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Scheda informativa

Sottoprodotti della vinificazione e acque reflue di cantina

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Le vinacce e le fecce sono una risorsa da valorizzare nei loro usi alternativi, in un’ottica di economicità e di rispetto dell’ambiente.

Il Decreto n. 185138 del 30 marzo 2023 smii è la norma che ne disciplina gli usi alternativi, specifica quali sono gli usi consentiti, quali sono le aziende che possono scegliere l’uso alternativo e come si deve fare per avere l’autorizzazione a procedere.

Nel Decreto si trovano:

  • I possibili usi alternativi dei sottoprodotti: agronomico diretto e indiretto, energetico e industriale, farmaceutico, cosmetico, estrazione di enocianina, prodotti agroalimentari, altri usi alternativi comunicati al Ministero, all’ICQRF ed alle Regioni almeno 30 giorni antecedenti all’effettuazione del primo ritiro sotto controllo;
  • Chi può presentare la comunicazione:tutte le aziende vitivinicole, senza limiti dimensionali.

  • Come si deve procedere per il ritiro sotto controllo: con presentazione della comunicazione di uso alternativo, direttamente agli Uffici dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) competenti per territorio, compilando un modulo valido per tutta Italia ;

  • Chi effettua i controlli dei ritiri :Uffici ICQRF, che si avvalgono del Corpo Forestale dello Stato;

Per “acque reflue di cantina” si intendono le acque derivanti dal lavaggio di attrezzature e impianti utilizzati nel processo di vinificazione, quali ad esempio presse enologiche, torchi idraulici,fermentini, vasi vinari. 

L’uso delle acque reflue di cantina, in sostituzione dell’acqua, sia per irrigazione che quale mezzo disperdente del formulato commerciale fitoiatrico al fine della preparazione della miscela destinata ai trattamenti fitosanitari,comporta un beneficio ambientale in quanto contribuisce alla salvaguardia della risorsa idrica.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cantina è regolamentata dal Regolamento regionale 10/R/2007, che stabilisce che le acque reflue provenienti dalle operazioni di trasformazione dell'uva in vino, effettuate dalle aziende agricole che esercitano anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione viticola, possono essere reimpiegate a fini agronomici tramite l'applicazione al terreno e utilizzate per diluire e applicare i prodotti fitosanitari.

Se tali acque sono utilizzate per veicolare i prodotti fitosanitari, il loro uso è disciplinato dall'All. 1 della D.G.R n. 33-12520 del 9 novembre 2009, che ne definisce le modalità di utilizzo, vincolandone l'uso ai soli trattamenti fitoiatrici svolti fino alla fase della fioritura, oppure ai trattamenti diserbanti.

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