Applicazione delle misure di limitazione delle emissioni che interessano le combustioni all’aperto

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Le limitazioni strutturali sono provvedimenti che discendono dai Piani di qualità dell’aria che, quando si superano i limiti imposti a tutela della salute dei cittadini, obbligano a prendere misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Le limitazioni strutturali sono attuate in modo stabile, tutto l’anno o per lunghi periodi (ad esempio: la stagione invernale), al fine di ridurre le emissioni inquinanti e non arrivare al superamento dei limiti.

Le limitazioni temporanee sono provvedimenti di carattere emergenziale, assunti al fine di scongiurare il superamento dei valori limite di inquinanti in atmosfera; in Piemonte si attuano, nel periodo compreso tra il 15 settembre di ciascun anno ed il 15 aprile dell’anno successivo, solamente quanto è previsto il superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre o cinque giorni consecutivi, con il cosiddetto “Semaforo di qualità dell’aria” di colore arancione (Livello di allerta 1) o rosso (Livello di allerta 2). Le limitazioni temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno del controllo seguente.

Le limitazioni strutturali che interessano le combustioni all’aperto si applicano nei Comuni delle zone interessate dalla procedura di infrazione: zona IT0118 (denominata: “Agglomerato di Torino”), zona IT0119 (denominata: “Pianura”) e zona IT0120 (denominata: “Collina”), sono vigenti tutti i giorni dal 15 settembre di ciascun anno al 15 aprile dell’anno successivo e consistono nel divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018 (rif. art. 182, comma 6 bis e art. 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006). Sono ammesse unicamente deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità (rif. d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916 e d.g.r. 6 agosto 2021, n. 26 – 3694).

Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dal 1° settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.

Nei Comuni della zona IT0121 (denominata: “Montagna”), attualmente non interessata dalla procedura di infrazione, sono vigenti le limitazioni previste dalla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi') che dispone all’art. 10, comma 2 il divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.

Secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 1-bis della legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, nei Comuni di tale zona IT0121, denominata: “Montagna”, attualmente non interessata dalla procedura di infrazione, il predetto divieto di abbruciamento può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che di seguito si riportano: “[…] Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”

Le limitazioni temporanee che interessano le combustioni all’aperto si applicano nei Comuni delle zone interessate dalla procedura di infrazione: zona IT0118 (denominata: “Agglomerato di Torino”), zona IT0119 (denominata: “Pianura”) e zona IT0120 (denominata: “Collina”), sono vigenti unicamente nei giorni in cui il Semaforo di Qualità dell'Aria è arancione o rosso, e consistono nel divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità (rif: d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916 e d.g.r. 6 agosto 2021, n. 26 – 3694).

I Comuni interessati dalle limitazioni strutturali e temporanee che interessano le combustioni all’aperto, nel periodo dal 15 settembre di ciascun anno al 15 aprile dell’anno successivo, sono i Comuni localizzati nelle seguenti zone in cui è ripartito il territorio regionale ai fini della qualità dell’aria:

  • zona IT0118, denominata: “Agglomerato di Torino”,
  • zona IT0119, denominata: “Pianura”,
  • zona IT0120, denominata: “Collina”.

L’elenco dei Comuni compresi in tali zone è riportato nell’Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903 (tabelle da pag. 13 a pag. 41).

L’elenco dei Comuni compresi nella zona IT0121, denominata “Montagna”, per i quali sono vigenti le limitazioni previste dalla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi') che dispone all’art. 10, comma 2 il divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, è riportato anch’esso nell’Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903 (tabelle da pag. 42 a pag. 48).

Secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 1-bis della legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, nei Comuni di tale zona IT0121, denominata: “Montagna”, attualmente non interessata dalla procedura di infrazione, il predetto divieto di abbruciamento può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che di seguito si riportano: “[…] Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”