente la CIG in deroga, che nella fase più acuta della crisi e successivamente nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 ha sostenuto sia le aziende minori che quelle cassaintegrabili.

Al fine di estendere le tutele anche ai lavoratori occupati in contesti di piccole dimensioni, che durante il periodo emergenziale sono stati tutelati dalla cassa integrazione in deroga, la Legge di Bilancio 2022 prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIG.

Si articola in Fondi bilaterali (cioè gestiti congiuntamente da sindacati e associazioni dei datori di lavoro), costituiti in specifiche aree di attività, accanto al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), costituito presso l’INPS, a cui sono tenute ad aderire, pagando le relative quote, le imprese non coperte da un Fondo bilaterale.

Caratteristiche

A partire dal 1 gennaio 2022 è destinato a:

  • datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO
  • datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente.

Il Fondo garantisce l’assegno di integrazione salariale.

    Accordo di Ricollocazione (AdR) 

    Dal 1° gennaio 2018, è possibile attivare misure di politica attiva durante il periodo coperto dalla CIGS

    • per la causale di riorganizzazione aziendale (massimo 24 mesi)
    • per crisi aziendale (massimo 12)

    L’accordo di ricollocazione dà diritto ai lavoratori che aderiscono a richiedere l’assegno di ricollocazione.

    L’assegno di ricollocazione era in origine destinato solo ai disoccupati percettori di NASpI, a partire dal quarto mese di erogazione dell’indennità.

    L’estensione a favore dei cassaintegrati a rischio di disoccupazione è volta a rafforzare la strumentazione per le politiche attive e presenta alcune specificità rispetto alle modalità di attuazione dell’assegno per disoccupati.

    Caratteristiche dell’Accordo

    •  è sottoscritto in sede di esame congiunto, presso la Regione o il Ministero del Lavoro.
    • Il piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero, integra le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale
    • ha lo scopo di limitare il ricorso ai licenziamenti collettivi al termine dell’intervento straordinario di cassa integrazione.
    • è redatto in coerenza con il modello allegato alla Circolare congiunta di  Ministero del Lavoro e ANPAL n. 2 dell’8 giugno 2018.

    Per i lavoratori cassaintegrati

    • I lavoratori interessati, e ricompresi  nelle specifiche citate, possono richiedere all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione.
    • L’assegno non è una somma di denaro destinata alla persona, ma è un buono (voucher) di importo variabile a seconda del grado di occupabilità del soggetto richiedente, non soggetto ad IRPEF ed a contribuzione previdenziale
    • È spendibile in costanza di CIGS presso i Centri per l’Impiego, le Agenzie di lavoro e gli altri Enti accreditati in base alla scelta effettuata dai lavoratori interessati, al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di reinserimento lavorativo.
    • Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a 6 mesi  e può essere prorogato di ulteriori 12 mesi qualora non sia stato consumato l’intero importo dell’assegno.
    • I cassaintegrati, a differenza dei disoccupati, non sono tenuti ad accettare un’offerta di lavoro congrua.
    • A fronte della ricollocazione nell’ambito delle iniziative assunte dall’operatore incaricato, il lavoratore ha diritto all’esenzione dell’Irpef sulle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, e ad un contributo mensile pari al 50% del trattamento di CIGS non ancora corrisposto.

    Agevolazioni per le imprese

    Le imprese che dovessero procedere all’assunzione di lavoratori cassaintegrati che usufruiscano dei servizi dell’Assegno di ricollocazione, hanno diritto :

    • ad un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti con esclusione dell’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui, rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT, per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato  e per 12 mesi qualora il rapporto di lavoro si instauri a termine;
    • se l’azienda procede alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro gli sgravi vengono riconosciuti per ulteriori 6 mesi
    Altri regimi di integrazione salariale

    Regimi particolari di Cassa Integrazione sono inoltre previsti per le aziende di grandi dimensioni in Amministrazione Straordinaria (art. 7, comma 10-ter della L. 236/93) e per le imprese del settore dell’editoria.

    I criteri di accesso ai trattamenti di pensione e di integrazione salariale in quest’ultimo settore, che fruiva di condizioni di particolare favore, sono stati ridefiniti dal D.Lgs 15 maggio 2017, n. 69, che ha inquadrato tale regime nel contesto del D.Lgs n. 148/2015.

    Procedure specifiche sono anche previste per la concessione dell' integrazione salariale nel settore agricolo (v. il Titolo II della L. 457/1977 e l’art.21 della L. 223/91)