Ricorso giurisdizionale

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Il ricorso giurisdizionale deve essere proposto, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.
E’ competente per territorio la commissione tributaria provinciale del luogo in cui hanno sede l’ente impositore (in questo caso la Regione) o il concessionario della riscossione.

Il ricorso si notifica all’ente impositore o al concessionario, mediante ufficiale giudiziario a mezzo posta (la spedizione deve essere fatta in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento) o direttamente all’ufficio dell’ente impositore o del concessionario, mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, o via posta elettronica certificata.

Entro i trenta giorni successivi (o, se l’importo non supera i 50 mila euro, entro i trenta giorni successivi al decorso del termine di novanta giorni previsto dalla legge per l’esame del reclamo-mediazione che la presentazione del ricorso automaticamente produce), il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando, in via telematica o, per chi non si avvale dell’assistenza di un professionista, nella segreteria della commissione tributaria competente, l’originale del ricorso notificato tramite l’ufficiale giudiziario o copia del ricorso spedito per posta o consegnato direttamente o spedito via posta elettronica certificata insieme alla fotocopia della ricevuta di deposito o della ricevuta della raccomandata o della PEC.
Insieme al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, che deve contenere l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato e tutti i documenti che intende far conoscere alla commissione a sostegno delle proprie ragioni. Il deposito può essere fatto da chi non si avvale dell’assistenza di un professionista sia personalmente, sia a mezzo posta, spedendo il ricorso ed il fascicolo in plico raccomandato senza busta.

Il ricorrente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato (avvocato, commercialista, ragioniere, perito commerciale). Tuttavia, per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro, il ricorrente può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica.
Il valore della controversia è dato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni; se la controversia è relativa alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste.

Sarà la segreteria della commissione ad avvisare, a mezzo posta ed almeno trenta giorni prima, della data di trattazione del ricorso.

Normalmente i ricorsi vengono trattati in camera di consiglio: in questo caso, non ci si deve presentare.
Se si desidera che il ricorso venga trattato in pubblica udienza, occorre chiederlo o nel ricorso stesso o mediante apposita istanza da depositare presso la segreteria della commissione e notificare alle altre parti almeno dieci giorni liberi prima della data di trattazione. In questo caso caso ci si deve presentare per la discussione nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di trattazione.

Dal 7 luglio 2011 è stato introdotto il contributo unificato nell’ambito del processo tributario per tutti gli atti processuali. L’importo del contributo varia da un minimo di 30 euro per le controversie di valore sino a euro 2.582,28 ad un massimo di 1.500 euro per le controversie di valore superiore a 200.000 euro. Per quanto riguarda le modalità di pagamento sono previste tre alternative: a) modello F 23; b) apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato; c) contrassegno acquistato presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati (tabaccai).

Si può presentare ricorso contro gli avvisi di accertamento (non contro i preavvisi), le cartelle e le ingiunzioni di pagamento (se non sono state precedute da un avviso di accertamento), i provvedimenti di diniego di rimborso o restituzione, i provvedimenti di diniego di esenzione. In questo caso il ricorso va consegnato alla Regione, presentandosi direttamente alla segreteria del Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo, corso Regina Margherita 153 Bis o spedendolo a: Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo, corso Regina Margherita 153 Bis, 10122 Torino, e la commissione competente è quella di Torino (strada antica di Collegno 259, 10146 Torino). Contro le cartelle e le ingiunzioni di pagamento che siano state precedute da un avviso di accertamento il ricorso può essere presentato solo per vizi propri di queste ultime, deve essere presentato al concessionario della riscossione che le ha notificate e la commissione competente è quella dove ha sede il concessionario stesso (ad esempio, per le ingiunzioni di pagamento notificate dalla Soris S.p.A., è sempre quella di Torino). Gli indirizzi e i recapiti di tutte le commissioni tributarie sono sul sito www.giustizia-tributaria.it alla pagina strutture periferiche.
La presentazione del ricorso non sospende i termini di riscossione: per ottenere la sospensione dei termini di riscossione occorre presentare specifica domanda alla commissione tributaria provinciale (anche nello stesso ricorso) che deciderà se disporla o meno.