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Scheda informativa

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Tutte le informazioni

Rivolto a
Cittadini
Terzo settore

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore ha sostituito i previgenti registri regionali che non sono più attivi.

Con il decreto n. 106 del 15 settembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese ha definito le procedure per l’iscrizione nel Registro.

Linee guida per l’iscrizione e la permanenza nel RUNTS

Il documento nasce dall’’esigenza di fornire alcune puntualizzazioni per agevolare gli Enti all’utilizzo della piattaforma ministeriale, sia in fase di prima iscrizione sia in fase di mantenimento della stessa.

Si ricorda che tutte le istanze, le richieste, i depositi, gli aggiornamenti, le comunicazioni da parte degli enti devono essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche.

Scarica le Linee Guida

Nuove iscrizioni

Dal 24 febbraio 2022, gli enti possono presentare istanza di iscrizione al Runts esclusivamente in via telematica.

Per accedere al Runts sono necessari:

  • Autenticazione credenziali Spid o Cie del Legale rappresentante dell’Ente
  • Indirizzo Pec dell’ente
  • Firma digitale di tipo Cades

L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

  • atto costitutivo;
  • statuto vigente;
  • ultimi due bilanci consuntivi approvati e relativi verbali assembleari , se l’ente è costituito da più di due anni; ultimo bilancio consuntivo approvato e relativo verbale assembleare se l’ente è costituito da almeno un anno;
  • distinta prodotta dal sistema sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Lo statuto deve riportare gli estremi di registrazione all’Agenzia delle Entrate

L’Ente che intenda acquisire la personalità giuridica (in questo caso l’istanza dovrà essere presentata dal Notaio) dovrà allegare la documentazione attestante la consistenza del patrimonio (art, 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore e art. 16 del D.M. n. 106/2020).

L’Ente che intenda presentare istanza per il tramite del Rappresentante Legale della rete associativa cui aderisce, dovrà allegare, in aggiunta alla documentazione anzidetta:

  • mandato rilasciato alla rete associativa;
  • attestazione di adesione alla rete associativa sottoscritta dal rappresentante legale di quest’ultima.

Gli allegati dovranno essere in formato pdf/A .

Variazioni

Le istanze devono essere presentate sulla piattaforma Runts dal legale rappresentante o da uno dei consiglieri entro 30 giorni dall’approvazione.

Organo di controllo: deve essere nominato al superamento dei limiti di cui all’art. 30 del D.lgs 117/2017. Tutti i componenti devono essere inseriti nel portale allegando le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui all’ art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Organo di revisione: deve essere nominato al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. Tutti i componenti devono essere inseriti nel portale allegando le dichiaraizoni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui all’ art. 31 del D.Lgs. 17/2017.

Cancellazioni

La cancellazione degli enti dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è disciplinata dagli articoli 48, 49 e 50 del Codice del Terzo Settore (C.T.S.), oltre che dagli articoli 23, 24 e 25 del Decreto Ministeriale n. 106/2020.

POSSIBILI CASISTICHE (art. 23 del decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o decreto Runts) che possono portare alla cancellazione dell’ente dal Registro Unico:

  • Istanza motivata da parte dell’ente, che intende rinunciare all'iscrizione al RUNTS, ma continuare a operare ai sensi del codice civile, senza sciogliersi:
    • occorre depositare sul RUNTS la delibera dell’organo competente dell’ente e procedere alla richiesta di cancellazione dal registro.
  • Scioglimento ed estinzione dell’ente:
    •  richiedere il parere all'Ufficio RUNTS sulla devoluzione del patrimonio residuo prima di farlo, attraverso la piattaforma, o inviando una mail ai funzionari regionali referenti;
    • depositare sul portale RUNTS la richiesta di cancellazione allegando il verbale di scioglimento, il bilancio finale di liquidazione e il parere positivo rilasciato dall'Ufficio RUNTS;
    • per gli enti dotati di personalità giuridica, oltre ai predetti documenti, occorre che la richiesta di scioglimento sia presentata dal notaio.
5 x 1000

Tutte le informazioni per accedere al contributo del cinque per mille, sono reperibili alla seguente pagina del sito del Ministero delle Politiche Sociali:

Cinque per Mille

Bilancio

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio utilizzando gli schemi predefiniti disposti dal decreto ministeriale 5 marzo del 2020 e hanno l’obbligo di depositarlo telematicamente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) entro il 30 giugno di ogni anno.

Informazioni di dettaglio nella scheda informativa dedicata: