- Rivolto a
- Terzo settore
Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio utilizzando gli schemi predefiniti disposti dal decreto ministeriale 5 marzo del 2020 e hanno l’obbligo di depositarlo telematicamente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) entro il 30 giugno di ogni anno.
- Indicazioni per la redazione dei bilanci
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L’art.13, c.2 del D. Lgs. 117/2017, fissa il limite in 220.000 euro di entrate annuali.
- Entrate annuali pari o superiori a 220.000 euro, dovrà redigere un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (Modelli A, B e C del decreto ministeriale 5 marzo 2020);
- Se invece le entrate annuali sono state inferiori a 220.000 euro l’ente potrà limitarsi a redigere il bilancio sullo schema del rendiconto per cassa (Modello D)
- Gli Enti che superano i 220.000 euro hanno l’obbligo di depositare la relazione di missione (art. 13 comma 1 del D.lgs.117/2017). I modelli sono consultabili al seguente link che rimanda al Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020:
- Gli ETS con proventi superiori a 1 milione di euro sono tenuti a redigere e depositare sul portale Runts il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”
- Gli enti che effettuano raccolte pubbliche occasionali di fondi devono inserire all'interno del bilancio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, in occasione delle quali è stata effettuata la raccolta pubblica di fondi; detto rendiconto specifico deve essere accompagnato da una relazione illustrativa.
Formato allegati:
Gli allegati devono rispettare il formato PDF/A e non essere firmati digitalmente. La dimensione massima consentita di ciascun documento è di 8 MB.
- Presentazione istanza di deposito del bilancio
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Possono presentare l’istanza:
- il legale rappresentante dell’ETS ;
- il legale rappresentante della rete associativa cui l’ente aderisce;
- uno o più amministratori dell’ETS (membri del consiglio direttivo ed eventuali componenti dell’organo di controllo);
- un professionista iscritto all’ordine dei commercialisti.
Quando l'istanza di deposito bilancio è effettuata dal legale rappresentante o da un membro del consiglio direttivo o dell'organo di controllo (in possesso di SPID e firma digitale personale) occorre selezionare il campo "Soggetto legittimato al deposito".
L'istanza di deposito del bilancio può essere effettuata anche dal commercialista di fiducia dell'Ente, selezionando nel campo "In qualità di" l'opportuna opzione. In tal caso sarà necessario compilare nel sottostante campo "Note" alcune informazioni riguardanti l'iscrizione del commercialista all'Ordine
- Variazioni
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Le istanze devono essere presentate dal legale rappresentante o da uno dei consiglieri entro 30 giorni dall’approvazione.
Organo di controllo: deve essere nominato al superamento dei limiti di cui all’art. 30 del D.lgs 117/2017. Tutti i componenti devono essere inseriti nel portale allegando le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui all’ art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
Organo di revisione: deve essere nominato al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. Tutti i componenti devono essere inseriti nel portale allegando le dichiaraizoni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui all’ art. 31 del D.Lgs. 17/2017.