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Scheda informativa

I prodotti di montagna

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” istituita a livello comunitario per dare valore alle produzioni e al territorio montano

L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” è stata istituita a livello comunitario attraverso il Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 31) per identificare le produzioni che provengono essenzialmente da zone montane al fine di stimolarne le attività imprenditoriali, rafforzare il legame tra questo territorio e i suoi prodotti agroalimentari e mantenere in loco tutti i benefici che derivano dalle produzioni di qualità.

In ultimo, si propone come strumento per comunicare al consumatore in maniera inequivocabile la provenienza, le caratteristiche e le proprietà che conferiscono valore aggiunto a tali prodotti.

Tipologie di prodotti

L’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna” può essere applicata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europeaper i quali sia le materie prime che gli alimenti per gli animali provengono essenzialmente da aree montane e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in montagna. L’indicazione non può essere applicata alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino.

Prodotti di origine animale:

  • ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati;
  • derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
  • derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

Anche i mangimi devono essere in una certa proporzione prodotti in zone di montagna.

Prodotti di origine vegetale:

  • le piante devono essere coltivate unicamente nella zona di montagna.

Prodotti dell’apicoltura:

  • le api devono aver raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna.

Gli ingredienti, quali erbe, spezie e zucchero, possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

La trasformazione delle produzioni a base di carne e dell’olio e dei prodotti lattiero caseari deve essere effettuata non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

Logo

Con il Dec. Min. del 02/08/2018 è stato istituito il logo identificativo dell’indicazione al fine di ampliare la riconoscibilità di tali prodotti da parte dei consumatori.

Gli operatori che hanno notificato l’utilizzo dell’indicazione, relativamente ai prodotti che rispettano la normativa, devono riportare il logo sulle etichette o sulle confezioni (es: incartamenti, cassette per frutta e verdura, buste, fascette o cartellini allegati, etc.) oppure sui prodotti stessi (es: impressione sullo scalzo dei formaggi per mezzo di fascera, pelure, bollini adesivi, etc.).

Altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi (Produzione biologica, DOP, SQNPI ecc.) possono essere utilizzati in abbinamento al logo “Prodotto di montagna”.

Contatti

Riferimento
Fabrizio Vidano
Indirizzo
Piazza Piemonte, 1 - 10100 Torino
Telefono
011.432.5964
Email
fabrizio.vidano@regione.piemonte.it
PEC
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