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Come si determina, chi è tenuto a pagarla e con quali modalità
L'addizionale regionale all’IRPEF (Imposta regionale sulle persone fisiche) deve essere pagata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo.
Determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF
L'addizionale regionale all’IRPEF è determinata applicando un'aliquota (fissata dalla Regione di residenza) al reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L'addizionale è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni e crediti riconosciuti.
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Anno d'imposta 2021
- Aliquote
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Per l'anno d'imposta 2021 l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di reddito sommando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota base (pari all’1,23%):
- 0,39% per i redditi fino a € 15.000,00: aliquota effettivamente applicata 1,62%;
- 0,90% per i redditi superiori a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,13%;
- 1,52% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 55.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,75%;
- 2,09% per i redditi superiori a e € 55.000,00 e fino a € 75.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,32%;
- 2,10% per i redditi superiori a € 75.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,33%.
- Modalità di calcolo
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Le modalità di calcolo per l'anno d'imposta 2021 sono indicate nella seguente tabella.
- Detrazioni
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Per l'anno d'imposta 2021 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) sono maggiorate delle seguenti detrazioni regionali (teoriche):
- euro 250,00 per ogni figlio portatore di handicap;
- euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
Per determinare gli importi delle detrazioni effettivamente spettanti si applicano le disposizioni previste per le analoghe agevolazioni nazionali.
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Anno d'imposta 2022 e successivi
- Aliquote
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La legge statale n. 234/2021 ha introdotto a decorrere dall'anno d'imposta 2022 nuovi scaglioni e ridotto il numero degli stessi, portandoli da cinque a quattro.
Si è reso pertanto necessario adeguare la normativa regionale, poiché le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
La Regione ha dunque pubblicato la legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022 con le nuove disposizioni, in base alle quali, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito, applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota base (pari all’1,23%):
- 0,39% per i redditi fino a € 15.000,00: aliquota effettivamente applicata 1,62%;
- 0,90% per i redditi superiori a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,13%;
- 1,52% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,75%;
- 2,10% per i redditi superiori a e € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,33%.
- Modalità di calcolo
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Le modalità di calcolo per l’anno d’imposta 2022 sono indicate nella seguente tabella.
- Detrazioni
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A partire dall’anno d’imposta 2022, le detrazioni previste sino al periodo d’imposta 2021 sono state sostituite con le seguenti, come misure a sostegno economico sociale:
- euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
Per determinare gli importi delle detrazioni effettivamente spettanti si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del TUIR.
Per approfondimenti vedere: "Detrazioni di sostegno economico sociale a favore delle famiglie".
Chi è tenuto a pagare e in quali modalità
Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilato, l'addizionale viene determinata e versata dai sostituti di imposta; l'importo relativo viene trattenuto per un massimo di undici rate a partire dal periodo di pagamento successivo a quello di effettuazione del conguaglio.
Per i redditi diversi da quello da lavoro dipendente, i contribuenti versano direttamente l'addizionale regionale utilizzando il modello di versamento unificato (F24) entro i termini previsti annualmente per il versamento IRPEF. Il codice tributo è 3801.
Le modalità di versamento si differenziano a seconda che il sostituto di imposta sia un soggetto privato o un soggetto pubblico:
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nel primo caso si utilizzerà il modello F24 ordinario, il codice tributo 3802-3803-3815 ed il codice regione 13;
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i soggetti pubblici soggetti al regime di tesoreria unica useranno invece il codice tributo 381E;
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le istituzioni scolastiche utilizzeranno il modello di versamento F24 ordinario con i codici previsti per i soggetti privati.
Rimborsi
Le domande di rimborso devono essere trasmesse, indipendentemente dal periodo di riferimento, all'Agenzia delle Entrate, che provvederà all'istruttoria delle pratiche e all'erogazione dei rimborsi.
Contatti
- Riferimento
- Call center Regione Piemonte
- Telefono
- numero verde da fisso 800 333 444
- da cellulare ed estero 011 08 24 222