- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
La raccolta della flora spontanea in Piemonte è regolata da normative specifiche che mirano a tutelare l’ambiente e a garantire una raccolta responsabile e sostenibile.
Informazioni utili e procedure:
Specie vegetali a protezione assoluta:
ai sensi dell'art. 15 della l.r. 32/1982, sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta presenti nell'elenco allegato alla citata legge, fatte salve le specie provenienti da colture, giardini e orti botanici.
Raccolta consentita:
Per le specie di flora spontanea non catalogate come “protette in modo assoluto”, l’attività di raccolta è direttamente autorizzata nel limite giornaliero di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei e nel rispetto delle modalità di raccolta prescritte in legge.
Piante officinali:
quando le specie spontanee, non “protette in modo assoluto”, sono anche piante officinali, elencate in allegato al decreto interministeriale del 21 gennaio 2022 "Elenco delle specie di piante officinali coltivate, nonché i criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee di cui rispettivamente all’art. 1, comma 3, e all’art. 3, comma 2, del Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali", ai sensi del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75 "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154", occorre munirsi di apposita autorizzazione all’attività di raccolta.
Ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 32/1982, tale procedimento è di competenza delle Comunità montane o dei Comuni non montani, ovvero dei diversi Enti subentrati a completamento del processo di riaggregazione comunale e di superamento delle Comunità montane (ex leggi regionali 11/2012 e 3/2014).
Autorizzazioni in deroga:
Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 32/1982, le Comunità montane e i Comuni non montani (o ai diversi Enti subentrati) rilasciano l’autorizzazione in deroga ai residenti nel relativo ambito territoriale che, per motivi di lavoro stagionale o di reddito, intendono raccogliere le specie non “protette in modo assoluto” superando i limiti quantitativi giornalieri previsti dalla legge.
Autorizzazione alla raccolta per fini scientifici e didattici:
Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 32/1982, è possibile la raccolta di qualunque specie vegetale a protezione assoluta o meno per fini scientifici e didattici. Ai sensi dell’articolo 74 della legge regionale 44/2000 (sul conferimento delle funzioni amministrative), tale provvedimento autorizzativo è passato dalla Regione alle Province.
E' possibile scaricare la pubblicazione "Le specie botaniche del Piemonte a protezione assoluta" nella sottostante sezione degli allegati.
Allegati
- faq flora spontanea.pdf
- File pdf - 22.17 KB
- Pubblicazione: Le specie botaniche del Piemonte a protezione assoluta: parte prima
- File pdf - 28.45 MB
- Le specie botaniche del Piemonte a protezione assoluta - Glossario: parte seconda
- File pdf - 57.34 KB
- Le specie botaniche del Piemonte a protezione assoluta - Indici: parte terza
- File pdf - 123.78 KB
- prontuario sanzioni lr 32/82.pdf
- File pdf - 179.18 KB
Contatti
- Riferimento
- Viola Erdini
- Telefono
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