Tipologia di contenuto
Normativa

Aiuti di Stato e regola "de minimis"

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

L’aiuto regionale viene erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

L'articolo 108 (ex art. 88), paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107 (ex art. 87), par. 1.

Alcune categorie di aiuti possono, tuttavia, essere dispensate dall'obbligo di notifica infatti la Commissione considera minimi, e quindi inidonei ad avere una incidenza, anche potenziale, sul commercio infra-comunitario, gli aiuti erogati ad un’impresa, che non superano le soglie stabilite dai regolamenti di settore ("de minimis"), calcolate nell’arco di un triennio. Pertanto, gli aiuti concessi alle imprese che soddisfano tutte le condizioni stabilite nei predetti regolamenti sono da considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 107 par. 1 del trattato e conseguentemente non sono soggetti all’obbligo di notifica previsto dall’art. 108 par. 3.

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