Gestione del procedimento amministrativo delle conferenze di copianificazione e valutazione e altri procedimenti urbanistici

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Ai sensi dell’art.5 del DPGR n. 1/R del 23 gennaio 2017 (inserire collegamento ipertestuale) “la data di convocazione e la sede di svolgimento della conferenza sono preventivamente concordate tra le amministrazioni aventi diritto di voto.” Ragioni di opportunità pratica e di tempestività suggeriscono per questa prima fase, prodromica a quella formale di convocazione ufficiale, di verificare telefonicamente, presso la segreteria del Settore interessato, la disponibilità degli uffici regionali in merito alla data e sede. I riferimenti sono:

Segreteria del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale – A1606C

  • Provincia di Cuneo: Telefono 0171 319350
  • Città Metropolitana di Torino: Telefono 011 4321574

Segreteria del Settore Urbanistica Piemonte Orientale – A1607C

  • Province Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli: Telefono 0321 666162

  • Province Alessandria, Asti: Telefono 0131 285040

A seguito di tali accordi e della verifica della disponibilità degli uffici della Provincia/Città metropolitana ed eventualmente del Ministero della Cultura (Segretariato e Soprintendenza), fa seguito, da parte del Comune o della forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione, la tempestiva (preferibilmente entro tre giorni lavorativi) convocazione della conferenza di copianificazione e valutazione (cfr. FAQ n.6) Quanto sopra è da ritenersi valido anche per quanto riguarda le conferenze dei servizi.

(Aggiornamento: luglio 2022)

La convocazione della Conferenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.G.R. n. 1/R del 23 gennaio 2017, in formato PDF/A, firmata digitalmente in modalità PAdES dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano, deve contenere:

  • oggetto della convocazione esplicitato in relazione alle fasi di cui all’art. 15 della L.R.56/77 (per es. Prima seduta per l’esame della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante…);
  • luogo, data e ora in cui si svolgerà la conferenza;
  • modalità di trasmissione della documentazione tecnica se diversa dalla PEC;
  • nominativo del Responsabile del procedimento e relativi riferimenti.

Alla convocazione delle conferenze deve essere allegata la seguente documentazione:

  • la deliberazione di adozione/approvazione, in formato PDF/A firmata digitalmente in modalità PAdES* (da trasmettere con la PEC della convocazione);
  • l’elenco puntuale della documentazione tecnica e amministrativa [vedi FAQ 2]  che ne attesti la conformità con quanto deliberato dagli organi dell’Ente proponente,  riportante anche la denominazione e l’impronta digitale dei file allegati [vedi FAQ 3] (da trasmettere con la PEC della convocazione) ;
  • elenco puntuale degli shapefile consegnati, con attestazione che certifichi che siano quelli effettivamente utilizzati per la redazione delle Tavole così come approvate dal competente Organo;
  • gli elaborati costituenti la proposta tecnica di progetto, di cui agli artt. 14, 14 bis e 15, c. 2 della L.r. 56/77, in formato PDF/A, firmati digitalmente in modalità PAdES*;
  • gli elementi geografici vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema di riferimento UTM-WGS84 fuso 32N, utilizzati per la generazione degli elaborati di cui al punto precedente.

Comunicare esclusivamente l’indirizzo internet dal quale scaricare la documentazione non assolve le incombenze previste a carico dell’ente proponente.

* La firma digitale è l'equivalente informatico della firma autografa e conferisce a ciascun documento valore legale. È richiesta la modalità PAdES in quanto non necessita di installazione e utilizzo di software per l'apertura e la consultazione dei contenuti. Il documento deve consentire altresì l'utilizzo di funzioni di ricerca.

(Aggiornamento: marzo 2024)

Il D.P.G.R. n. 1/R del 23 gennaio 2017 all’art. 5 c. 4 stabilisce che “Alla convocazione della conferenza è allegata la relativa deliberazione e la documentazione tecnica ed amministrativa, …., in formato PDF/A firmati digitalmente ai sensi di legge*. È altresì allegato l’elenco puntale della medesima documentazione che ne attesta la conformità con quanto deliberato dagli organi dell’ente proponente e che riporta l’impronta digitale dei diversi files., …”.

L’elenco puntuale della documentazione, redatto su carta intestata dell’Ente proponente e firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento,  avrà ad oggetto: Titolo della variante - Fase della Conferenza - Fase della Valutazione Ambientale Strategica - Elenco documentazione ed attestazione di conformità” (ad es.: “Variante Strutturale ex art. 17 c. 4 l.r. 56/77 – Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e Verifica Valutazione Ambientale strategica ovvero Proposta tecnica del Progetto Definitivo - Elenco documentazione ed attestazione di conformità”).

Per ogni elaborato allegato  alla convocazione occorre riportare:

  • eventuale titolo dell’elaborato;
  • nome del file corrispondente (comprensivo di estensione, ad es.  .pdf, signed.pdf);
  • dimensioni del file in byte;
  • riferimento temporale (data di ultima modifica del file);
  • impronta digitale del file corrispondente (hash calcolata con l'algoritmo SHA256, vedi FAQ 3)

tutti elementi tipicamente generati dai più diffusi software di generazione dell’impronta.

In calce all’elenco dovrà essere attestata la conformità del medesimo con quanto deliberato dagli organi dell’Ente proponente.

* La firma digitale è l’equivalente informatico della firma autografa e conferisce a ciascun documento valore legale. E’ richiesta la modalità PAdES in quanto non necessita di installazione e utilizzo di software per l’apertura e la consultazione dei contenuti. Il documento deve consentire altresì l’utilizzo di funzioni di ricerca.

(Aggiornamento: marzo 2024)

L’Agenzia per l’Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce impronta digitale “La sequenza di simboli binari di lunghezza fissa ottenuta attraverso l’applicazione di una specifica funzione di calcolo alla rappresentazione digitale del documento che garantisce una associazione biunivoca (a meno di eccezioni statisticamente irrilevanti) tra l’impronta stessa ed il documento origine”. Sinteticamente si può definire l’impronta digitale come la “carta d’identità” informatica del file.

Nell'ambito del Codice dell'Amministrazione Digitale l'impronta (hash) ha generalmente un duplice scopo:

  • garantire l'integrità dei documenti (come avviene ad esempio nella firma digitale);
  • permettere di certificare la conformità di un documento.

Quando si certifica la conformità di un file rispetto all'originale, è necessario che nella dichiarazione firmata vi sia un "elemento" che consenta a chiunque di identificare univocamente il file che stiamo certificando come "conforme all'originale". L'impronta (hash) rappresenta  l'"elemento" che permette di identificare con certezza il file di origine che non ha subito modifiche.

Per calcolare l’impronta hash sono a disposizione software gratuiti reperibili con facilità mediante ricerca su internet (parole chiave  “impronta digitale file”) .

Si fa presente che ogni modifica apportata ad un file genera una diversa impronta digitale. Pertanto occorre determinare l’impronta del file effettivamente trasmesso, dopo la ridenominazione, l’apposizione di firme o altre modifiche eventualmente necessarie.

(Aggiornamento: gennaio 2019)

Gli elementi geografici utilizzati per la formazione degli elaborati cartografici e delle tavole di piano che contengono informazioni di carattere cartografico, ai sensi dell’art. 5 della  D.P.G.R. n. 1/R del 23 gennaio 2017 devono essere consegnati in formato vettoriale shapefile (non in formato CAD: dxf o dwg).

Il sistema di riferimento da utilizzare (ai sensi della l.r. 21/2017) è UTM-WGS84 fuso 32N (EPSG 32632).

Nelle more della predisposizione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 14, comma 3 quinquies, della L.r. 56/77 e s.m.i., si evidenzia la necessità di attenersi alle indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014,n. 64-7417 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”. Ulteriori indicazioni sui contenuti degli shapefile sono disponibili alla pagina “Urbanistica Senza Carta” del sito regionale.

Si raccomanda di mantenere la denominazione e le caratteristiche informatiche degli shapefile relativi ai temi del Ppr desunti dal Geoportale regionale ed eventualmente modificati a scala locale per l’adeguamento al PPR o alle Linee Guida UNESCO), avendo cura di aggiungere un campo contenente l’indicazione della modifica apportata rispetto al dato originario ed eventuali altre informazioni di dettaglio sull’oggetto cartografato.

Sono esentate dall’obbligo di consegna dei file vettoriali (chiarimento della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. n. 8652 del 07/04/2017) le Amministrazioni comunali o le forme associative che abbiano:

  • conferito gli incarichi per la redazione degli elaborati di Variante prima del 10 febbraio 2017 (data di entrata in vigore del DPGR 1/R del 2017). Di tale incarico il Comune dovrà darne riscontro formale in sede di conferenza.
  • adottato la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare prima del 10/02/2017.

(Aggiornamento: gennaio 2019)

Ogni deliberazione dell’Organo Competente, in formato PDF/A, deve essere firmata digitalmente in modalità PAdES dal/i soggetto/i competente/i.
Gli elaborati costituenti il piano o la variante, trasmessi nelle varie fasi dell’iter di approvazione, devono essere prodotti in formato PDF/A e firmati digitalmente in modalità PAdES almeno dal professionista/i incaricato/i (urbanista, geologo…) per le rispettive competenze e dal Responsabile del Procedimento.

Le firme apposte digitalmente devono essere coerenti con i nominativi eventualmente riportati sul cartiglio degli elaborati.
La firma digitale è l’equivalente informatico della firma autografa e conferisce a ciascun documento valore legale. È richiesta la modalità PAdES in quanto non necessita di installazione e utilizzo di software per l’apertura e la consultazione dei contenuti. Il documento deve consentire altresì l’utilizzo di funzioni di ricerca.

È responsabilità della amministrazione proponente assicurare che gli elaborati  pervengano alla Regione correttamente firmati: nel caso fossero rilevate inesattezze la Regione chiederà formalmente la sospensione del procedimento e la riconvocazione della Conferenza mediante nuova comunicazione.

(Aggiornamento: marzo 2024)

Ai sensi del Regolamento 1/R del 23 gennaio 2017, la comunicazione della convocazione della prima seduta di ciascuna conferenza, comprensiva di tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa, è fatta pervenire alle amministrazioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta attraverso posta elettronica certificata (PEC).

La convocazione della seconda seduta di ciascuna conferenza è fatta pervenire alle amministrazioni via PEC almeno dieci giorni prima della data fissata.

La data di convocazione è preventivamente concordata tra le amministrazioni aventi diritto di voto; il luogo di svolgimento è preferibilmente la sede regionale territorialmente competente o la provincia o la città metropolitana.

(Aggiornamento: gennaio 2019)

Il soggetto istituzionale che propone il piano o la sua variante individua i soggetti da invitare alla conferenza sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 15 bis, commi 2 e 3, della L.r. 56/77 e s.m.i., con riferimento ai contenuti dello strumento sottoposto alla conferenza.

Di norma, gli Enti a vario titolo coinvolti nelle Conferenze di Copianificazione e Valutazione, che dovranno pertanto essere convocati, sono i seguenti:

con diritto di voto:

  • Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio  Settori territorialmente competenti, elencati sotto (partecipa alla Conferenza con diritto di voto)

  • Città Metropolitana o Provincia territorialmente competente (partecipa alla Conferenza con diritto di voto)

  • Ministero per i beni e le attività culturali nei casi previsti dall’articolo 15 bis comma 2 secondo periodo della L.R.56/77(partecipa alla Conferenza con diritto di voto)

senza diritto di voto:

  • ASL

  • ARPA

Inoltre, a seconda dell’oggetto della Variante urbanistica e degli intendimenti dell’Amministrazione, possono essere invitati, in qualità di soggetti con competenza ambientale o altri soggetti o amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli relativi alle proprie funzioni, quali ad esempio (elenco non esaustivo):

  • Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo;
  • Comuni limitrofi (in particolare se interessati  da aree a rischio di incidente rilevante (“RIR”) ai sensi del D.Lgs.17.8.99 n.334, D.M.LL.PP. 9.5.2001 e D.G.R. 26.7.2010 N.17-377);
  • Comunità Montane o Unioni Montane;
  • Ente di Gestione delle Aree Protette competente;
  • Commissione Locale per il Paesaggio;
  • Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
  • Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
  • ANAS;
  • Ente proprietario e concessionario rete autostradale;
  • Rete Ferroviaria Italiana (RFI);
  • Ente gestore servizio idropotabile;
  • Consorzi irrigui interessati;
  • gestori di telefonia mobile, gas ed energia elettrica;
  • associazioni di categoria e portatori di interessi diffusi (ai sensi dell’art. 15bis c. 3).
Per quanto riguarda Regione Piemonte, tutte le comunicazioni dovranno essere inviate alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte territorialmente competente, tramite PEC ai seguenti indirizzi:

 

Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi al Settore regionale territorialmente competente in relazione alla localizzazione della sede comunale:

(Aggiornamento: marzo 2022)

La comunicazione della convocazione delle Conferenze, in formato PDF/A, firmata digitalmente in modalità PAdES ed i relativi allegati devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 5 della  D.P.G.R. n. 1/R del 23 gennaio 2017, alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, tramite PEC all'indirizzo del Settore Urbanistica Piemonte territorialmente competente:
 

  • Settore Urbanistica Piemonte Occidentale:  
    urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it
    (Città metropolitana di Torino)

oppure

  • Settore Urbanistica Piemonte Orientale:
    urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
    (Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)

oppure

  • Settore Urbanistica Piemonte Occidentale:
    urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it
    (Provincia di Cuneo)

oppure

  • Settore Urbanistica Piemonte Orientale:
    urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
    (Province di Alessandria e Asti)


Comunicare esclusivamente l'indirizzo internet dal quale scaricare la documentazione adottata non assolve le incombenze previste a carico dell'ente proponente.

Il "sistema informatico" regionale attualmente può ricevere PEC con le seguenti caratteristiche:

  • dimensione massima 30 MB;
  • numero di allegati massimo 30 files per ogni PEC;
  • file firmati digitalmente in modalità PAdES, originati da formato pdf/a, non compressi (non risultano ricevibili i file.doc firmati digitalmente).

Pertanto, deve essere trasmessa via PEC la seguente documentazione:

  • convocazione;
  • deliberazione consiliare;
  • elenco puntuale della documentazione con certificazione che ne attesti la conformità con quanto deliberato dagli organi dell'Ente Proponente;
  • allegati e documentazione in formato PDF/A firmati digitalmente in modalità PAdES, come specificato nella FAQ 1.

Gli shapefile devono essere trasmessi con una o più PEC separate, diverse da quella/e contenenti i documenti in formato PDF/A.  Gli shapefile possono, in tali PEC, essere compressi. Non è necessario che siano firmati, ma devono essere accompagnati dall'attestazione di conformità prevista ai sensi dell'art. 5 della  D.P.G.R. n. 1/R del 23 gennaio 2017.

Qualora non fosse possibile trasmettere tutta la documentazione con una sola PEC (a causa della dimensione dei file o del loro numero) si dovranno inviare diverse PEC successive, indicando che si tratta dell'invio numero ___ di numero totale ___ invii.

Nel caso in cui vi siano uno o più file superiori ai 30MB, sarà possibile adottare la procedura illustrata nel paragrafo: “Modalità trasferimento file pesanti”:

Al verificarsi di tale eventualità, l’invio tramite PEC sarà limitato a:

  • convocazione;
  • deliberazione consiliare;
  • elenco puntuale della documentazione con certificazione che ne attesti la conformità con quanto deliberato dagli organi dell'Ente Proponente e ne riporti la firma digitale;
  • allegati e documentazione in formato PDF/A firmati digitalmente in modalità PAdES, come specificato nella FAQ 1 per la parte di dimensione inferiore a 30 MB;
  • dichiarazione che la documentazione di cui all'elenco è trasmessa in modalità digitale composta (spedizione PEC e trasferimento di file in rete) secondo le modalità di seguito riportate.

Modalità trasferimento file pesanti

In tale modalità è necessario contattare preliminarmente il personale del Settore competente per territorio per l’assegnazione delle credenziali.

1. Verificare se sul computer è presente l'applicazione WinSCP oppure FileZilla.
2. In caso contrario, procedere allo scarico e all'installazione.
3. Avviare l'applicazione WinSCP oppure FileZilla.
4. Selezionare in alto a sinistra la voce "File" e a seguire dal menù a tendina la voce "Gestore siti..."
5. Cliccare il pulsante "Nuovo sito" e digitare FTPS_PRAURB 5. Nel tab "Generale" configurare come segue:

  • Protocollo: selezionare la voce "FTP . Protocollo trasferimento file"
  • Host: digitare ftpssrv.csi.it
  • Porta: digitare 990
  • Criptazione: selezionare la voce "Richiedi FTP esplicito su TLS"
  • Tipo di accesso: selezionare "Normale"
  • Utente: digitare l'account fornito dal referente regionale
  • Password: digitare la password fornita dal referente regionale

6. cliccare il pulsante "Connetti";
7. fatta la connessione, nella parte sinistra della finestra dell'applicazione, dove si vedono le cartelle del proprio computer, posizionarsi sulla cartella che contiene i documenti e, a seguire, trascinare un documento per volta nella parte destra della finestra.
8. una volta salvata la documentazione si può procedere con la cancellazione della documentazione presente nella cartella del proprio settore sull'area FTPS.

NOTA BENE:

  • anche i file pesanti devono possedere le caratteristiche descritte nella FAQ N. 1 (impronta digitale; nel caso di file zippati sarà sufficiente che l’impronta sia attribuita all’intera cartella e non ai singoli file in essa contenuti);
  • i documenti che contengono dati personali (nomi, cognomi, codici fiscali, firma digitale, indirizzi mail, ecc.), per essere il più possibile aderenti al GDPR (Regolamento europeo privacy 2026/679), dovranno essere zippati con password che dovrà essere fornita al referente regionale.

Qualora la documentazione non pervenga alla Regione nei modi sopra descritti e almeno 30 giorni prima della seduta della Conferenza (con riferimento all'art. 5 del  D.P.G.R. n. 1/R del 23 gennaio 2017) la Regione chiederà formalmente - nella prima seduta della Conferenza - la sospensione del procedimento e la riconvocazione della Conferenza mediante nuova comunicazione.

(Aggiornamento: marzo 2024)

A norma dell'art. 15, commi 17, 17 bis e 17 ter, della L.r. 56/1977, come novellati dall'art. 85 della L.r. 17 dicembre 2018, n. 19, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è subordinata, a pena d'inefficacia, alla preventiva trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato.
Seguendo i disposti dell'art. 17 della D.P.G.R. n. 1/R del 23 gennaio 2017, i contenuti e le modalità di trasmissione dei piani dopo l'approvazione sono analoghi a quelli previsti per le conferenze di copianificazione e valutazione (vedi FAQ relative).
Come specificato nel "Comunicato  dell'Assessore  all'Ambiente, Urbanistica,  Programmazione territoriale e paesaggistica,  Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile in merito all'applicazione dell'articolo 85 (Modifiche  all'articolo 15 della l.r. 56/1977), della legge regionale 17  dicembre 2018, n. 19 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento  regionale. Anno 2018." in tema di pubblicazione degli strumenti urbanistici.", al fine di assolvere ai requisiti richiesti e assicurare l'efficacia del provvedimento, è previsto che successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico l'Amministrazione comunale provveda a:

1. trasmettere copia dello strumento stesso, completo della deliberazione di approvazione  e di tutti gli elaborati, all'indirizzo PEC del Settore Urbanistica Piemonte territorialmente competente:

  • Settore Urbanistica Piemonte Occidentale:  
    urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it
    (Città metropolitana di Torino)

oppure

  • Settore Urbanistica Piemonte Orientale:
    urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
    (Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)

oppure

  • Settore Urbanistica Piemonte Occidentale:
    urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it
    (Provincia di Cuneo)

oppure

  • Settore Urbanistica Piemonte Orientale:
    urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
    (Province di Alessandria e Asti)

della Direzione Ambiente, Energia e Territorio

2. trasmettere l'estratto della Deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, all'indirizzo PEC: bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it  corredato del modello di dichiarazione in allegato al comunicato, ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 15, comma 17, della l.r. 56/1977.  
 
Limitatamente ai documenti che eccedono i 30 MB, si rimanda alle indicazioni fornite al punto 8 delle FAQ, previo invio, tramite posta certificata, della lettera di trasmissione firmata digitalmente e del documento attestante la conformità dei file con l'originale approvato .

Si ricorda inoltre che, per assolvere a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica", gli elaborati dello strumento urbanistico, contenenti il quadro del dissesto e della pericolosità (carta geomorfologica, carta delle valanghe e carta di sintesi) devono essere inviati in formato PDF/A, firmato digitalmente in modalità PAdES ed in formato shapefile, dichiaratamente conformi all'originale, anche al Settore Pianificazione Difesa del suolo della Regione Piemonte all'indirizzo PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it.

(Aggiornamento: marzo 2024)

In applicazione del “Comunicato  dell’Assessore  all’Ambiente, Urbanistica,  Programmazione territoriale e paesaggistica,  Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile in merito all’applicazione  dell’articolo 85 (Modifiche  all’articolo 15 della l.r. 56/1977),  della legge regionale 17 dicembre 2018,  n. 19 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento  regionale. Anno 2018.” in tema di pubblicazione degli strumenti urbanistici.” è previsto che, anche ai fini dell’efficacia delle varianti approvate ai sensi degli artt. 16bis, 17 e 17bis della l.r. 56/1977, preventivamente alla trasmissione al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, la deliberazione di approvazione e gli elaborati della variante stessa siano trasmessi alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore territoriale competente. Si rammenta altresì che in mancanza della predetta trasmissione alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Territoriale competente, gli strumenti urbanistici e le loro varianti, seppure pubblicati sul BUR, sono privi di efficacia.

La trasmissione degli elaborati deve pertanto avvenire seguendo i disposti dell’art. 17 della D.P.G.R. n. 1/R del 23 gennaio 2017, allegando alla PEC, oltre agli elaborati approvati in formato PDF/A firmati digitalmente in modalità PAdES, anche gli elementi geografici vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema di riferimento UTM-WGS84 fuso 32N, utilizzati per la generazione degli elaborati.

In considerazione del fatto che le varianti ai sensi degli artt. 16bis, 17 e 17bis della l.r. 56/1977 sono di carattere puntuale, non estese all’intero territorio comunale, qualora modifichino elaborati di strumenti urbanistici non realizzati con strumenti GIS, in alternativa a quanto prescritto, nelle more dell’approvazione del provvedimento delle Giunta regionale che detta le specifiche disposizioni relative alla informatizzazione degli elaborati del PRG e relative varianti ai sensi dell’art. 14 della l.r. 56/1977, è auspicabile che, oltre agli elaborati in formato PDF/A, vengano trasmessi gli elementi vettoriali utilizzati per la generazione degli elaborati anche in formato CAD (dxf), possibilmente georiferiti nel sistema di riferimento previsto.

(Aggiornamento: marzo 2024)

L'art.15 “Parere conclusivo della conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo” del Regolamento Regionale 1/R di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, stabilisce che:

“1. La conferenza, a conclusione della discussione sulla proposta tecnica del progetto definitivo, esprime, con votazione, un parere positivo, positivo con condizioni o negativo; 2. Il parere positivo o positivo con condizioni è trasmesso dal presidente della conferenza al Consiglio dell’ente preposto all'approvazione del piano o della variante con le modalità e le prescrizioni stabilite all'art. 15, comma 14 della LR 56/1977.”

In caso di parere positivo o positivo con condizioni della Conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo, lo strumento urbanistico può, pertanto, proseguire il suo iter ed essere approvato dal Consiglio Comunale in conformità a quanto prescritto dal succitato art.15, comma 14, della LR 56/1977. Il summenzionato articolo della LR 56/1977 stabilisce che “Lo strumento urbanistico è approvato con deliberazione del consiglio, che si esprime sulle osservazioni e proposte di cui al comma 9 e che dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione (..)”. Giova evidenziare che il termine “recepimento”, nel linguaggio giuridico sostanzia l’accoglimento e l’inclusione di atti compiuti da altri o norme poste in essere da altri.

Si specifica pertanto che, in caso di “parere positivo con condizioni” da parte della Conferenza di Copianificazione e Valutazione, il recepimento integrale degli “esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione” – del quale deve dare atto la Delibera di Consiglio Comunale che approva lo strumento urbanistico in questione – non può che consistere nell'attestazione formale nell’ambito della Deliberazione che ”dà atto”, ancorché in forma sintetica, che gli elaborati costituenti lo strumento urbanistico approvati dal Consiglio stesso sono stati redatti recependo integralmente le prescrizioni imposte esplicitamente dagli Enti con diritto di voto che hanno espresso parere positivo con condizioni nella seconda seduta della Conferenza di Copianificazione e Valutazione, nonché tenendo eventualmente conto dei suggerimenti, consigli, ed indicazioni di carattere tecnico e progettuale avanzati dai medesimi Enti. Responsabili della corretta applicazione di quanto precedentemente descritto sono “i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica”.

In particolare, ai fini di una applicazione inequivoca di quanto sopra descritto, le sopraccitate prescrizioni devono essere evidenziate in modo univoco ed esplicito nei pareri degli Enti con diritto di voto e, comunque, sono richiamate espressamente, direttamente o per relationem, nel verbale conclusivo della seconda seduta della Conferenza di Copianificazione.

Al riguardo si rammenta che – ai sensi del comma 6 dell'art.12 del Regolamento Regionale 1/R/2017 – il presidente, chiudendo la Conferenza, ha l'onere di trasmettere integralmente il parere conclusivo e le eventuali ulteriori osservazioni formulate dalla Conferenza sia alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio Comunale, per il seguito di competenza ed è il caso di rammentare che il succitato parere conclusivo espresso dalla Conferenza deve ricomprendere integralmente ed in modo formale i pareri degli Enti con diritto di voto, nonché quanto da essi verbalizzato al termine della seduta conclusiva della Conferenza.