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- Terzo settore
Categorie di autoveicoli che godono dell'esenzione dal bollo auto
L'esenzione dalla tassa automobilistica è prevista per le seguenti categorie predeterminate di autoveicoli:
- Autovetture di categoria euro 6 e superiori
- Auto destinate alle persone con disabilità
- Autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica
- Veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento
- Veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile
- Autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento
- Autobus adibiti a trasporto pubblico di linea e a decorrere dall'anno di imposta 2025 i veicoli che sono adibiti al trasporto scolastico di proprietà degli enti locali
Questa destinazione d'uso si deduce unicamente da quanto riportato sulla carta di circolazione. Questo comporta che se un autobus, originariamente destinato al trasporto di persone nell'ambito di un servizio occasionale e sporadico, viene successivamente adibito alla prestazione di un collegamento caratterizzato da elementi di costanza e continuità, questo dovrà essere riportato sul documento e viceversa. - Autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)
- Veicoli per il carico, scarico e la compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora siano scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con le stesse caratteristiche, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile
Per avere diritto all'esenzione è necessario che nel libretto di circolazione sia indicato che il veicolo è adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani ovvero idoneo o attrezzato per lo spurgo dei pozzi neri; in tal caso non è necessario presentare documentazione in quanto l'agevolazione viene inserita d'ufficio in automatico. Nel caso degli scarrabili, e in tutti quei casi in cui nel libretto questa dicitura non compaia, è necessario presentare un'autocertificazione in cui si dichiara che il mezzo viene utilizzato esclusivamente per il trasporto di rifiuti solidi urbani e ci s'impegna a far inserire nel libretto tale utilizzo. Nel caso di mezzo in leasing, è necessario che il veicolo sia intestato (come risultante dalla carta di circolazione o da certificato di proprietà) alla sede locale piemontese e non alla sede legale della società di leasing.
La Regione Piemonte prenderà visione della documentazione e provvederà all'inserimento dell'esenzione dal pagamento della tassa dei veicoli che hanno diritto a questa agevolazione senza inviare alcuna documentazione agli interessati.
La Regione risponderà esclusivamente se la domanda presentata dal contribuente non dovesse essere accolta.
Ogni eventuale variazione (nuove acquisizioni, perdita di possesso, variazioni della ragione sociale, ecc.) successiva all'invio della domanda di esenzione, deve essere comunicata alla Regione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. - Veicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (gpl)
- Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gas metano o gpl sin dall'origine
Questi veicoli godono dell'esenzione permanente ("a vita"). - Veicoli ibridi benzina/elettrico (con potenza complessiva non superiore ai 100 kw)
- Veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025: l'esenzione è quinquennale e vale per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per questi veicoli scatta l'obbligo di pagamento: la tassa è calcolata in base alla tariffa di € 2,58 per kw per i veicoli con potenza inferiore ai 53 kw e di € 2,73 per i veicoli con potenza da 54 kw a 100 kw.
Per questi veicoli che hanno già beneficiato dell’esenzione quinquennale, per il solo anno di pagamento 2024 (ovvero per le scadenze da dicembre 2024 a novembre 2025), la tassa automobilistica è ridotta in misura pari al 50 per cento. - Veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a decorrere dal 1° gennaio 2025, appartenenti alle categorie M1 e N1 (compresi quelli a ricarica esterna) e di classe almeno Euro 6: sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica in misura ridotta pari al 50 per cento della tassa per le prime cinque annualità.
- Veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025: l'esenzione è quinquennale e vale per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per questi veicoli scatta l'obbligo di pagamento: la tassa è calcolata in base alla tariffa di € 2,58 per kw per i veicoli con potenza inferiore ai 53 kw e di € 2,73 per i veicoli con potenza da 54 kw a 100 kw.
- Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/gpl già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o gpl alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell’immissione in commercio (quindi, in pratica, usciti dalla fabbrica con l’impianto già installato)
L'esenzione è quinquennale e vale per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per questi veicoli scatta l’obbligo di pagamento, ma la tassa (calcolata in base alla tariffa fissa di € 2,58 per kw con potenza inferiore ai 100 kw, di € 2,79 da 100 kw a 129 kw e di € 2,84 da 130 kw in poi, indipendentemente dalla categoria euro) è ridotta a un quarto per i veicoli alimentati a gpl e a un quinto per quelli alimentati a gas metano.
ATTENZIONE! Per il solo anno di pagamento 2024 (ovvero per le scadenze da dicembre 2024 a novembre 2025), questi veicoli che hanno già beneficiato dell’esenzione quinquennale sono esenti dalla tassa automobilistica. - Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/gpl “trasformati”
I veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/gpl “trasformati” con potenza non superiore ai 100 kw conformi alla direttiva 94/12/CE (euro 2 e superiori) e appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato dopo il 24 novembre 2006, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica per cinque annualità. A partire dal sesto anno scatta l’obbligo di pagamento: diversamente da quanto accade per i veicoli a doppia alimentazione “originaria”, per questi veicoli si paga la tassa intera e la si calcola sulla base della tariffa fissa di € 2,58 per kw. I veicoli trasformati di potenza superiore ai 100 kw non godono di agevolazioni ma delle riduzioni sulla tariffa, che sarà di € 2,79 da 100 kw a 129 kw e di € 2,84 da 130 kw in poi, indipendentemente dalla categoria euro.
- Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gas metano o gpl sin dall'origine
- Veicoli delle organizzazioni di volontariato iscritte al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) utilizzati esclusivamente per le attività statutarie di interesse generale, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici
Chi ha diritto a questa esenzione deve inviare al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte una e-mail all'indirizzo comunicazionibollo@regione.piemonte.it, allegando i seguenti documenti:- domanda in carta semplice;
- elenco dei veicoli per i quali si ha diritto all'esenzione;
- copia della carta di circolazione (fronte e retro) o del certificato di proprietà dei veicoli;
- copia dell'atto di iscrizione al registro regionale del volontariato (legge regionale 38/1994);
- copia dell'atto di iscrizione all'albo regionale per le cooperative sociali;
- copia dello statuto per le IPAB.
La Regione prenderà visione della documentazione e provvederà all'inserimento dell'esenzione dal pagamento della tassa, senza inviare alcuna documentazione agli interessati.
La Regione risponderà esclusivamente se la domanda presentata dal contribuente non dovesse essere accolta.
Ogni eventuale variazione (nuove acquisizioni, perdita di possesso, variazioni della ragione sociale, cancellazioni dal registro del volontariato o dall'albo delle cooperative sociali, ecc.) successiva all'invio della domanda di esenzione, deve essere comunicata alla Regione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
Contatti
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- numero verde da fisso 800 333 444
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