FAQ - Espropri

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Il D.P.R.  8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” ha unificato le norme relative all'espropriazione per pubblica utilità regolamentando le procedure da adottare, i diritti delle parti interessate e le modalità di valutazione delle indennità.

In base al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 l'espropriazione per pubblica utilità si sviluppa in quattro fasi distinte:

  1. Il vincolo preordinato all’esproprio che costituisce il presupposto necessario per l’emanazione del decreto di espropriazione e può sorgere anche da atti di amministrazione concertata (conferenze di servizi, accordi di programma). Il vincolo preordinato all’esproprio dura cinque anni ed è reiterabile.
  2. La dichiarazione di pubblica utilità che è espressa con l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, con l’approvazione di uno strumento urbanistico o con il rilascio di un provvedimento al quale la legge attribuisce tale effetto.
  3. La determinazione dell’indennità di esproprio che è quantificata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.
  4. Il decreto di esproprio che dispone il passaggio di proprietà dell'immobile, ed è condizionato alla sua "esecuzione" che avviene con il verbale di immissione in possesso dei beni espropriati.

Il vincolo preordinato all’esproprio costituisce il presupposto necessario per l’emanazione del decreto di espropriazione e viene apposto su un bene a seguito dell’approvazione di un piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. 

Il vincolo preordinato all'esproprio può anche essere disposto su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

La dichiarazione di pubblica utilità è l’atto con il quale viene dichiarata l’utilità pubblica di un opera ed è disposta con  il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero con l’approvazione di uno strumento urbanistico o con il rilascio di un provvedimento al quale la legge attribuisce tale effetto.

L’indennità di esproprio è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.

L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. 

Viene prevista inoltre una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata.

Il decreto di espropriazione dispone il passaggio del diritto di proprietà o del diritto oggetto dell’espropriazione sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso delle aree.

Il contenuto del decreto di espropriazione indica quale sia l’indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario e successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.