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1) Quali sono le norme nazionali in materia di espropriazione per pubblica utilità?
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” ha unificato le norme relative all'espropriazione per pubblica utilità regolamentando le procedure da adottare, i diritti delle parti interessate e le modalità di valutazione delle indennità.
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2) Quali sono le fasi del procedimento di espropriazione?
In base al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 l'espropriazione per pubblica utilità si sviluppa in quattro fasi distinte:
- Il vincolo preordinato all’esproprio che costituisce il presupposto necessario per l’emanazione del decreto di espropriazione e può sorgere anche da atti di amministrazione concertata (conferenze di servizi, accordi di programma). Il vincolo preordinato all’esproprio dura cinque anni ed è reiterabile.
- La dichiarazione di pubblica utilità che è espressa con l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, con l’approvazione di uno strumento urbanistico o con il rilascio di un provvedimento al quale la legge attribuisce tale effetto.
- La determinazione dell’indennità di esproprio che è quantificata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.
- Il decreto di esproprio che dispone il passaggio di proprietà dell'immobile, ed è condizionato alla sua "esecuzione" che avviene con il verbale di immissione in possesso dei beni espropriati.
3) Cosa si intende per vincolo preordinato all’esproprio?
Il vincolo preordinato all’esproprio costituisce il presupposto necessario per l’emanazione del decreto di espropriazione e viene apposto su un bene a seguito dell’approvazione di un piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
Il vincolo preordinato all'esproprio può anche essere disposto su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.
4) Cosa rappresenta la dichiarazione di pubblica utilità?
La dichiarazione di pubblica utilità è l’atto con il quale viene dichiarata l’utilità pubblica di un opera ed è disposta con il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero con l’approvazione di uno strumento urbanistico o con il rilascio di un provvedimento al quale la legge attribuisce tale effetto.
5) Come viene determinata l’indennità di esproprio?
L’indennità di esproprio è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.
6) A chi spetta l’indennità di esproprio?
L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore.
Viene prevista inoltre una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata.
7) Cos’è il decreto di espropriazione?
Il decreto di espropriazione dispone il passaggio del diritto di proprietà o del diritto oggetto dell’espropriazione sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso delle aree.
Il contenuto del decreto di espropriazione indica quale sia l’indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario e successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
8) Cosa sono le "servitù coattive"?
Il diritto di servitù rientra nella categoria dei diritti reali di godimento su cosa altrui (iura in re aliena).
La servitù costituisce "un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (art. 1027 del c.c.).
Il "peso" è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario del fondo dominante.
La servitù comprende le facoltà accessorie indispensabili per il suo esercizio (art. 1064 del c.c.).
Un carattere proprio delle servitù è che esse non consistono mai in un fare o in un dare, ma solo in un non fare o in un sopportare che altri faccia. L'art. 1030 del c.c. fa salve però le prestazioni accessorie alle servitù, consistenti in un fare o in un dare che il contratto o la legge impone al proprietario del fondo servente, con funzione strumentale rispetto all'esercizio della servitù.
Si parla di servitù coattiva quando una servitù può essere costituita a prescindere dalla volontà di chi è proprietario del fondo che ne sarà gravato.
E' l'ordinamento a prevedere i casi in cui è possibile la costituzione di una servitù a carico di un fondo vicino, al fine di soddisfare un'esigenza che ha un rilievo generale o pubblico, per cui l'utilità corrisponde al concetto di "necessità" della servitù, nella misura stabilita dal legislatore in modo determinato e specifico.
Le servitù coattive infatti - non si costituiscono con il mero verificarsi dei presupposti di fatto che le rendono necessarie ex lege - ma è sempre necessario un apposito atto costitutivo teso a dar vita al diritto in attuazione del precetto di legge.
Nei casi specialmente determinati dalla legge - la servitù coattiva può essere costituita con un atto (provvedimento) dell'autorità amministrativa - ai sensi dell’ art. 1032, comma 2 del c.c..
Pertanto l’ asservimento coattivo è un provvedimento che si utilizza quando è necessario acquisire altri diritti diversi da quello di proprietà dei beni immobili necessari per realizzare un'opera pubblica o un'opera privata di pubblica utilità. Per il perseguimento dell'interesse generale viene sacrificato il diritto del proprietario di utilizzare l’area o l'immobile sia pure a fronte del pagamento di un indennizzo.
L'amministrazione che realizza l'opera pubblica o di pubblica utilità emana gli atti della procedura di asservimento coattivo. Per le opere private di pubblica utilità, tale procedura spettano all'Ente pubblico che dichiara la pubblica utilità dell'opera.
Il decreto di asservimento coattivo dispone la limitazione del diritto di proprietà sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso delle aree.
Il contenuto del decreto di asservimento coattivo indica quale sia l’indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario e successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
9) Per quali opere pubbliche e/o di pubblica utilità viene utilizzata la procedura di asservimento coattivo anziché l’espropriazione?
Un diritto alla costituzione coattiva delle servitù era stato previsto già nel Codice Civile del 1942 - che è attualmente vigente - per una serie di opere:
- acquedotto - artt. da 1033 a 1041 - 1049 e 1050,
- fognatura (scarico coattivo) - artt. da 1043 a 1046,
- passaggio carrabile e/o pedonale - artt. da 1051 a 1053,
- elettrodotto - art. 1056,
- teleferiche (oggi anche Funivie e seggiovie) - art.1057.
Successivamente si sono aggiunti:
- gasdotti - D.lgs 164/2000 e s.m.i.,
- oleodotti - L. 136/1953 e s.m.i..
In tutti questi casi - espressamente previsti dalla legge - la servitù coattiva viene costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa (provvedimento che assume carattere analogo all'espropriazione per pubblica utilità).
Queste opere pubbliche occupano i terreni solo in minima parte (tranne le strade di accesso) perché sono sotterranee (acquedotti, fognature, oleodotti e gasdotti) con pozzetti d’ispezione oppure aeree (elettrodotti e funivie) con i tralicci.
I terreni soggetti a servitù coattiva restano di proprietà privata e possono essere utilizzati ai fini agricoli, anche se devono sempre essere consentite la manutenzione dell’infrastruttura e la riparazione degli eventuali guasti.
10) Quali sono le funzioni amministrative della regione in materia di asservimenti coattivi?
In materia di asservimento coattivo per pubblica utilità sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
- apposizione del vincolo preordinato all’esproprio che costituisce il presupposto necessario per l’emanazione del decreto di asservimento inamovibile e può sorgere anche da atti di amministrazione concertata (conferenze di servizi, accordi di programma);
- approvazione progetti, dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere e dei lavori di competenza regionale di cui all’ art. 66 della l.r. 44/2000 e s.m.i.;
- decreto di asservimento coattivo (imposizione servitù) degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 23, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (oleodotti, gasdotti e linee elettriche);
- decreto di occupazione temporanea di immobili ai fini della corretta esecuzione di opere di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per altri tipi di opere pubbliche/di pubblica utilità;
- nomina dei tecnici incaricati della determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi del comma 3 art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- autorizzazione al pagamento dell'indennità depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Tesoreria dello Stato, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
11) Cosa sono le fasce di servitù o fasce di rispetto?
Le fasce di rispetto sono aree specifiche in prossimità di beni pubblici o di interesse pubblico dove sono imposti vincoli che vietano o limitano fortemente l’edificazione.
Le fasce di rispetto possono essere considerate sia come zone fisiche che come norme legali che limitano i diritti di proprietà, in particolare il diritto di costruire.
Nel caso delle servitù coattive la fascia di rispetto serve soprattutto a:
- consentire la costruzione, il regolare funzionamento e/o l’ ammodernamento dell’ infrastruttura pubblica (acquedotto fognatura gasdotto ecc.);
- tutelare la sicurezza pubblica in caso di guasti, incidenti o eventi naturali (gasdotti, oleodotti, elettrodotti, funivie, ecc.);
- tutelare l’ ambiente (inquinamento ellettromagnetico delle linee elettriche aeree);
- tutelare il patrimonio culturale.
La violazione dei vincoli imposti dalla presenza delle fasce di rispetto comporta diverse conseguenze legali e sanzioni penali ed amministrative.
12) Quali vincoli impongono le fasce di servitù o fasce di rispetto?
A) Riguardo agli elettrodotti i principali vincoli sono:
- i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all’elettrodotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Società elettrica che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- resta esclusa per il proprietario la possibilità di chiedere lo spostamento della linea qualora gli immobili interessati diventino aree edificabili;
- il mantenimento di una fascia di rispetto preclusa a coltivazioni arboree d’alto fusto larga fino ad un massimo di 30,00 ml. per parte asse linea elettrica, garantendo così l’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza;
- la facoltà, per la Società elettrica, di accedere agli immobili sottoposti ad asservimento inamovibile ai sensi del precedente punto 1) del presente provvedimento , anche tramite le sue imprese appaltatrici, nonché di utilizzare le porzioni dei predetti terreni necessarie all’esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione;
- la facoltà, per la Società elettrica, di cambiare o modificare o aumentare il numero delle apparecchiature e/o la sezione dei cavi e dei loro accessori;
- il diritto della Società elettrica al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- il legname abbattuto durante i lavori di costruzione/manutenzione dell’impianto resta a disposizione delle Ditte proprietarie;
- le Ditte proprietarie potranno proseguire le coltivazioni normali e consuetudinarie compatibilmente con l’esercizio e la manutenzione e/o riparazione dell’elettrodotto;
- il divieto, per le Ditte proprietarie, di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante i lavori di costruzione degli impianti, nonché in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno liquidati a lavori ultimati a chi di ragione a cura della Società elettrica.
B) Riguardo ai metanodotti e oleodotti i principali vincoli sono:
- lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di tubazioni trasportanti idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per la protezione elettrica, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- la realizzazione di manufatti accessori fuori terra, insistenti su alcuni dei terreni interessati,
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di quanto stabilito dal provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
- l’obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazioni della profondità di posa della tubazione;
- il diritto della Società Distributrice del gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Società Distributrice del gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
- restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
C) Riguardo ad acquedotti, fognature e funivie/sciovie i vincoli imposti si possono così riassumere:
- il diritto di far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell’infrastruttura stessa;
- l’obbligo di usare le aree asservite compatibilmente con la presenza dell’infrastruttura ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opere di qualunque genere e a non praticare attività che possano comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita;
- l’obbligo di non mettere a dimora o lasciare crescere piante arboree ed a non erigere manufatti e costruzioni di qualunque genere, nonché collocare condutture interrate nelle aree asservite senza avere ottenuto specifico assenso dell’ Ente proprietario.