- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
Valore per le produzioni e per il territorio montano.
L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” è stata istituita a livello comunitario per identificare le produzioni che provengono essenzialmente da zone montane e nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna.
L’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna” può essere applicata ai:
Prodotti di origine animale:
- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati;
- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
Anche i mangimi devono essere in una certa proporzione prodotti in zone di montagna.
Prodotti di origine vegetale:
- le piante devono essere coltivate unicamente nella zona di montagna.
Prodotti dell’apicoltura:
- le api devono aver raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna.
Gli ingredienti, quali erbe, spezie e zucchero, possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.
La trasformazione delle produzioni a base di carne e dell’olio deve essere effettuata non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna, mentre quella del latte e dei prodotti lattiero casearinon deve essere superiore a 10 km se gli impianti erano già in funzione dal 3 gennaio 2013 .
Allegati
- Cosa fare per utilizzare l'indicazione prodotto di montagna
- File pdf - 79.58 KB
- Controlli sulla indicazione prodotto di montagna
- File pdf - 81.35 KB
- Classificazione del territorio piemontese
- File pdf - 295.66 KB
Link utili
Contatti
- Riferimento
- Fabrizio Vidano
- Indirizzo
- Piazza Piemonte, 1 - 10100 Torino
- Telefono
- 011.432.5964