Riguardo alle detrazioni regionali vigenti a decorrere dal 1/1/2025, devono essere considerati figli a carico solo quelli con un’età inferiore a 30 anni, ad esclusione di quelli con disabilità.
Tra i figli a carico sono inclusi anche i figli conviventi del coniuge deceduto, a condizione che essi convivano con il coniuge superstite.
Le suddette precisazioni derivano dalle modifiche apportate dalla legge nazionale di bilancio per il 2025 (legge n. 207/2024, articolo 1 comma 11) al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, articolo 12). Tali modifiche hanno prodotto gli effetti diretti sulle misure agevolative regionali (previste dalla legge regionale n. 4/2022, articolo 2) sopra descritti.
Restano confermate le ulteriori disposizioni dell’articolo 12 del TUIR alle quali riferirsi per la determinazione della detrazione regionale (ad esempio il limite reddituale per essere considerato a carico, la condizione che la detrazione teorica per ciascun figlio vada riparametrata ai mesi in cui sussistono i requisiti, le regole di ripartizione tra i genitori delle detrazioni per i figli a carico).
Per quanto non esplicitato si rimanda al vigente articolo 12 del TUIR.