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1. Quale procedura si deve seguire per adeguarsi al regolamento edilizio tipo regionale?
Il comune approva il regolamento edilizio comunale conforme a quello regionale secondo la procedura prevista all’articolo 3 della l.r. 19/1999 (come modificato con l.r. 16/2017 e l.r. 6/2018), predisponendo il testo secondo quanto specificato nella premessa e nelle istruzioni generali del regolamento edilizio tipo.
2. Cosa succede ai comuni che non hanno approvato, entro il 30 novembre 2018, il regolamento edilizio comunale?
Non possono applicare la norma transitoria prevista nel regolamento edilizio tipo - parte II - titolo V - articolo 137 e quindi prevalgono, per l’attuazione del PRGC, le definizioni uniformi e i parametri urbanistici ed edilizi (regolamento edilizio tipo - parte I – capo I – artt. 1 – 44) del regolamento edilizio tipo regionale.
3. Entro il 30 novembre 2018 si doveva anche adeguare il proprio piano regolatore?
Se è stato approvato entro il 30 novembre 2018 il nuovo regolamento edilizio comunale con la norma transitoria (parte II - titolo V - articolo 137) sarà possibile adeguare il piano regolatore ai nuovi parametri e definizioni uniformi in occasione di una successiva variante programmata secondo i tempi e le esigenze dell’Amministrazione Comunale.
4. Quando c’è l’obbligo di adeguare il piano regolatore generale comunale alle nuove definizioni uniformi e parametri urbanistici del nuovo regolamento edilizio tipo?
L’adeguamento alle definizioni uniformi e parametri urbanistici ed edilizi è obbligatorio in occasione di una variante generale o di un nuovo piano regolatore generale o di una revisione, tale adeguamento può avvenire anche con variante strutturale (v. art.50 l.r. n.3/2023).
5. Si possono apportare modifiche alle definizioni uniformi e ai parametri urbanistici ed edilizi del nuovo regolamento edilizio tipo?
No: le definizioni uniformi, i parametri urbanistici ed edilizi e le rispettive indicazioni e specificazioni tecniche devono essere riportate nei regolamenti edilizi comunali senza modifiche rispetto a quanto previsto nel regolamento edilizio tipo regionale. Limitatamente agli articoli 15, 27, 30 e 31 le indicazioni e specificazioni tecniche demandano al comune la facoltà di stabilire la regolamentazione di dettaglio specifica per la sua realtà territoriale.
6. Si può modificare lo schema e l’ordine della seconda parte del regolamento edilizio tipo?
L’ordine, la numerazione e il titolo degli articoli della parte seconda devono essere mantenuti come previsto nel regolamento edilizio tipo regionale, ma i comuni sono liberi di disciplinare i contenuti degli articoli non vincolanti di detta parte.
7. Si possono eliminare alcuni articoli previsti nella parte seconda del regolamento edilizio tipo se la realtà territoriale non prevede la trattazione di quell’argomento?
No: si mantengono nella numerazione e nel titolo, ma privi di contenuti o con indicazione che l’argomento non è attinente alla propria realtà territoriale.
8. Si può ulteriormente specificare l’indice del regolamento edilizio tipo?
Non è possibile aggiungere articoli allo schema di regolamento edilizio tipo regionale.
È ammesso, per argomenti specifici o complessi, suddividere l’articolo in sottopunti, (ad esempio articolo 45 - 45.1 - 45.2 - 45.3…) ovvero rinviare allo specifico regolamento comunale che tratta l’argomento.
9. Quali sono gli articoli cogenti della parte seconda?
- Per tutti i comuni:
- l'articolo 49: Certificato di destinazione urbanistica
- il Titolo V (articoli 136 e 137): Norme transitorie
(A seguito dell'abrogazione del c.3-ter dell'art.4 del d.lgs. 380/2001, ad opera del d.lgs. 48/2020, le disposizioni dell’art. 102 del regolamento edilizio tipo non sono più obbligatorie. I comuni sono liberi di disciplinare i contenuti di dettaglio o rinviare alle disposizioni nazionali previste dal d.lgs. 192/2005 art.4 c.1-bis)
- Per i comuni all’interno del sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli: Langhe - Roero e Monferrato
Riportare negli articoli della parte seconda i contenuti delle linee guida Unesco (D.G.R. 21 settembre 2015, n. 26-2131) definiti nelle specifiche procedure.
- Per i comuni all’interno dagli ambiti di ricarica degli acquiferi profondi:
Riportare nell’articolo 96 della parte seconda i contenuti attuativi di cui all’art. 24 del Piano di Tutela delle Acque (Pta) adottato con D.C.R. 13 marzo 2017, n. 117-10731. Si evidenzia, a riguardo, la D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441, che ha integrato tali contenuti e sviluppato gli aspetti realizzativi delle opere interrate.
(v. allegato pt.6, lett. B e la mappa visualizzabile su browser chrome a questo link)
10. Il volume edificabile indicato negli artt. 43 e 44, nelle indicazioni e specificazioni tecniche, coincide con il volume totale indicato all’art. 19 del regolamento edilizio tipo?
No: in tali indici il volume fa riferimento alla Superficie lorda (SL) e non alla Superficie Totale (STot); l’acronimo (V) va inteso (V1).
11. Quando entra in vigore il regolamento edilizio comunale?
Con legge regionale 27 giugno 2018 n. 6, che ha modificato il 3° comma dell’art. 3 della l.r. 19/1999, il regolamento edilizio entra in vigore con la pubblicazione per estratto della delibera di consiglio comunale, divenuta esecutiva, all’albo pretorio on-line.
I regolamenti edilizi comunali approvati prima del 28 giugno 2018 entrano in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
12. Si deve trasmettere alla Regione Piemonte il regolamento edilizio comunale e i suoi allegati?
Il regolamento edilizio comunale ovvero le successive modifiche con i relativi allegati devono essere trasmessi, secondo la procedura di cui all’articolo 3 della l.r. 19/1999, in formato digitale (file .pdf/a firmati digitalmente) ai seguenti indirizzi:
- per la Provincia di Cuneo e l'Area Metropolitana
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it
- per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara,Vercelli e Verbania
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it