Tipologia di contenuto
Scheda informativa

Cosa fare dopo gli incendi

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Gli incendi dell’autunno 2017, favoriti da molteplici fattori (estrema siccità, elevate temperature e locali fenomeni di venti caldi), hanno interessato, in poche settimane, una superficie complessiva nettamente superiore a quella media percorsa annualmente negli ultimi decenni in Piemonte.
Per un primo bilancio degli effetti sul patrimonio forestale e ambientale si è dovuto attendere la ripresa vegetativa dalla primavera per valutare l'entità dei danni sulle piante.                              

I danni sono risultati comunque subito evidenti dove l'incendio è stato intenso e severo per diversi giorni e preoccupanti dove il bosco svolgeva un’importante funzione di protezione diretta e indiretta del territorio (assorbimento e regimazione delle acque, difesa delle infrastrutture da smottamenti, caduta di massi o valanghe, lave torrentizie), in particolare lungo la viabilità e le aste fluviali.

Scarica i dati sulle superfici percorse dagli incendi dell'autunno 2017

I dati di seguito scaricabili sono stati presentati nel corso degli incontri avvenuti con le amministrazioni locali.

Superfici totali percorse da incendio
totale superficie regionale

Area del Canavese:
incendio presso il Comune di Traversella
incendio presso i Comuni di Locana, Ribordone e Sparone

Area del Pinerolese:
incendio presso Cumiana (Comuni di Cantalupa, Frossasco e Giaveno)
incendio presso Roure-Bourcet (Comuni di Roure e Perrero)

Area del Cuneese:
incendio presso Casteldelfino (Comuni di Bellino e Pontechianale)
incendio presso i Comuni di Sambuco e Pietraporzio
incendio presso il Comune di Demonte

Area della Valle Susa
incendio presso Mompantero (Comuni di Bussoleno, Chianocco, Mompantero, Novalesa, Susa e Venaus)
incendio presso i Comuni di Caprie e Rubiana

Per individuare le aree in cui è necessario intervenire per la tutela ambientale e la protezione del territorio e definire quindi i diversi livelli di priorità e di urgenza, la Regione Piemonte sta predisponendo un Piano straordinario di interventi di ripristino, come stabilito con D.G.R. n. 79 - 6271 del 22.12.2017 in applicazione della legge forestale regionale (L.r. 4/2009 art. 17 c. 2).

Il piano di interventi è uno strumento indispensabile per poter individuare le aree di particolare valore ambientale e paesaggistico o a rischio di dissesto idrogeologico, in cui poter autorizzare, ai sensi della legge nazionale per la protezione dagli incendi (n. 353/2000 art. 10), le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Le attività necessarie per la predisposizione del piano sono gestite e coordinate da un apposito Tavolo tecnico istituzionale. In questa pagina vengono riportati, di volta in volta, i contenuti aggiornati frutto del lavoro tra il Tavolo e i vari soggetti coinvolti.

Cosa si può fare nell'immediato

Le valutazioni vanno fatte caso per caso per individuare gli interventi necessari e le relative procedure amministrative corrette (eventuale autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 10 L. 353/2000).

Nello specifico è possibile effettuare:

  • interventi di messa in sicurezza del territorio: mantenimento e ripristino di viabilità, sentieri e reticolo idrografico minore attraverso il controllo di alberi instabili e verifica del rischio di caduta massi; la relazione tecnica dovrà essere conforme alle linee guida di intervento;
  • interventi selvicolturali e raccolta legname in boschi danneggiati – distrutti: ripristino della funzionalità dei boschi pubblici e privati ai fini di assicurarne le funzioni protettiva, produttiva e degli altri servizi ecosistemici;

Sono sempre possibili gli interventi di taglio di alberi instabili e pericolosi per la pubblica incolumità.

Interventi selvicolturali e raccolta legname in boschi percorsi dal fuoco

Senza finanziamento pubblico:

  • dove i boschi non sono "danneggiati o distrutti" (< 80% degli alberi compromessi) eseguire tagli boschivi nel rispetto del regolamento forestale (D.P.G.R. 8R/2011 e s.m.i.) se ancora applicabile e, nei Siti della rete Natura 2000, le Misure di Conservazione;
  • nei boschi "danneggiati o distrutti" (> 80% degli alberi compromessi) si applicano il regolamento forestale (art. 41) e, nei Siti della rete Natura 2000, nel rispetto delle Misure di Conservazione (è necessaria la Valutazione d'Incidenza) dettagliati da linee guida specifiche.

Con finanziamento pubblico:

  • interventi selvicolturali di messa in sicurezza del territorio e per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, con relazione geologico-ambientale, previa autorizzazione regionale o ministeriale se sono presenti Aree Protette Nazionali.

Le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione sono contenute nella DGR 55-8202 del 20.12.2018 (allegati alla DGR) pubblica nel suppl. n. 3 al BU n. 52 del 28.12.2018.

N.B.: per 10 anni è vietato il pascolo in bosco, è quindi necessario rivedere eventuali contratti di affitto in alpeggio.

Scarica le Linee guida per interventi selvicolturali e raccolta legname in boschi danneggiati – distrutti, dettagliate secondo le funzioni del bosco, le categorie forestali e la severità dei danni.

Schema procedure amministrative per interventi in bosco

Superfici percorse dal fuoco di proprietà privata - senza finanziamenti pubblici

Superfici percorse dal fuoco di proprietà pubblica - senza finanziamenti pubblici

Linee guida per la messa in sicurezza del territorio

Interventi di messa in sicurezza della viabilità

Interventi di messa in sicurezza elementi idrografici

Attività in corso

1. Linee guida per interventi di messa in sicurezza del territorio

2. Attività di informazione
Domande e risposte, incontri e divulgazione sul territorio

3. Piano straordinario di intervento

  • applicazione Art. 10 L. 353/2000 e Art. 17 comma 2 LR 4/2009;
  • sostituisce le relazioni e autorizzazioni puntuali, semplificando le procedure amministrative.
Domande frequenti (FAQ)

Di seguito vengono riportate le risposte alle domande più frequenti.
Si tratta, in genere, di indicazioni di carattere tecnico da considerare al momento dell’esecuzione di interventi selvicolturali; dal punto di vista delle procedure amministrative, prima della loro esecuzione, dovranno essere valutati secondo le indicazioni degli schemi riportati nell'apposita sezione.

1. Il mio bosco è stato percorso dal fuoco, posso tagliare gli alberi?
Sì, è possibile intervenire di propria iniziativa, senza contributi pubblici, rispettando il regolamento forestale solo dove il bosco non è gravemente danneggiato o distrutto (compromessi < 80% di alberi).

2. Per intervenire è necessaria l’autorizzazione?
Per intervenire in boschi gravemente danneggiati o distrutti dal fuoco (compromessi > 80% di alberi) non si possono applicare le regole gestionali ordinarie; è quindi necessario un progetto di taglio redatto da un tecnico forestale abilitato approvato dalla Regione Piemonte. Per i soli interventi in boschi privati su superfici inferiori a un ettaro e fuori da aree protette e Siti Natura 2000 è sufficiente la comunicazione semplice. Sulla base della normativa chi interviene si assume l’impegno ad assicurare la rigenerazione del bosco.

3. E se il mio bosco ricade in un’area tutelata?
Se il bosco danneggiato o distrutto ricade in un’Area protetta regionale non facente parte della Rete Natura 2000 (SIC-ZSC, ZPS) si applicano le procedure ordinarie previste dal Regolamento. Se il bosco ricade in un sito della Rete Natura 2000 per interventi su superfici oltre 0,25 ettari è necessaria la Valutazione d’incidenza; questa deve essere basata su una relazione redatta da un tecnico abilitato o in alternativa su prescrizioni tecniche dettate dal Soggetto gestore, che si consiglia di contattare sempre prima di intervenire.

4. Come posso intervenire nei boschi cedui o a governo misto?
Se gli alberi sono di specie che conservano a lungo la facoltà pollonifera (castagno, robinia, ontani, salici, pioppi, olmi, carpini, ciliegio, betulla, nocciolo, arbusti, querce di piccolo diametro non a fustaia) e le ceppaie sono quindi ancora in grado di ricacciare si possono ceduare i polloni, abbattere gli alberi sicuramente morti lasciando in piedi le matricine/riserve ancora vive anche se danneggiate, in particolare delle specie diverse da castagno e robinia, per assicurare la copertura del suolo prevista dal regolamento e la disseminazione.

5. Come posso intervenire nelle faggete?
Il faggio perde presto la facoltà pollonifera, pertanto in generale le faggete invecchiate non sono più ceduabili, a prescindere dal passaggio del fuoco; è possibile tagliare le piante morte, instabili e parte di quelle deperenti; tra queste lasciare in piedi le migliori in modo da assicurare una adeguata copertura (in assenza di una relazione tecnica almeno il 50%). Negli anni successivi si valuterà la presenza di rinnovazione prima di procedere a nuovi interventi.

6. Come posso intervenire nei boschi di conifere?
E’ possibile tagliare le piante morte, instabili e parte di quelle gravemente deperenti. Negli anni successivi si valuterà la vitalità delle piante rilasciate e la presenza di rinnovazione prima di procedere a nuovi interventi. Data la complessità delle casistiche possibili si consiglia di rivolgersi a un tecnico anche per interventi su piccole superfici.

7. Si possono tagliare gli alberi lungo la viabilità, le reti tecnologiche, a ridosso delle case?
E’ possibile tagliare gli alberi morti o gravemente deperenti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, indicativamente per una fascia pari alla loro altezza lungo la rete viaria; nelle fasce asservite alle reti tecnologiche e attorno agli edifici gli interventi vanno eseguiti secondo quanto previsto dalle discipline specifiche per i diversi casi. Questi interventi prescindono dalle norme ordinarie del regolamento forestale e dal passaggio del fuoco.

8. Come è possibile intervenire negli impluvi?
Negli impluvi è opportuno rimuovere gli alberi caduti o pendenti che potrebbero essere trasportati dalla corrente in caso di piena o creare sbarramenti temporanei; è utile sistemare parte dei tronchi abbattuti o caduti in diagonale sui lati del versante per aumentarne la scabrezza e ridurre l’erosione.

9. Posso utilizzare finanziamenti pubblici per il recupero del bosco?
Le modalità e i luoghi dove saranno utilizzabili i contributi pubblici saranno definite dal Piano straordinario d’intervento, in fase di stesura da parte del Tavolo tecnico istituito dalla Regione.
Prima dell’approvazione del Piano è comunque possibile intervenire per mettere in sicurezza viabilità e infrastrutture. Negli altri casi è necessario un progetto da autorizzare sulla base di una relazione geologico-ambientale attestante che l’area è a rischio idrogeologico.

9 bis. Ci sono interventi per i quali non è prevista una specifica autorizzazione dopo il passaggio del fuoco?
La costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente che non comportino attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale non necessitano di specifiche autorizzazioni conseguenti il passaggio del fuoco, fatte salve quelle ordinariamente previste per il tipo di opera.

10. I volontari possono intervenire per il ripristino?
Le organizzazioni di volontari possono intervenire nell’attività di messa in sicurezza del territorio, anche prima dell’approvazione del Piano straordinario d’interventi, purché con personale formato e adeguatamente equipaggiato, operando secondo le direttive di tecnici abilitati sulla base delle linee guida.

11. Se non faccio nulla cosa succede?
In assenza di ordinanze del Sindaco o di altre autorità che obblighino i proprietari dei boschi ad intervenire per motivi di tutela della pubblica incolumità, il proprietario non è tenuto al ripristino; il bosco si rinnoverà secondo propri ritmi e verosimilmente non potrà fornire prodotti e servizi per un tempo variabile.

11 bis. Da quali altri vincoli sono interessate le superfici percorse dall’incendio?
Le superfici boscate e a pascolo non possono variare la loro destinazione d’uso per i successivi 15 anni dall’incendio; quindi non possono diventare, ad esempio, terreni edificabili ma restano superfici pascolive o forestali, queste ultime anche se momentaneamente prive di vegetazione legnosa. Inoltre, sempre per i successivi 15 anni, in caso di vendita, l’atto di compravendita deve puntualmente riportare la non modificabilità della destinazione d’uso del terreno; nel caso in cui non venisse specificata l’esistenza del vincolo, l’atto è nullo.
Per i 10 anni successivi all’incendio, sui terreni a bosco o a pascolo è vietata la realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture destinate all’uso civile; la loro realizzazione è possibile solo nel caso in cui l’autorizzazione o la concessione sia stata rilasciata prima del passaggio del fuoco.
Sulle aree boscate percorse dal fuoco è inoltre vietata la caccia per 10 anni.

12. Posso fare pascolare animali nel bosco percorso dal fuoco?
Nei boschi percorsi dal fuoco è vietato il pascolo per 10 anni dall’evento. Pertanto anche gli eventuali contratti di affitto per alpeggio ecc. devono essere rivisti in tale senso.

13. Si può continuare ad applicare i Piani Forestali Aziendali approvati?
Dipende dalla severità dell'incendio. Nei casi in cui l'incendio radente non abbia compromesso la struttura e le potenzialità del popolamento, è possibile applicare le previsioni del piano. Nel caso in cui il passaggio dell'incendio abbia gravemente danneggiato o distrutto il bosco, le previsioni di piano dovranno essere riviste e adattate alla nuova situazione. Anche gli obiettivi del piano potranno mutare, al variare delle condizioni di stabilità e di resilienza del popolamento.

14. Posso fare interventi intercalari?
I tagli intercalari sono finalizzati a favorire le piante di avvenire, singole o in gruppi; pertanto se l'incendio ha alterato la struttura del bosco occorre conservare le piante residue indipendentemente dalle loro condizioni di vitalità e di potenziale sviluppo e/o concorrenza. Nel caso in cui il bosco sia gravemente danneggiato o distrutto non è possibile fare interventi intercalari.

14 bis. Posso piantare degli alberi sui terreni boscati percorsi dall’incendio senza finanziamenti pubblici?
Il rimboschimento di una superficie forestale percorsa dal fuoco senza il ricorso a un finanziamento pubblico non necessita dell'autorizzazione prevista dalla legge nazionale sugli incendi boschivi (L. 353/2000), però la sua realizzazione deve seguire le procedure e le norme previste dal regolamento forestale e la sua opportunità deve essere motivata sulla base di considerazioni tecniche.
Dopo il passaggio di un incendio, non sempre è necessario ripristinare il bosco ricorrendo a un rimboschimento o ad un rinfoltimento; uno degli scopi del Piano d’intervento Straordinario è proprio quello di individuare le zone in cui, data la severità dell’incendio, la difficoltà di autorigenerazione e la funzione svolta dal bosco, è prioritario e necessario ricorrere al rimboschimento.
In tutti i casi, è obbligatorio utilizzare materiale di propagazione di origine certificata e di specie autoctone (che si sono originate ed evolute in una specifica area, ad es. le Alpi) .
L’utilizzo di alberi di Natale per rimboschimenti o rinfoltimenti in bosco è espressamente vietato dal regolamento forestale.