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Scheda informativa

Addizionale regionale all'IRPEF

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti

Come si determina, chi è tenuto a pagarla e con quali modalità

L'addizionale regionale all’IRPEF (Imposta regionale sulle persone fisiche) deve essere pagata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo.

Determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF

L'addizionale regionale all’IRPEF è determinata applicando un'aliquota (fissata dalla Regione di residenza) al reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L'addizionale è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni e crediti riconosciuti.

  • Anno d'imposta 2021

Aliquote

Per l'anno d'imposta 2021 l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di reddito sommando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota base (pari all’1,23%):

  • 0,39% per i redditi fino a € 15.000,00: aliquota effettivamente applicata 1,62%;
  • 0,90% per i redditi superiori a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,13%;
  • 1,52% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 55.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,75%;
  • 2,09% per i redditi superiori a e € 55.000,00 e fino a € 75.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,32%;
  • 2,10% per i redditi superiori a € 75.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,33%.
Modalità di calcolo

Le modalità di calcolo per l'anno d'imposta 2021 sono indicate nella seguente tabella.

Detrazioni

Per l'anno d'imposta 2021 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) sono maggiorate delle seguenti detrazioni regionali (teoriche):

  • euro 250,00 per ogni figlio portatore di handicap;
  • euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Per determinare gli importi delle detrazioni effettivamente spettanti si applicano le disposizioni previste per le analoghe agevolazioni nazionali.

 

  • Anno d'imposta 2022 e successivi

Aliquote

La legge statale n. 234/2021 ha introdotto a decorrere dall'anno d'imposta 2022 nuovi scaglioni e ridotto il numero degli stessi, portandoli da cinque a quattro.

Si è reso pertanto necessario adeguare la normativa regionale, poiché le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

La Regione ha dunque pubblicato la legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022 con le nuove disposizioni, in base alle quali, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito, applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota base (pari all’1,23%):

  • 0,39% per i redditi fino a € 15.000,00: aliquota effettivamente applicata 1,62%;
  • 0,90% per i redditi superiori a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,13%;
  • 1,52% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,75%;
  • 2,10% per i redditi superiori a e € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,33%.
Modalità di calcolo

Le modalità di calcolo per l’anno d’imposta 2022 sono indicate nella seguente tabella.

Detrazioni

A partire dall’anno d’imposta 2022, le detrazioni previste sino al periodo d’imposta 2021 sono state sostituite con le seguenti, come misure a sostegno economico sociale:

  • euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Per determinare gli importi delle detrazioni effettivamente spettanti si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del TUIR.

 

Chi è tenuto a pagare e in quali modalità

Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilato, l'addizionale viene determinata e versata dai sostituti di imposta; l'importo relativo viene trattenuto per un massimo di undici rate a partire dal periodo di pagamento successivo a quello di effettuazione del conguaglio.

Per i redditi diversi da quello da lavoro dipendente, i contribuenti versano direttamente l'addizionale regionale utilizzando il modello di versamento unificato (F24) entro i termini previsti annualmente per il versamento IRPEF. Il codice tributo è 3801.

Le modalità di versamento si differenziano a seconda che il sostituto di imposta sia un soggetto privato o un soggetto pubblico:

  • nel primo caso si utilizzerà il modello F24 ordinario, il codice tributo 3802-3803-3815 ed il codice regione 13;

  • i soggetti pubblici soggetti al regime di tesoreria unica useranno invece il codice tributo 381E;

  • le istituzioni scolastiche utilizzeranno il modello di versamento F24 ordinario con i codici previsti per i soggetti privati.

Rimborsi

Le domande di rimborso devono essere trasmesse, indipendentemente dal periodo di riferimento, all'Agenzia delle Entrate, che provvederà all'istruttoria delle pratiche e all'erogazione dei rimborsi.

 

Contatti

Riferimento
Call center Regione Piemonte
Telefono
numero verde da fisso 800 333 444
da cellulare ed estero 011 08 24 222
Email
irpef@regione.piemonte.it