L’attuale disciplina del Compendio unico (d.lgs. 228/2001, art. 5bis e l.r. 1/2029, art. 79), prevede agevolazioni fiscali e riduzione degli onorari notarili in caso di trasferimento a titolo non oneroso di terreni agricoli (donazioni) per coloro che si impegnano a coltivarli o a condurli in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento.
Detti terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il Compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
L’obiettivo della normativa è di contribuire al processo di modernizzazione dei settori dell’agricoltura, evitando l’eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria che si verifica soprattutto in sede successoria.
Per poter accedere alle agevolazioni, il richiedente deve dimostrare di raggiungere, con i terreni che intende acquisire, eventualmente integrati con superfici già in suo possesso, un’estensione di terreno che permetta di conseguire un livello minimo di redditività.
Con la D.G.R. 2 agosto 2019, n° 22-166, attuativa dell’articolo 79 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale), sono stati definiti i criteri per la determinazione del livello minimo di redditività, recentemente aggiornato con la determinazione dirigenziale D.D. 682 dell'11 agosto 2025 con cui è stata anche adeguata la modulistica di riferimento.
Normativa di riferimento
- d.lgs. 228/2001 del 18/05/2001, art 5bis (GU Serie Generale n.137 del 15/06/2001 - Suppl. Ordinario n. 149)
- l.r. 1/2019 del 22/01/2019, art. 79 (BU n. 04 Supp. Ord. n. 3 del 24 gennaio 2019)
Provvedimenti amministrativi di riferimento
- DGR n. 15-4452 del 22 dicembre 2016 (BU n. 4 del 26/01/2017)
- DGR n. 22-166 del 2 agosto 2019 (BU n. 32 del 08/08/2019)
- D.D. 682 dell'11 agosto 2025