- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
La Regione riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità.
La Regione, in armonia con i principi dell'Unione europea, della Costituzione italiana e del proprio Statuto , orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promozione, diffusione e sviluppo della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, per tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità;
b) riconoscimento dello sport quale strumento di pari opportunità, di integrazione e inclusione sociale, di prevenzione e di contrasto a fenomeni di disagio e di emarginazione, anche in relazione all'accessibilità e alla fruibilità dei luoghi di sport, per il pubblico e per gli atleti;
c) diffusione della pratica sportiva e motoria anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario;
d) integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;
e) valorizzazione di atleti, operatori e società sportive del Piemonte che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva;
f) tutela e valorizzazione degli sport della tradizione e delle società sportive storiche;
g) tutela e promozione delle discipline sportive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, in un quadro di valorizzazione e sviluppo dell'eredità olimpica e paralimpica sul territorio piemontese;
h) promozione e tutela dell'associazionismo e valorizzazione del volontariato sportivo;
i) sviluppo e valorizzazione del sistema degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale, con particolare attenzione ai temi dell'accessibilità e della sostenibilità ambientale;
l) integrazione dell'edilizia sportiva scolastica nel sistema sportivo del territorio di appartenenza;
m) affermazione dello sport di cittadinanza come attività fisica da svolgersi anche in spazi aperti e in assenza di specifici impianti, in un quadro di valorizzazione dei benefici della natura sul benessere psico-fisico e di tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
n) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre regioni, con i paesi dell'Unione europea e con quelli extraeuropei;
o) diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo economico.
2. La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 mediante l'interazione costante con gli enti locali, il sistema sportivo, sanitario, formativo, scolastico e universitario e con ogni altro soggetto indicato all'articolo 8.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento interno
- Link di riferimento
- L.R. 23/2020 Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva