Ricorso giurisdizionale

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Il ricorso giurisdizionale deve essere proposto, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, alla corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio.
E’ competente per territorio la corte di giustizia tributaria di primo grado del luogo in cui hanno sede l’ente impositore (in questo caso la Regione) o il concessionario della riscossione.

La notifica del ricorso all’ente impositore o al concessionario deve avvenire a mezzo PEC (art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92) secondo le disposizioni relative al processo tributario telematico (PTT).

L’obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000 euro. In tale ipotesi, le notificazioni si possono fare:

  • a mezzo ufficiale giudiziario (secondo le norme degli articoli 137 c.p.c. e seguenti);
  • con spedizione postale (in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) all'ente impositore che ha emanato l'atto;
  • mediante consegna diretta da parte del ricorrente all'ufficio impositore (presso la segreteria del Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo, piazza Piemonte 1,Torino).

Entro i trenta giorni successivi (o, se l’importo non supera i 50.000 euro, entro i trenta giorni successivi al decorso del termine di novanta giorni previsto dalla legge per l’esame del reclamo-mediazione che la presentazione del ricorso automaticamente produce) il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando in via telematica o, per chi non si avvale dell’assistenza di un professionista nella segreteria della corte di giustizia competente, l’originale del ricorso notificato tramite l’ufficiale giudiziario o copia del ricorso spedito per posta o consegnato direttamente o spedito via posta elettronica certificata insieme alla fotocopia della ricevuta di deposito o della ricevuta della raccomandata o della PEC.

Dal 7 luglio 2011 è stato introdotto il contributo unificato nell’ambito del processo tributario per tutti gli atti processuali. L’importo del contributo varia da un minimo di 30 euro per le controversie di valore sino a euro 2.582,28 ad un massimo di 1.500 euro per le controversie di valore superiore a 200.000 euro. Per quanto riguarda le modalità di pagamento sono previste tre alternative:

  1. modello F 23;
  2. apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato;
  3. contrassegno acquistato presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati (tabaccai).

Si può presentare ricorso contro:

  • gli avvisi di accertamento (non contro i preavvisi);
  • le cartelle e le ingiunzioni di pagamento (se non sono state precedute da un avviso di accertamento);
  • i provvedimenti di diniego di rimborso o restituzione;
  • i provvedimenti di diniego di esenzione.

Contro le cartelle e le ingiunzioni di pagamento che siano state precedute da un avviso di accertamento il ricorso può essere presentato solo per vizi propri di queste ultime, deve essere presentato al concessionario della riscossione che le ha notificate e la corte di giustizia competente è quella dove ha sede il concessionario stesso (ad esempio, per le ingiunzioni di pagamento notificate dalla Soris S.p.A., è sempre quella di Torino). Gli indirizzi e i recapiti di tutte le commissioni tributarie sono sul sito www.giustizia-tributaria.it alla pagina strutture periferiche.
La presentazione del ricorso non sospende i termini di riscossione: per ottenere la sospensione dei termini di riscossione occorre presentare specifica domanda alla corte di giustizia (anche nello stesso ricorso) che deciderà se disporla o meno.