Tipologia di contenuto
Normativa

Normativa Affidamento familiare

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Raccolta normativa sull'affidamento familiare e sulla continuità affettiva

Per tutelare il diritto alla continuità affettiva, la Regione Piemonte ha adeguato le disposizioni a seguito della modifica della normativa nazionale.

In particolare con la revisione della D.G.R 27/2012, necessaria in quanto con legge n. 173 del 19/10/2015 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, vengono introdotte alcune modifiche alla L. n.184/1983 di seguito riportate:

  • Art. 1 comma 5 bis: rende possibile l’adozione da parte della famiglia affidataria che ne faccia richiesta del minore che, dopo un periodo prolungato di affidamento e sussistendo i requisiti previsti, sia dichiarato adottabile; il Tribunale per i Minorenni terrà dunque conto del legame consolidatosi se nell’interesse del minore.

  • Art. 1 comma 5 ter: in caso di rientro del minore c/o la famiglia di origine, o altra affidataria, o venga adottato, “è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento”.

  • Art. 1 comma 5 quater: ai fini delle decisioni riguardanti i due commi precedenti il giudice ascolta il minore che ha compiuto i 12 anni o anche di età inferiore se ha capacità di discernimento.

  • Art. 2: prevede l’ascolto obbligatorio degli affidatari da parte dei Giudici in tutti i procedimenti che riguardano i minori loro affidati a pena di nullità del procedimento. Questa è la modifica più rilevante introdotta dalla legge.