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Scheda informativa

Addizionale regionale all'IRPEF

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti

Come si determina, chi è tenuto a pagarla e con quali modalità

L'addizionale regionale all’IRPEF (Imposta regionale sulle persone fisiche) deve essere pagata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo.

Determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF

L'addizionale regionale all’IRPEF è determinata applicando un'aliquota (fissata dalla Regione di residenza) al reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L'addizionale è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni e crediti riconosciuti.

  • Anno d'imposta 2021

Aliquote

Per l'anno d'imposta 2021 l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di reddito sommando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota base (pari all’1,23%):

  • 0,39% per i redditi fino a € 15.000,00: aliquota effettivamente applicata 1,62%;
  • 0,90% per i redditi superiori a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,13%;
  • 1,52% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 55.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,75%;
  • 2,09% per i redditi superiori a e € 55.000,00 e fino a € 75.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,32%;
  • 2,10% per i redditi superiori a € 75.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,33%.
Modalità di calcolo

Le modalità di calcolo per l'anno d'imposta 2021 sono indicate nella seguente tabella.

Detrazioni

Per l'anno d'imposta 2021 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) sono maggiorate delle seguenti detrazioni regionali (teoriche):

  • euro 250,00 per ogni figlio portatore di handicap;
  • euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Per determinare gli importi delle detrazioni effettivamente spettanti si applicano le disposizioni previste per le analoghe agevolazioni nazionali.

 

  • Anni d'imposta dal 2022 al 2025

Aliquote

La legge statale n. 234/2021 ha introdotto a decorrere dall'anno d'imposta 2022 nuovi scaglioni e ridotto il numero degli stessi, portandoli da cinque a quattro.

Si è reso pertanto necessario adeguare la normativa regionale, poiché le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

La Regione ha dunque pubblicato la legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022 con le nuove disposizioni, in base alle quali, per gli anni d'imposta dal 2022 al 2025, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito, applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota base (pari all’1,23%):

  • 0,39% per i redditi fino a € 15.000,00: aliquota effettivamente applicata 1,62%;
  • 0,90% per i redditi superiori a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,13%;
  • 1,52% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,75%;
  • 2,10% per i redditi superiori a e € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,33%.
Modalità di calcolo

Le modalità di calcolo per gli anni d'imposta dal 2022 al 2025 sono indicate nella seguente tabella.

Detrazioni

A partire dall’anno d’imposta 2022 e sino al periodo d'imposta 2025, le detrazioni previste sino al periodo d’imposta 2021 sono state sostituite con le seguenti, come misure a sostegno economico sociale:

  • euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Riguardo alle detrazioni regionali vigenti a decorrere dal 1/1/2025, devono essere considerati figli a carico solo quelli con un’età inferiore a 30 anni, ad esclusione di quelli con disabilità.

Tra i figli a carico sono inclusi anche i figli conviventi del coniuge deceduto, a condizione che essi convivano con il coniuge superstite.

Per determinare gli importi delle detrazioni effettivamente spettanti si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del TUIR.

 

  • Anni d'imposta 2026 e 2027

Aliquote

La legge statale n. 234/2021 ha introdotto a decorrere dall'anno d'imposta 2022 nuovi scaglioni e ridotto il numero degli stessi, portandoli da cinque a quattro.

Si è reso pertanto necessario adeguare la normativa regionale, poiché le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

La Regione ha dunque pubblicato la legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022 con le nuove disposizioni, in base alle quali, per gli anni d'imposta 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito, applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota base (pari all’1,23%):

  • 0,39% per i redditi fino a € 15.000,00: aliquota effettivamente applicata 1,62%;
  • 1,45% per i redditi superiori a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,68%;
  • 2,08% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,31%;
  • 2,10% per i redditi superiori a e € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,33%.
Modalità di calcolo

Le modalità di calcolo per gli anni d'imposta d’imposta 2026  e 2027 sono indicate nella seguente tabella.

Detrazioni

A decorrere dal periodo di imposta 2026, si applicano le seguenti detrazioni:

  • euro 100,00 per i contribuenti con più di due figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • euro 500,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

 

  • Anni d'imposta 2028 e successivi

Aliquote

A decorrere dal periodo di imposta 2028, l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di reddito, applicando le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base (pari all’1,23%):

  • 0,39% per i redditi fino a € 28.000,00: aliquota effettivamente applicata 1,62%;
  • 2,08% per i redditi da € 28.000,00 e fino a € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,31%;
  • 2,10% per i redditi oltre € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,33%.

E’ quanto stabilito dall’art. 1 ter della legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022.

Modalità di calcolo

Le modalità di calcolo per gli anni d'imposta 2028  e successivi sono indicate nella seguente tabella.

Detrazioni

A decorrere dal periodo di imposta 2026, si applicano le seguenti detrazioni:

  • euro 100,00 per i contribuenti con più di due figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • euro 500,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

 

Chi è tenuto a pagare e in quali modalità

Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilato, l'addizionale viene determinata e versata dai sostituti di imposta; l'importo relativo viene trattenuto per un massimo di undici rate a partire dal periodo di pagamento successivo a quello di effettuazione del conguaglio.

Per i redditi diversi da quello da lavoro dipendente, i contribuenti versano direttamente l'addizionale regionale utilizzando il modello di versamento unificato (F24) entro i termini previsti annualmente per il versamento IRPEF. Il codice tributo è 3801.

Le modalità di versamento si differenziano a seconda che il sostituto di imposta sia un soggetto privato o un soggetto pubblico:

  • nel primo caso si utilizzerà il modello F24 ordinario, il codice tributo 3802-3803-3815 ed il codice regione 13;

  • i soggetti pubblici soggetti al regime di tesoreria unica useranno invece il codice tributo 381E;

  • le istituzioni scolastiche utilizzeranno il modello di versamento F24 ordinario con i codici previsti per i soggetti privati.

Rimborsi

Le domande di rimborso devono essere trasmesse, indipendentemente dal periodo di riferimento, all'Agenzia delle Entrate, che provvederà all'istruttoria delle pratiche e all'erogazione dei rimborsi.

 

Contatti

Riferimento
Call center Regione Piemonte
Telefono
numero verde da fisso 800 333 444
da cellulare ed estero 011 08 24 222
Email
irpef@regione.piemonte.it