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Scheda informativa

Abitati da Consolidare

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

In molti comuni piemontesi vi sono delle frazioni definite "abitati consolidare", in cui è presente un vincolo territoriale specifico per il quale era necessario ottenere una autorizzazione specifica per ogni tipo di intervento edilizio - Tuttavia, a seguito di due recenti disposizioni regionali, tali vincoli sono stati rimossi.

Perimetro dell'area classificata in Locana

In numerosi comuni piemontesi erano presenti specifiche porzioni di territorio considerate "abitati dichiarati da consolidare", definite tali ai sensi della legge n. 445 del 9 luglio 1908 .  Ai sensi del art. 61 del dpr. 380/01 (ex art. 2 della L. 64/1974) in questi ambiti nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, poteva essere eseguito senza la preventiva autorizzazione della Regione, parzialmente delegata ai comuni. Difatti dal mese di aprile del 2013 (Legge Regionale 3 del 25 marzo 2013  - Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 -Tutela ed uso del suolo- e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.) l’autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo è stata conferita ai comuni (comma 6 dell’articolo 30 bis della modificata Legge Regionale 5 dicembre 1977,n. 56  - Tutela ed uso del suolo). In particolare vengono autorizzati direttamente dai Comuni gli interventi di cui all’art. 13 della Lr 5 dicembre 1977,n. 56 - Tutela ed uso del suolo relativi a:

  • manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  • restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Tutti gli altri interventi invece dovevano essere autorizzati dalla Regione Piemonte.

L'11 ottobre 2019 è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2019, n. 10-370 che, ai sensi dell'art. 30bis della LR 56/77, prevede la rimozione immediata del vincolo di cui all'oggetto per i comuni di Borgosesia, Bergolo, Clavesana, Levice, Costigliole d’Asti, Montabone, Camino,Castagnole Monferrato, Montaldo Scarampi, Rocca d’Arazzo, Aisone, Montaldo Mondovì, Perletto, Cossano Belbo, Farigliano, Gottasecca, Mondovi', Montanera, Quassolo, Portula, Bellino, Locana, Santo Stefano Belbo. Per tali territori comunali, a partire dalla data della pubblicazione di suddetto dispositivo sul BUR, non non è più stata necessaria l'autorizzazione sotto descritta.

Per i Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo, Montecastello  l'eliminazione di tale vincolo è avvenuta in un secondo momento in seguito  all'apposizione di nuove Aree RME, in porzioni limitate dei territori comunali coinvolti, ai sensi del titolo IV delle NTA del PAI, avvenuta con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Parma n. 4/2020 del 29 dicembre 2020, così come corretta per errore materiale dal Decreto n. 157/2021 del 19 aprile 2021  del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Parma. La  Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 - 3397 del 18 giugno 2021 ha quindi concluso il processo di eliminazione del vincolo.

Con le due DGR sopra citate pertanto la necessità di ottenere l'autorizzazione per tale vincolo è venuta meno, in ragione del fatto che le restrizioni previste nell'ambito del piano regolatore comunale, o le nuove aree RME, sono sufficienti a tutelare il territorio.

I comuni dove sono presenti degli "Abitati da consolidare" sono i seguenti, suddivisi per province:

Provincia di Alessandria

Camino (vincolo rimosso)
Coniolo (vincolo rimosso)
Montecastello (vincolo rimosso)

Provincia di Asti

Castagnole Monferrato (vincolo rimosso)
Costigliole D'Asti (vincolo rimosso)
Montabone (vincolo rimosso)
Montaldo Scarampi (vincolo rimosso)
Rocca D'Arazzo(vincolo rimosso)

Provincia di Biella

Portula (vincolo rimosso)

Provincia di Torino

Borgofranco d'Ivrea (vincolo rimosso)
Front Canavese (vincolo rimosso)
Locana (vincolo rimosso)
Quassolo (vincolo rimosso)

Provincia di Cuneo

Aisone (vincolo rimosso)
Bellino (vincolo rimosso)
Bergolo (vincolo rimosso)
Cigliè (vincolo rimosso)
Clavesana (vincolo rimosso)
Cossano Belbo (vincolo rimosso)
Farigliano (vincolo rimosso)
Gottasecca (vincolo rimosso)
Levice (vincolo rimosso)
Mondovì (vincolo rimosso)
Montaldo Mondovì  (vincolo rimosso)
Montanera (vincolo rimosso)
Perletto (vincolo rimosso)
Rocchetta Belbo (vincolo rimosso)
Santo Stefano Belbo  (vincolo rimosso)
Somano (vincolo rimosso)

Provincia di Vercelli

Borgosesia (vincolo rimosso)
Civiasco (vincolo rimosso)

 

Il proponente per ottenere l'autorizzazione doveva inviare una istanza presso la Regione Piemonte utilizzando gli appositi moduli (in bollo se presentati da privati cittadini), che doveva essere corredata dalla documentazione necessaria (quella tecnica deve essere presentata in duplice copia),  consistente in:

  • Stralcio Planimetrico del P.R.G. con l’individuazione della costruzione.
  • (Titolo edilizio abilitativo corredato da eventuale autocertificazione sul titolo d’uso degli immobili in caso di titolare diverso dal proprietario).
  • Progetto architettonico.
  • Parte di progetto strutturale relativa alle fondazioni con relazione geotecnica ai sensi del D.M. 14.01.2008 (in caso di interventi diretti sulle stesse o modifica dei carichi).
  • Relazione tecnica.
  • Studi sulle fondazioni, comprensivi di relazione geologica e stralci degli elaborati geologici allegati al P.R.G. vigente.
  • Rilievo fotografico.
  • Una marca da bollo non annullata

A seguito della presentazione della domanda, veniva avviata una procedura istruttoria ai sensi della legge n. 241/90 e smi che si concludeva attraverso l'emanazione di una Determinazione Dirigenziale di autorizzazione o diniego, inviata al proponente insieme a copia vidimata degli elaborati.
Al termine dei lavori era necessario inviare il certificato di fine lavori compilando gli appositi moduli.

Allegati

dgr_rimozione_64_allegato2.pdf
File pdf - 14.84 MB
dgr_rimozione_64_allegato1.pdf
File pdf - 37.31 MB