Nuovo bando per la salvaguardia e il potenziamento delle tartufaie piemontesi

Data notizia

Presentazione delle domande di sostegno delle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, impianto di piante tartufigene in aree vocate ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), nonché allestimento di tartufaie didattiche, in attuazione della D.G.R. n. 5-7140 del 3 luglio 2023

Con D.D. 498 del 14.07.2023 è stato approvato il nuovo bando per la presentazione delle domande di sostegno delle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, impianto di piante tartufigene in aree vocate e l'allestimento di tartufaie didattiche, in sostituzione del precedente bando annullato.

Con il bando si intende sostenere:

  • il miglioramento del patrimonio tartufigeno nelle tartufaie già esistenti di tartufo bianco per evitarne l’abbandono, il degrado e la perdita di produttività e biodiversità;
  • l'aumento della superficie tartuficola per compensare la mancanza di prodotto in ambiente naturale, incluso l’impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle specie di tartufo nero pregiato e scorzone;
  • la promozione della fruizione e delle conoscenze dell’ambiente tartufigeno mediante attività didattiche e informative.

Chi può accedere al bando e come presentare la domanda

Possono presentare domanda i soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali.
Con il termine di gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica che abbiano la completa disponibilità delle superfici inserite in domanda.
Sono considerati gestori:

  • gli affittuari
  • altri soggetti che in base ad atti o contratti già esistenti, o stipulati ai fini dell’ammissione ai benefici delle presenti azioni, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui alle presenti azioni.

In caso di progetti che coinvolgono più soggetti nella realizzazione delle attività, deve essere designato un soggetto capofila che sarà riconosciuto quale unico referente per la Regione e beneficiario del finanziamento regionale. Ogni soggetto può partecipare ad un unico gruppo di cooperazione.

I soggetti interessati potranno presentare domanda di erogazione di contributo, redatta secondo lo schema indicato, a partire dal 20 luglio 2023 entro il 18 settembre 2023, tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: foreste@cert.regione.piemonte.it

La domanda diretta ad ottenere i contributi deve essere corredata da apposita relazione descrittiva, completa di cronoprogramma, che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione del progetto, sulla base dei criteri enunciati, nonché da ogni altro utile elemento di conoscenza delle
attività previste sotto il profilo tecnico e finanziario.

Elenco comuni e aree vocati

Sulla base delle carte della potenzialità alla produzione del tartufo, vengono individuati per Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato), Tuber melanosporum Vitt. (tartufo nero pregiato) e Tuber aestivum Vitt. (scorzone)

 

Il bando si pone in continuità con il precedente; la FAQ già pubblicate vengono pertanto riproposte

DOMANDA n. 1: Il privato cittadino può presentare domanda di contributo per la pulizia e il potenziamento delle proprie tartufaie? Che tipo di documentazione bisogna avere?

RISPOSTA: come indicato nel § 2.1 "Soggetti beneficiari" del bando potranno presentare domanda di sostegno soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali. Al § 3.3.1 dello stesso bando sono riportati i criteri di valutazione delle proposte progettuali candidate al contributo che riguardano anche il coinvolgimento dei soggetti proponenti , con l'attribuzione di 5 punti ai progetti presentati da un soggetto privato.
La documentazione amministrativa da presentare è specificata al § 3.1.1.del bando.

DOMANDA n. 2: gli interventi su boschi tartufigeni esistenti e la creazione di tartufaie da nuovi impianti sono alternativi o si possono ipotizzare interventi misti?

RISPOSTA:  come indicato nel § 2.2 "Ambito territoriale" gli ambiti territoriali oggetto degli "Interventi di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco" sono diversi da quelli oggetto di interventi per la realizzazione di nuove tartufaie per le due specie di tartufo nero" rendendo di fatto impossibile la realizzazione di interventi misti.

DOMANDA n. 3: è possibile presentare una domanda di contributo per la realizzazione di un intervento in un comune non ricadente in un'area vocata, realizzando specifiche analisi chimico fisiche sugli appezzamenti interessati?

RISPOSTA: Non è possibile in quanto, come indicato al § 2.2 "Ambito territoriale"  del bando, gli interventi devono essere realizzati nelle aree vocate, nei quali è stata rilevata un’attitudine alta o media alla produzione di tartufo bianco pregiato, tartufo nero pregiato o  scorzone individuate dalla Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese

DOMANDA n. 4: è potenzialmente ammissibile l’impostazione di un progetto coordinato e condiviso tra più soggetti privati, che si impegnano a costituire un’Associazione Temporanea di scopo (ad esempio per creazione di tartufaie didattiche) come segue: 
Associazione temporanea di scopo a cui partecipano 3 soggetti privati (A – B e C) con i singoli interventi sui propri appezzamenti. In fase di realizzazione degli interventi è ammissibile che:

Il soggetto A effettui gli interventi sui propri appezzamenti, riceva le fatture intestate ad A con le diciture previste da bando, ed effettui il pagamento di tali fatture dal conto corrente A
Il soggetto B effettui gli interventi sui propri appezzamenti, riceva le fatture intestate a B con le diciture previste da bando, ed effettui il pagamento di tali fatture dal conto corrente B
Il soggetto C effettui gli interventi sui propri appezzamenti, riceva le fatture intestate a C con le diciture previste da bando, ed effettui il pagamento di tali fatture dal conto corrente C.
In seguito alla rendicontazione finale e all’accredito del contributo regionale in capo all’ATS, sarà poi cura del capofila suddividere gli importi tra A – B – C?

RISPOSTA:

premesso che:
- le tartufaie didattiche possono essere allestite nell'ambito di tartufaie già esistenti e oggetto di miglioramento e ripristino ambientale (cfr. § 2.3 "Interventi ammissibili" lettera c) del bando) e, di conseguenza, non come intervento autonomo e indipendente,
-  nella relazione tecnica dovrà essere data evidenza del valore aggiunto dato al progetto dalla cooperazione tra i soggetti proponenti rispetto alla semplice somma degli interventi realizzati dai singoli,
è ammissibile che ognuno dei soggetti associati effettui gli interventi sui propri appezzamenti, riceva le fatture a sé stesso intestate, con le diciture previste da bando, ed effettui il pagamento di tali fatture dal proprio conto corrente ma(cfr. § 2.1 "Soggetti beneficiari" del bando),in caso di progetti che coinvolgono più soggetti nella realizzazione delle attività, deve essere designato un soggetto capofila che sarà riconosciuto quale unico referente per la Regione e beneficiario del finanziamento regionale. Il soggetto capofila coordina il gruppo di cooperazione, presenta una scheda descrittiva (in cui sono esplicitati i ruoli e le attività svolte dai diversi soggetti partecipanti e un preventivo di spesa complessivo per il progetto), assicura il buon funzionamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, provvede al pagamento delle attività dei partecipanti (riceve il contributo pubblico e, con le modalità indicate nell’accordo di cooperazione e nel regolamento interno, trasferisce quota parte di tale contributo agli altri componenti il gruppo di cooperazione). Il soggetto capofila provvede ad allegare tutta la documentazione prevista dal Bando per le domande di pagamento.

DOMANDA n. 5: Sono ammessi i lavori in economia, eseguiti direttamente dal beneficiario o i lavori devono essere totalmente affidati a soggetti esterni e fatturati?

RISPOSTA: il § 2.5 “Forma e intensità del sostegno” del bando stabilisce che “In ogni caso, le spese dovranno essere comprovate da fatture e giustificativi di pagamento intestati al beneficiario.”; sono pertanto esclusi i lavori in economia.

DOMANDA n. 6: Per domande che prevedono interventi su più lotti (appartenenti allo stesso soggetto o a soggetti diversi), i terreni, fatta salva la dimensione minima, devono essere nello stesso comune? nella stessa provincia?

RISPOSTA: in relazione al quesito si richiama il contenuto del § 2.2 “Ambito territoriale.” Fatti salvi tutti i requisiti previsti nel bando non sono esclusi interventi ricadenti in comuni diversi, eventualmente afferenti a province diverse, ma nella relazione tecnica dovrà essere data evidenza del valore aggiunto dato al progetto dall’inserimento di detti terreni. Nel caso di domanda presentata in forma associata nella relazione tecnica dovrà essere data evidenza anche del valore aggiunto dato al progetto dalla cooperazione tra i soggetti proponenti rispetto alla semplice somma degli interventi realizzati dai singoli.

DOMANDA n. 7: Cosa si intende per piano finanziario di cui a pag 8 punto 3.1.1. Comma 3 del Bando?

RISPOSTA: il piano finanziario rappresenta la ripartizione del costo totale, che si prevede di sostenere per la realizzazione della proposta progettuale in differenti macro-voci di spesa, a titolo esemplificativo: srvizi;acquisti e forniture; spese generali. La somma complessiva di queste voci di spesa corrisponde all’importo complessivo delle spese previste. Nel caso in cui il costo totale del progetto sia superiore alla spesa ammissibile dovranno essere previste ulteriori risorse finanziarie a carico del richiedente. 
Nel caso in cui il progetto sia proposto da una ATS, si dovrà indicare la ripartizione delle diverse voci di costo tra i singoli associati.

DOMANDA n. 8: le tartufaie ex novo (tartufo nero e scorzone) possono essere cintate?

RISPOSTA: il bando stabilisce per gli interventi di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco, l’impegno a lasciare alla libera raccolta per i cinque anni successivi al termine dell’intervento; le tartufaie realizzate ex novo per la produzione di tartufo nero potranno essere recintate, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti. 

DOMANDA n. 9: per gli interventi nei boschi (tartufaie esistenti a tartufo bianco) si può chiedere dopo 5 anni la raccolta esclusiva?

RISPOSTA: trascorsi i cinque anni successivi al termine dell’intervento sarà assolto l’impegno a lasciare alla libera raccolta le tartufaie oggetto di miglioramento per le quali sarà erogato il contributo. Pertanto le stesse potranno essere oggetto di richiesta di riconoscimento ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 16/2008 e s.m.i.

DOMANDA n. 10: la recinzione di protezione dalla fauna può essere proposta solo per i nuovi impianti o anche per i boschi ?

RISPOSTA: la realizzazione di recinzioni per la protezione dalla fauna selvatica è non compatibile con l’impegno a lasciare alla libera raccolta le tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco che abbiano ottenuto il contributo per l’intervento di miglioramento e ripristino ambientale, per i cinque anni successivi al termine dell'intervento stesso, come stabilito al bando.

DOMANDA n. 11: al bando posso partecipare come azienda agricola o devo partecipare come persona fisica?. Come enti pubblici cosa si intende? Un istituto agrario è considerato ente pubblico?

RISPOSTA: come indicato nel § 2.1 "Soggetti beneficiari" del bando potranno presentare domanda di sostegno soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali.

Il secondo comma dell'art. 1 del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165, dispone che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, etc.”

DOMANDA n. 12: un nuovo impianto per la produzione di tartufo nero si può realizzare in una zona vocata al tartufo bianco?

RISPOSTA: il § 2.2 "Ambito territoriale" del bando dispone che: "Non saranno ammessi impianti realizzati con l’impiego di piante micorrizate con Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato) o con Tuber aestivum Vittad. (scorzone) in aree riconosciute come produttive per il Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato)."

Il § 2.3 "Interventi ammissibili" del sopra citato bando indica alla lettera b), la "Realizzazione di nuove tartufaie con l’impianto di piante tartufigene in aree vocate per le due specie di tartufo nero, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo", in conformità con quanto disposto dalla l.r. 16/2008 all'art. 3, co. 1 lettera e).

La realizzazione di nuovi impianti mediante l’impiego di piante micorrizate con Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato) o con Tuber aestivum Vittad. (scorzone) sarà possibile  unicamente in aree vocate, per le quali siano rispettate le condizioni previste dal § 2.2 "Ambito territoriale" del bando:
    a) localizzate nei territorio dei Comuni vocati rispettivamente di tartufo nero pregiato o di scorzone;
    b) nelle quali è stata rilevata un’attitudine alta o media alla produzione rispettivamente di tartufo nero pregiato o di scorzone;
    c) non preposte alla produzione di Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato), ovvero con attitudine nulla o scarsa al tartufo bianco pregiato, non produttive e non contigue ad aree produttive per il Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato);
       
In relazione alla condizione c), nel caso il richiedente intendesse realizzare un nuovo impianto mediante l’impiego di piante micorrizate con Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato) o con Tuber aestivum Vittad. (scorzone) in aree individuate dalla Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese a media o alta attitudine al tartufo bianco, sarà necessario, sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento, attribuire la classe di potenzialità alla produzione di tartufo bianco del medesimo appezzamento a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell’Allegato 1.1, riportando la relazione nella documentazione progettuale; l'intervento sarà ammissibile se l'appezzamento risulterà ad attitudine scarsa o nulla alla produzione di tartufo bianco.
Sarà in ogni caso da rispettare la condizione che l'area non sia contigua ad aree produttive di tartufo bianco pregiato, individuando, sulla scorta di valutazioni sito-specifiche (condizioni ecologiche, specie presenti e sviluppo degli apparati radicali), una fascia di salvaguardia dalle  aree produttive, finalizzata al fine di minimizzare i rischi di sostituzione del bianco pregiato.

DOMANDA n. 13: se un possibile impianto a tartufo nero ricade in aree a vocazione media bisogna fare comunque le indagini pedologiche in base all'allegato? o queste sono da fare solo quando la potenzialità è bassa per avere una definizione più puntuale e precisa?

RISPOSTA: in applicazione delle disposizioni contenute § 2.2 "Ambito territoriale" del bando, all’interno del territorio dei Comuni vocati, facendo riferimento alle Carte delle potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte (confrontare gli elenchi consultabili sul sito regionale – sezione Foreste, alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/tartufi), nel caso di impianti a tartufo nero si possono verificare le seguenti casistiche:

- ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all’interno dei poligoni classificati come attitudine alta o media per almeno una delle 3 specie di tartufo nelle Carte gli elenchi delle aree, su gli specifici appezzamenti (particelle catastali) della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte: sarà sufficiente effettuare le analisi chimico-fisiche del suolo, utilizzando la metodologia di campionamento indicata nell’Allegato 1.1, riportando i risultati nella documentazione progettuale; il proponente ha comunque la facoltà di procedere con le modalità previste per il caso descritto al punto successivo;

- ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all’interno dei poligoni classificati come attitudine bassa o nulla nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte: sarà necessario, sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento, attribuire la classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell’Allegato 1.1, riportando la relazione nella documentazione progettuale.

DOMANDA n. 14: le tartufaie didattiche possono essere solo realizzate nel caso di un miglioramento di una tartufaia a tartufo bianco naturale o è possibile realizzarle anche in un nuovo impianto a tartufo nero?

RISPOSTA: nell'ambito del bando (§ 2.3 "Interventi ammissibili") possono essere oggetto di contributo solamente le tartufaie didattiche allestite nell’ambito di tartufaie già esistenti e oggetto di miglioramento e ripristino ambientale.

DOMANDA n. 15: nel caso il comune fosse elencato tra quelli vocati, ma le particelle ricadessero all'esterno delle aree vocate ad attitudine media o alta, dovremmo fare comunque le analisi pedologiche?

RISPOSTA: in relazione al quesito si rimanda alle specifiche disposizioni contenute al § 2.2 "Ambito territoriale" del bando, in relazione alla tipologia di intervento prevista e della ricadenza della superficie indicata in domanda all’interno dei poligoni classificati nelle diverse classi individuate nella Carta della potenzialità alla produzione di Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato), Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato) o  Tuber aestivum Vittad. (scorzone), ed in particolare al punto 3) “ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all’interno dei poligoni classificati come attitudine bassa o nulla nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte”.

DOMANDA n. 16: Nel caso di associazione temporanea di scopo il limite di intervento rimane 3 ettari?

RISPOSTA: Nel caso di associazione temporanea di scopo il limite di intervento rimane 3 ettari, come indicato al § 2.2 “Ambito territoriale”.

DOMANDA n. 17: a pag. 3 del bando si prevede di georeferenziare le aree tramite strumento GIS con relativa attestazione di conformità. Non bastano le coordinate WGS84 individuate tramite cartografia Autocad Map3D?

RISPOSTA: il bando richiede che le aree oggetto di domanda siano e rese disponibili anche in formato vettoriale georeferenziato. Sarà pertanto necessario rappresentare le aree come polilinee (polylines), inquadrate sulla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE), i cui dati sono distribuiti tramite servizi di mappa dedicati (WMS e WFS). I software che gestiscono dati cartografici (con licenza a pagamento come ad esempio Autocad Map3D o licenze FOSS come ad esempio QGIS) permettono di salvare le polilinee (polylines) nei comuni formati di interscambio GIS (ad esempio ESRI shape file *.shp & *.shx & *.dbf o Geopackage *.gpkg).

DOMANDA n. 18: Nel caso si partecipi al bando come recupero ambientale di una tartufaia, nel cronoprogramma e nel progetto sarebbe possibile inserire giornate con scuole/gruppi come giornate divulgative? Questo sarebbe un punto che riguarda solo le tartufaie didattiche. Attingerei ai punti supplementari lo stesso?

RISPOSTA: la risposta è affermativa in relazione allo specifico criterio di valutazione di cui al § 3.3.1 del bando che, di seguito, si riporta: “Impegno a realizzare iniziative didattiche, quali azioni di tutela del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità 16.COM 8.b.18. Il punteggio attribuibile in caso le iniziative siano previste sarà pari a 1 punto per giornata, fino a 10 punti.
Si richiama il contenuto relativo al mantenimento degli impegni assunti di cui al § 3.9 “Richiesta di liquidazione del contributo” lettera b) “documentazione fotografica e video relativa alle eventuali iniziative didattiche realizzate, quali azioni di tutela del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità 16.COM 8.b.18”.

DOMANDA n. 19: la superficie di 3 ettari deve essere accorpata o le particelle possono essere disgiunte?

RISPOSTA: in relazione al quesito si richiama il contenuto del § 2.2 “Ambito territoriale” di seguito riportato ”Per ogni domanda dovrà essere indicata la superficie oggetto di intervento, in corpi di almeno 0,2 ha, che non potrà essere inferiore a 0,2 ha e non superiore a 3 ha.” Pertanto le particelle possono essere disgiunte ma devono avere una superficie minima di 0,2 ha.

DOMANDA n. 20: come si costituisce un’associazione temporanea di scopo?

RISPOSTA: l’associazione temporanea di scopo (ATS) è un accordo in base al quale i partecipanti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore (nel caso del bando, la Regione Piemonte), per la realizzazione di un progetto di interesse comune.
Per effetto di tale accordo, gli Associati conferiscono al Capofila: 
    •  il mandato di presentare il progetto;
    •  il coordinamento generale del progetto, la rappresentanza e la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria della sua gestione nei confronti del soggetto finanziatore;
    •  il potere di sottoscrivere gli atti relativi all’esecuzione del progetto in nome e per conto dell’ATS;
    •  la facoltà di incassare le somme erogate dal soggetto finanziatore.
Il § 2.10 "I rapporti contrattuali" recita: "Il gruppo di cooperazione fornisce, al momento della presentazione della domanda, l’atto di costituzione o l’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo.
Pertanto sarà possibile perfezionare la registrazione dell'atto di costituzione, in caso di ammissione al contributo, nei tempi che verranno comunicati con la notifica di concessione del contributo. 

DOMANDA n. 21: in bandi passati di arboricoltura la realizzazione di nuovi impianti su suoli agricoli era possibile a tutti i tecnici con competenze agricole (Agronomi-Forestali; Periti agrari; Geometri) mentre i miglioramenti forestali erano di competenza esclusiva dei Dottori Agronomi e Forestali. Ferma restando la regola, gli impianti di tartufo nero e scorzone possono essere progettati da tutti i tecnici, mentre la 'costruzione' di tartufaia di T. bianco in bosco (ai sensi D LGS 34/18) esclusivamente da Agronomi e Forestali. È corretto? E per i progetti aziendali multipli (più aree con diversi progetti per diverse attitudini)?

RISPOSTA: si premette che il bando in parola non inserisce tra gli interventi ammissibili la “costruzione” di tartufaie per la produzione di Tuber magnatum Picco in bosco, ma la rinnovazione, rinfoltimento e arricchimento in specie simbionti o “comari”.

In continuità con le Norme di attuazione dell’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 “I tecnici abilitati alla redazione del progetto, alla direzione lavori e all’assistenza tecnica durante i primi 5-10 anni di vita dell’impianto sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi, per qualsiasi azione di impianto e di richiedente;

- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per la realizzazione di nuove tartufaie e se il richiedente è un’azienda agricola o un organismo cooperativo operante negli ambiti della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.

Il Settore Foreste ha chiesto un parere all'Avvocatura della Regione Piemonte per la definizione di "tecnico forestale abilitato" contenuta nel Regolamento Forestale in vigore al 1° settembre 2015. In particolare, la definizione di “soggetto di comprovata competenza secondo la legislazione vigente” contenuta nel glossario del Regolamento richiedeva un chiarimento in merito alle competenze riconosciute agli Agrotecnici. In allegato trovate la risposta del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica della Regione, con i chiarimenti richiesti (conclusioni).

In breve, i tecnici forestali abilitati per gli interventi selvicolturali, in qualità di soggetti di comprovata competenza secondo la legislazione vigente, risultano essere:

• per tutti gli interventi selvicolturali

gli iscritti all'Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali o, nel caso di dipendente pubblico, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o dottore forestale, anche se non iscritti all'Ordine professionale;

• esclusivamente per gli interventi previsti nell'ambito di Piani di natura tecnico-economica-produttiva concernenti opere di trasformazione e miglioramento fondiario riguardanti organismi cooperativi o piccole e medie aziende, non finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla conservazione della natura:

gli iscritti all'Albo professionale degli agrotecnici o, nel caso di dipendente pubblico, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico, anche se non iscritti all’Albo professionale.

Per l'assegno al taglio ai tecnici forestali abilitati è inoltre richiesta l'iscrizione al registro regionale dei martelli forestali.

 

DOMANDA n. 22: nel caso di recupero ambientale descritto dal bando è possibile eseguire delle lavorazioni che il regolamento forestale non prevede, andando in deroga?

RISPOSTA: premesso che gli interventi di recupero potrebbero interessare tartufaie che non soddisfano la definizione di bosco di cui alla l.r. 4/2009, art. 3 comma 1, il provvedimento di concessione di contributo da parte della struttura regionale competente in materia forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali esonera dell'istanza di autorizzazione e può prevedere interventi selvicolturali in deroga al regolamento, che saranno oggetto di valutazione tecnica in corso di istruttoria.

DOMANDA n. 23: il bando precisa che "Non saranno ammessi impianti realizzati con l'impiego di piante micorrizate con Tuber melanosporum o con Tuber aestivum in aree riconosciute come produttive per il Tuber magnatum Picco". Si intende su base cartografica o puntuale? nel caso, come si fa a stabilire tale condizione?

RISPOSTA: si tratta di valutazioni sito-specifiche; si veda la risposta alla FAQ n. 12.

DOMANDA n. 24: un’associazione legalmente costituita e riconosciuta dalla Regione ai sensi della LR 16/2008 può essere considerata soggetto capofila (quindi senza necessità di costituire una ATS) per la presentazione di una domanda comprendente 3-4 interventi di miglioramento tartufaie naturali di T. bianco in capo a singoli privati soci dell’associazione? In tal caso per procedere alla presentazione della domanda sarebbe sufficiente una decisione assunta in tale senso con delibera del consiglio direttivo?

RISPOSTA: il bando prevede che possano presentare domanda di sostegno soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali; peraltro con l’ammissione a finanziamento sorge un preciso rapporto contrattuale, il cui scopo è differente dalle finalità stabilite dallo Statuto di un’associazione costituita e riconosciuta dalla Regione ai sensi della LR 16/2008 (e che dalla lettura del quesito non pare essere proprietaria o gestore di terreni agricoli e/o forestali). L'atto che dà forma all'Associazione Temporanea di Scopo deve dar conto degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali. Si rimanda in particolare a quanto previsto ai paragrafi 2.1 e 2.10.

DOMANDA n. 25: al punto 2.5 comma 2 del bando è indicato che il valore di eventuali prodotti legnosi ottenuti con l’intervento deve essere detratto dalle somme ammissibili a contributo; si chiede se tale norma valga in assoluto oppure solo se il legname viene venduto; nello specifico se il legname viene autoconsumato si deve ugualmente tenere conto di tale valore? ed in caso affermativo quale criterio va utilizzato per quantificare tale valore?

RISPOSTA: il valore di eventuali prodotti legnosi deve sempre essere detratto, anche in caso di autoconsumo; si applicano valori ricavati da prezzari o fonti ufficiali; possono essere considerati congrui valori parametrici fissati da bandi regionali che prevedano interventi silvicolturali assimilabili.

DOMANDA n. 26: per le piante già produttrici tartufigene esistenti sui terreni oggetto degli interventi di miglioramento è possibile, per il periodo di cinque anni nei quali devono essere lasciati disponibili per la libera cerca, chiedere l’erogazione dell’indennità prevista dall’art. 4 LR 16/2008?

RISPOSTA: il bando al § 2.8 precisa che non è ammissibile il cumulo con altri strumenti di sostegno pubblici o con regimi assicurativi privati; in particolare, per le piante beneficiarie di indennità per la conservazione ai sensi dell’art. 4 della l.r. 16/2008, non sono ammissibili costi per gli interventi colturali di cui all’Allegato 2 alla DGR n. 5- 3618 del 30 luglio 2021. L’istruttoria valuterà pertanto la coerenza tra gli interventi proposti e gli impegni assunti con la sottoscrizione del piano colturale previsto ai sensi della DGR n. 5- 3618 del 30 luglio 2021.

DOMANDA n. 27: la frase del bando "Non saranno ammessi impianti realizzati con l’impiego di piante micorrizate con Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato) o con Tuber aestivum Vittad. (scorzone) in aree riconosciute come produttive per il Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato) è da intendersi che bisogna lasciare alcuni metri di distanza da una tartufaia a tartufo bianco se si intende fare un impianto con il nero nelle vicinanze.

RISPOSTA: si veda la risposta alla FAQ n. 12

DOMANDA n. 28: nell'ottica di una partecipazione congiunta tra soggetto pubblico (Comune) e privato è possibile anche se il privato ha presentato domanda di indennità tartufigena su alcuni esemplari in quel terreno? nel caso non lo sia il privato può rinunciare all'indennità tartufigena richiesta in prima istanza quest'anno e partecipare al bando?

RISPOSTA: si veda la risposta alla FAQ n. 26

DOMANDA n. 29: se i terreni oggetto della richiesta di miglioramento e ripristino ambientale per tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco fanno parte tutti quanti di un foglio catastale segnalato come di attitudine alta o media dai documenti cui ci si riferisce in altri punti e scaricabili dal sito regionale, per almeno il 75% per il tartufo bianco pregiato, sono da ritenersi equiparati ai “poligoni classificati come attitudine alta o media nella Carta della potenzialità alla produzione del tartufo bianco in Piemonte” come da pag. 3 punto 1) dell’allegato1 al Bando?

RISPOSTA: Quale prima indicazione circa l’idoneità dei siti, sono stati resi disponibili  gli elenchi delle aree, su base catastale, nelle quali è stata valutata un’attitudine alta, media oppure bassa o nulla alla produzione di una delle tre specie di tartufo. La valutazione dell'idoneità, tuttavia, come precisato al paragrafo 2.2 deve essere condotta sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento; per i soli interventi di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco, ricadenza per almeno il 75% della superficie indicata in domanda all’interno dei poligoni classificati come attitudine alta o media nella Carta della potenzialità alla produzione del tartufo bianco in Piemonte non sono richieste obbligatoriamente verifiche analitiche.

DOMANDA n. 30: è possibile nell’ambito dell’eventuale richiesta, prevedere interventi su parte della superficie e altri su altre parti? Occorre in questo caso indicare su mappa in fase progettuale le aree previste?

RISPOSTA: gli interventi devono essere coerenti con quanto previsto ai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4; le singole aree oggetto di domanda dovranno essere individuate catastalmente e perimetrate cartograficamente, sulla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE) di cui all’articolo 5 della l.r. 21/2017 e rese disponibili anche in formato vettoriale georeferenziato idoneo alla consultazione tramite strumenti GIS, con la relativa attestazione di conformità.

DOMANDA n. 31: su di una superficie che viene ogni qualche tempo ripulita da cespugliame ed erbacce invadenti tipo Solidago gigantea, è possibile prevedere in progetto la loro ripulitura previa per poter eseguire gli altri interventi di diradamento e piantagione/lavorazione suolo?

RISPOSTA: Il contenimento del sottobosco è indicato tra gli interventi ammissibili; per Solidago gigantea è opportuno effettuare sfalci di pulitura ripetuti più volte nel corso della stagione e degli anni e riseminare flora autoctona a elevato grado di copertura in grado di competere con la specie esotica. Nel caso di infestazioni localizzate procedere con l’estirpo manuale avendo cura di rimuovere integralmente la parte ipogea della pianta.

DOMANDA n. 32: per l’assegnazione ad un terzo delle opere quali procedure occorre seguire? Quelle degli appalti pubblici?

RISPOSTA: Per i soggetti che applicano Il Codice degli appalti pubblici si applicano le procedure di affidamento previste dal Codice stesso; diversamente trova applicazione il Codice Civile; il bando precisa al paragrafo 2.5 i criteri per il calcolo della spesa ammissibile, al fine della valutazione della sua congruità.

DOMANDA n. 33: esiste una scala di progetto predefinita?

RISPOSTA: Le aree oggetto di domanda dovranno essere individuate catastalmente e perimetrate cartograficamente, sulla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE); la scala di riferimento deve essere pertanto coerente con tali basi cartografiche.

DOMANDA n. 34: se un'area a vocazione nulla  si trova a distanza di pochi metri da aree a vocazione media o alta (all'interno dello stesso comune e foglio di mappa), fa fede il geoportale oppure c'è possibilità di presentare comunque la domanda?

RISPOSTA: il paragrafo 2.2 precisa le modalità con cui il richiedente dovrà determinare la classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento:
Nel caso di ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all’interno dei poligoni classificati come attitudine bassa o nulla nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte, sarà necessario, sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento, attribuire la classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell’Allegato 1.1, riportando la relazione nella documentazione progettuale.

DOMANDA n. 35: è possibile accedere al bando per il recupero e potenziamento di una tartufaia di Tuber magnatum Picco se il mappale non è indicato come ad alta vocazione? E se sul medesimo mappale è presente anche una tartufaia di Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato)?

RISPOSTA: il bando sostiene gli interventi di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco, o interventi per la realizzazione di nuove tartufaie per le due specie di tartufo nero.
Il paragrafo 2.2 precisa le modalità con cui il richiedente dovrà determinare la classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento.

DOMANDA n. 36: per quanto riguarda gli "Interventi di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco" essi possono essere realizzati in tutte e 3 le casistiche (nel caso dei punti 2 e 3 con l'integrazione con analisi chimiche del terreno e relazione specifica) oppure solo nella casistica 1 (vista la dicitura "per i soli interventi di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco")? Oppure tale dicitura sta ad indicare che la realizzazione di tartufaie di tartufo nero può essere realizzata solo nelle casistiche 2 e 3, e non nella 1?

RISPOSTA: il caso 1 si applica ai soli interventi di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali; per realizzazione di tartufaie di tartufo nero in area aree individuate dalla Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese a media o alta attitudine al tartufo bianco si veda la risposta alla FAQ n. 12.

DOMANDA n. 37: un ecomuseo riconosciuto ai sensi della L.R. 31/95 e gestito da un Comune può fare richiesta di partecipazione al Bando come capofila di una ATS dove solo uno dei partecipanti (e soggetto privato) è il proprietario delle aree tartufigene?

RISPOSTA: il Bando prevede che possano presentare domanda di sostegno soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali; si veda la risposta alla FAQ n. 24.

DOMANDA n. 38: gli importi per la sicurezza ricadono tra le spese ammesse?

RISPOSTA: gli importi per la sicurezza sono da ricomprendere nell’importo dei lavori; nel caso di appalti pubblici (lavori o servizi o appalti misti) si veda l’art. 108, comma 9 del Nuovo Codice degli Appalti che riproduce sostanzialmente la disposizione di cui all’art. 95, comma 10 Dlgs. 50/2016.

DOMANDA n. 39: è possibile che la relazione tecnica superi le 12 cartelle?

RISPOSTA: il paragrafo “3.1.1 Documentazione amministrativa da presentare” precisa laecaratteristiche della relazione tecnica e della documentazione che non contribuisce al limite delle 12 cartelle

DOMANDA n. 40: per cronoprogramma cosa intendete e quanto deve essere dettagliato? bisogna farlo con il diagramma di Gantt?

RISPOSTA: il cronoprogramma deve prevede le date di scadenza per ogni singola fase della realizzazione del progetto; vista la tipologia di interventi non particolarmente complessi, la scelta di una diagramma di Gantt appare sufficiente.

DOMANDA n. 41: come deve essere presentata la scheda descrittiva prevista al paragrafo 2.1?

RISPOSTA: come precisato al paragrafo “3.1.1 Documentazione amministrativa da presentare”, la scheda descrittiva prevista al paragrafo 2.1 è contenuta nella relazione illustrativa.

DOMANDA n. 42: quali sono le novità del bando approvato con D.D. 498 del 14.07.2023 il 14 luglio rispetto al precedente approvato D.D. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023?

RISPOSTA: Il bando è stato aggiornato per alcuni aspetti relativi alle spese ammissibili e alla documentazione da presentare, in base agli indirizzi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 6349 del 28 dicembre 2022, così come aggiornata nel suo allegato dalla Deliberazione n. 5-7140 del 3 luglio 2023.

Le novità riguardano:

    a) la documentazione e le dichiarazioni nel caso si presenti impegno all’acquisto di terreni (per un importo fino al 10% del contributo ammesso) - § 2.4

    b) la documentazione relativa alla dimostrazione della congruità della spesa, con riferimento all’acquisto di terreni o al caso in cui non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro - § 2.5

    c) la precisazione che le spese per le indagini finalizzate alla caratterizzazione dell’attitudine dei terreni alle diverse specie di tartufi sono ammesse se sostenute a partire dal 27/02/2023 (nei limiti delle spese tecniche) - § 2.8

    d) la possibilità di allegare un più esteso corredo fotografico alla relazione tecnica - § 3.1.1

N. 43 DOMANDA: nel bando si dice che il materiale legnoso ottenuto deve essere detratto dai costi ammissibili. Se il materiale legnoso non venisse esboscato, e quindi lasciato in bosco accatastato ordinato, è necessario detrarre lo stesso il suo valore?

RISPOSTA: ad ulteriore specificazione della risposta alla FAQ n. 25  si richiama il contenuto del § 2.5 del bando che dispone: “Dalla sommatoria delle spese ammissibili deve essere sempre detratto il valore di eventuali prodotti legnosi ottenuti con l’intervento”. Pertanto il valore del materiale legnoso ottenuto con l’intervento deve essere detratto dai costi ammissibili anche nel caso non ne fosse prevista la vendita o l’autoconsumo. Per ciò che concerne l’accatastamento in bosco del materiale legnoso si richiama quanto disposto dal Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e in particolare dall’articolo 33.

N. 44 DOMANDA: in una precedente faq, per determinare il valore di questi prodotti legnosi, si diceva di fare riferimento a prezzari o fonti ufficiali. Esiste un link dove reperire questi valori ufficiali?

RISPOSTA: la risposta alla FAQ n. 25 si riferisce alla tabella MOD. 5 - Prezzi unitari da utilizzarsi per la stima dei prodotti legnosi ottenuti dall’intervento per materiale all’imposto, pronto per essere caricato su camion approvata con:
D.D. 22 ottobre 2019, n. 3640 ad oggetto: PSR 2014-2020. Operazione 8.3.1 - DGR n. 30-8814 del 18.04.2019 - Bando 2019 di apertura presentazione domande
D.D. 22 ottobre 2019, n. 3635 ad oggetto: PSR 2014-2020. Operazione 8.4.1 - DGR n. 30-8814 del 18.04.2019 - Bando 2019 di apertura presentazione domande
D.D. 22 ottobre 2019, n. 3636 ad oggetto: PSR 2014-2020. Operazione 8.5.1 - DGR n. 30-8814 del 18.04.2019 - Bando 2019 di apertura presentazione domande

N. 45 DOMANDA: la pec con la domanda di ammissione e tutti i documenti richiesti può essere inviata per praticità dal tecnico che ha seguito il progetto invece che dal richiedente o capofila?

RISPOSTA: la domanda di ammissione e tutti i documenti previsti potranno essere inviati tramite la pec del tecnico incaricato previa espressa delega sottoscritta dal richiedente, con firma elettronica avanzata o con firma autografa accompagnata da copia di un documento d’identità valido del richiedente, da includere negli allegati alla pec stessa.

N. 46 DOMANDA: qual è l'attestazione di conformità delle cartografie georeferenziate (in fondo alla pag. 3 del bando)?

RISPOSTA: con l’attestazione di conformità si dichiara e garantisce che i file vettoriali trasmessi sono conformi alle corrispondenti rappresentazioni grafiche riportate nella relazione tecnica e che le stesse sono coerenti ed correttamente inquadrate con riguardo alla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE). Questa attestazione consente pertanto di svolgere valutazioni istruttorie in merito alle aree oggetto di domanda in ambiente GIS certi che le stesse siano conformi agli elaborati progettuali trasmessi e sottoscritti.

N. 47 DOMANDA: nell’ambito di un intervento di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco è possibile prevedere l’acquisto di materiale vivaistivo micorrizzato con Tuber magnatum Picco per il rinfoltimento e completamento del popolamento?

RISPOSTA: il § 2.3 precisa che sono ammessi per il miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco , previa valutazione della coerenza dell’intervento con le finalità e i criteri dell’operazione, interventi di rinnovazione, rinfoltimento e arricchimento in specie simbionti o “comari”, così come precisate nell’allegato 1.2; per il calcolo della spesa ammissibile, si veda il §2.5.
Così come previsto dal § 2.4, è d'obbligo l’impiego di materiale di propagazione delle specie arboree e arbustive autoctone previste dal bando, così come precisate dall’Allegato 1.2 e presenti nell’Allegato 1 al Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2022, n. 1/R. “Regolamento regionale recante: “Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4”, nel rispetto del D.L. 386 del 10/11/2003 e del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016.
Si ricorda che, come precisato al §3.7, punto 10 per gli Interventi di cui all’azione descritta al § 2.3 lettera a) Miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco occorre permettere la libera ricerca sulle superfici eventualmente migliorate ai cercatori in regola con le leggi vigenti per un periodo di almeno 5 anni a far fede dalla fine delle azioni previste; per tali superfici non sarà possibile chiedere l’autorizzazione alla raccolta riservata dei tartufi ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 16/2008 nei cinque anni successivi alla conclusione dei lavori.

N. 48 DOMANDA: è necessaria la registrazione di un contratto di affitto stipulato ai sensi dell’Art. 15 – 1° comma della Legge 15/12/98 n. 441?

RISPOSTA: i contratti  stipulati ai sensi dell’Art. 15 – 1° comma della Legge 15/12/98 n. 441 sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso; si ritiene pertanto che tali contratti (di durata almeno pari al periodo degli impegni assunti con l’adesione al bando di sostegno), se non ancora registrati, debbano esserlo entro 20 giorni dalla notifica dell’eventuale ammissione a finanziamento, pena la revoca del sostegno concesso.