Tipologia di contenuto
Normativa

Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva - L.R 23/2020

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La Regione riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità.

La Regione, in armonia con i principi dell'Unione europea, della Costituzione italiana e del proprio Statuto , orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promozione, diffusione e sviluppo della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, per tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità;

b) riconoscimento dello sport quale strumento di pari opportunità, di integrazione e inclusione sociale, di prevenzione e di contrasto a fenomeni di disagio e di emarginazione, anche in relazione all'accessibilità e alla fruibilità dei luoghi di sport, per il pubblico e per gli atleti;

c) diffusione della pratica sportiva e motoria anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario;

d) integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;

e) valorizzazione di atleti, operatori e società sportive del Piemonte che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva;

f) tutela e valorizzazione degli sport della tradizione e delle società sportive storiche;

g) tutela e promozione delle discipline sportive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, in un quadro di valorizzazione e sviluppo dell'eredità olimpica e paralimpica sul territorio piemontese;

h) promozione e tutela dell'associazionismo e valorizzazione del volontariato sportivo;

i) sviluppo e valorizzazione del sistema degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale, con particolare attenzione ai temi dell'accessibilità e della sostenibilità ambientale;

l) integrazione dell'edilizia sportiva scolastica nel sistema sportivo del territorio di appartenenza;

m) affermazione dello sport di cittadinanza come attività fisica da svolgersi anche in spazi aperti e in assenza di specifici impianti, in un quadro di valorizzazione dei benefici della natura sul benessere psico-fisico e di tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

n) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre regioni, con i paesi dell'Unione europea e con quelli extraeuropei;

o) diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo economico.

2. La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 mediante l'interazione costante con gli enti locali, il sistema sportivo, sanitario, formativo, scolastico e universitario e con ogni altro soggetto indicato all'articolo 8.

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento interno