L’Inps, con la Circolare nr 95 del 26 maggio 2025, comunica che l’indennità per il mese di congedo parentale è stata elevata dall’attuale 60% all’80% della retribuzione e al contempo l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese sarà anch'essa portata all'80%.
Le principali novità comprendono:
- primo mese: retribuito all'80% (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023)
- secondo mese: elevato all'80% (precedentemente al 60%)
- terzo mese: innalzato al'80% (prima al 30%).
I tre mesi retribuiti potranno essere usufruiti dai genitori singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea.
I successivi mesi di congedo rimangono indennizzati al 30%, mentre l'ultimo mese può non essere retribuito (salvo quanto previsto dalla norma).
Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi. La misura è estesa ai casi di adozione o affidamento.
Per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80% occorre che:
- il genitore sia un lavoratore dipendente
- il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024
- il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025 in poi.
I periodi di congedo parentale devono essere usufruiti entro il sesto anno di vita del/la figlio/a (o entro sei anni dall’ ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento e non oltre il compimento dei 18 anni).
La domanda deve essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale Inps, il Contact center Multicanale al numero verde 803.164 o mediante i patronati.