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Scheda informativa

Tipologie di danni al comparto agricolo

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Il Fondo di solidarietà nazionale ha l'obiettivo di promuovere interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole e alle infrastrutture colpite da calamità naturali o eventi eccezionali attraverso le seguenti tipologie di intervento:

  • incentivi alla stipula di contratti assicurativi contro i danni alle produzioni e alle strutture;
  • interventi compensativi per danni alle produzioni e alle strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo nazionale approvato annualmente dal MiPAAFT.
  • interventi di ripristino delle infrastrutture connesse alle attività agricole.

In tutti i casi, l'accertamento dei danni, in occasione di eventi calamitosi eccezionali, avviene secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2016 n. 25-4316 “Approvazione delle procedure e criteri per l’attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche”.

Danni alle produzioni

Il decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, che fornisce le norme di applicazione del Fondo di solidarietà nazionale, introduce due generi di aiuti. Il primo è anche detto "ex-ante", in quanto viene dato sull'assicurazione che si stipula prima del possibile verificarsi di eventi avversi; il secondo, "ex-post", è costituito da contributi che permettono una ripresa dell'attività da parte dell'impresa agricola dopo che si è verificato il danno.

L'aiuto concesso sul costo del premio assicurativo esclude la possibilità di avere i contributi dopo l'eventuale evento dannoso. In effetti, il risarcimento assicurativo è un indennizzo che ripaga quasi interamente l'azienda del danno avuto e salvaguarda il reddito, mentre gli aiuti compensativi (o "ex-post") sono solo un sostegno dato all'impresa in un momento di difficoltà e non possono essere considerati un indennizzo della produzione perduta. In ogni caso vengono concessi solo se il danno alla produzione lorda vendibile (PLV) (esclusa quella zootecnica) supera un minimo del 30% ed esclusivamente per le produzioni non assicurabili secondo il Piano assicurativo nazionale.

Ogni anno il Piano assicurativo nazionale stabilisce le colture e i tipi di sinistro ammissibili ad assicurazione agevolata, il che vuol dire che esclude quelle medesime colture, per i tipi di avversità ammissibili, dagli aiuti compensativi. L'agricoltore può solo decidere di assicurarsi per questi eventi o responsabilmente assumersi in toto i rischi da essi derivanti.

Danni alle strutture rurali

Ai fini delle verifiche relative ai danni che una azienda può aver subito a seguito di avversità o calamità naturali, si ricorda che per strutture aziendali vanno intese tutte le strutture presenti in azienda (stalle, capannoni, ricoveri, viabilità poderale, ecc...). Sono escluse dagli accertamenti le strutture comprese nel Piano assicurativo nazionale, in quanto assicurabili con contributo dello Stato sul costo delle polizze.

Inoltre, poiché la Commissione europea ammette agli aiuti di Stato anche i mezzi di produzione agricola, possono esser concessi aiuti anche per le scorte presenti in azienda, cioè per gli animali (scorte vive) e per i macchinari, i mangimi, i concimi e quant'altro presente in azienda e connesso con le sue attività (scorte morte).

Danni alle infrastrutture connesse all’attività agricola

L'accertamento dei danni, in occasione di eventi eccezionali calamitosi, alle infrastrutture connesse all'attività agricola comprende quelle irrigue e di bonifica:

  • Viabilità interpoderale e acquedotti rurali (infrastrutture a servizio dell'attività agricola, dette anche strutture interaziendali, ovvero a servizio di più aziende agricole, e in particolare le strade classificate interpoderali a servizio dei campi e delle aziende. Sono considerati acquedotti rurali gli acquedotti privati aventi per destinazione aziende agricole o almeno la maggioranza degli utenti costituita da aziende agricole
  • Irrigazione e canali irrigui (i danni che si verificano a carico di impianti irrigui non sono semplicemente conteggiabili al mero ripristino dell'opera, ma anche al calo di produzione di tutta l'area sottesa all'opera stessa nel caso di interruzione dell'irrigazione. Per questo motivo, solitamente, il ripristino della rete irrigua costituisce fattore di priorità rispetto ad altre infrastrutture danneggiate perché dalla pronta riparazione dei danni alla rete irrigua dipende la possibilità di salvaguardare i raccolti di ampi comprensori agricoli)
  • Infrastrutture di bonifica (opere di regimazione delle acque, con l'obiettivo prevalente della difesa del territorio contro l'erosione, e le infrastrutture forestali, ivi comprese quelle che raggiungono pascoli e boschi financo le mulattiere, carrarecce e sentieri che collegano frazioni e valli attraverso valichi)

Contatti

Riferimento
Luciano Varetto
Email
luciano.varetto@regione.piemonte.it