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Cos'è e cosa prevede un provvedimento di esproprio, competenze della Regione e FAQ di approfondimento.

L’esproprio è un provvedimento che si utilizza quando è necessario acquisire la proprietà di beni immobili, o altri diritti sugli stessi immobili, per realizzare un'opera pubblica o un'opera privata di pubblica utilità. Per il perseguimento dell'interesse generale viene sacrificato il diritto del proprietario dell’area o dell'immobile, a fronte del pagamento di un indennizzo.

L'amministrazione che realizza l'opera pubblica o di pubblica utilità emana gli atti espropriativi. Per le opere private di pubblica utilità, le procedure espropriative spettano all'ente che dichiara la pubblica utilità dell'opera.

La Costituzione prevede al comma 3 dell’art. 42 che: “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”.

L'art. 834 del codice civile stabilisce che “... nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità”. 

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” ha unificato le norme relative all'espropriazione per pubblica utilità regolamentando le procedure da adottare, i diritti delle parti interessate e le modalità di valutazione delle indennità.

In materia di espropriazione per pubblica utilità sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

  • dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, espropriazione per pubblica utilità nonché occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza regionale ai sensi dell’art. 66 della l.r. 44 del 26 aprile 2000;
  • decreto di espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
  • decreto di occupazione temporanea di immobili ai fini della corretta esecuzione di opere di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
  • nomina dei tecnici incaricati della determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi del comma 3 art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
  • autorizzazione al pagamento dell'indennità depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Tesoreria dello Stato, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
  • ricezione delle comunicazioni periodiche sulle procedure di espropriazione, cui sono tenuti gli Enti esproprianti ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
  • ricezione e pubblicazione dei valori agricoli medi sul Bollettino Ufficiale della Regione  ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 5 del 18 febbraio 2002.