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Scheda informativa

I prodotti di montagna

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Valore per le produzioni e per il territorio montano.

L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” è stata istituita a livello comunitario per identificare le produzioni che provengono essenzialmente da zone montane e nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna.

L’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna” può essere applicata ai:

Prodotti di origine animale:

  • ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati;
  • derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
  • derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

Anche i mangimi devono essere in una certa proporzione prodotti in zone di montagna.

Prodotti di origine vegetale:

  • le piante devono essere coltivate unicamente nella zona di montagna.

Prodotti dell’apicoltura:

  • le api devono aver raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna.


Gli ingredienti, quali erbe, spezie e zucchero, possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

La trasformazione delle produzioni a base di carne e dell’olio deve essere effettuata non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna, mentre quella del latte e dei prodotti lattiero casearinon deve essere superiore a 10 km se gli impianti erano già in funzione dal 3 gennaio 2013 .

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Telefono
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