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Normativa

Norme sugli abitati da consolidare

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

L'istituzione degli abitati da consolidare e la loro gestione discende da un complesso quadro normativo che risale a una complessa evoluzione del diritto in merito. Con la Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2019, n. 10-370 si sono rimossi tali vincoli su buona parte del territorio.

 

Cenni storici

Con la  legge n. 445 del 9 luglio 1908 furono per la prima volta istituiti degli abitati da trasferire per motivi di dissesto idrogeologico o sismico. In base a tale norma successivamente numerosi abitati nel territorio piemontese furono dichiarati o da trasferire o da  consolidare. Questo avvenne in risposta alla necessità di individuare i centri abitati che, in seguito a gravi fenomeni dissestivi, dovevano essere oggetto di interventi pubblici e che necessitavano di importanti limitazioni all'uso del territorio. La legge n. 64 del 2 febbraio 1974 art. 2, stabilì che a tali centri abitati andava associato un regime autorizzatorio al fine di limitarne e controllarne le edificazioni. Si tratta di un tipico provvedimento di tutela di quegli anni, allorquando il debole sviluppo degli strumenti di programmazione urbanistica non permetteva una preventiva selezione degli interventi consentiti e realizzabili attraverso apposita normativa. Negli anni '80 la Regione Piemonte, in collaborazione con il CNR IRPI di Torino, condusse appositi studi  al fine di definire lo stato dei luoghi e ricostruirne la storia (v. SCAI, Atlante dei centri abitati instabili piemontesi, 1993); furono inoltre definiti i perimetri di tali centri abitati, per circoscrivere correttamente l'ambito di applicazione di tale vincolo, che pertanto conobbe da tale momento una sistematica applicazione. Come noto la La legge n. 64 del 2 febbraio 1974 è stato successivamente ripresa dal DPR n. 380 del 6 giugno 2001 che al momento costituisce il riferimento normativo di base per tale vincolo.

La Regione Piemonte, al fine di semplificare la procedura e avviare un procedimento di rimozione dei vincoli, attraverso la   Legge Regionale n. 3 del 2013 , ha inoltre introdotto una procedura finalizzata alla eventuale trasformazione, modifica o rimozione dei suddetti vincoli (commi 1, 2 e 3 dell’articolo 30 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56  )  e per una parziale delega ai comuni di tale vincolo. Attraverso la Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2019, n. 10-370 si è attuato tale articolo rimuovendo su buona parte del territorio regionale.

Le norme sugli Abitati da Consolidare sono:

La  Legge n. 445 del 9 luglio 1908 è il riferimento di base attraverso il quale lo stato ha definito lo status di Abitato da Consolidare o Trasferire e che ha costutuito il supporto normativo per i successivi atti che hanno individuato i singoli centri abitati

  • La Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 che ha prescritto specifiche autorizzazioni da parte della regione per gli interventi edilizi nei centri Abitati dichiarati da Consolidare, ovvero che nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione della Regione
  • La Circolare regionale  20/PRE del 31 dicembre 1992 che ha fornito le prescrizioni relative all'attuazione della normativa nazionale

  • Il l DPR n. 380 del 6 giugno 2001  che ha ripreso alla lettera le disposizioni della L. 64/74, nel caso di specie all'art. 61, integrandole nel testo unico dell'edilizia, di cui è prevedibile una prossima revisione

  • La  Legge Regionale n. 3 del 2013 ha introdotto l'art. 30bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, che individua un percorso per la modifica o rimozione dei vincoli e introduce una dellega ai Comuni per le autorizzazioni per alcune categorie di opere, definite dall'art. 13 della medesima norma
    Tipologie di opere la cui autorizzazione è delegata ai Comuni

    Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

    Restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento nazionale
Allegati
legge-445-del-9_7_1908.pdf
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Tipo di atto
Provvedimento nazionale

Tipo di atto
Provvedimento interno

Tipo di atto
Provvedimento interno
Allegati
circolare regionale di attuazione (20/PRE del 31.12.1992)
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Tipo di atto
Provvedimento nazionale