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Indicazioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali per le attività commerciali
Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali il commerciante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Vendite di liquidazione
Sono effettuate dal commerciante per smaltire in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda o dell’unità locale, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, e possono durare per un periodo massimo di 3 mesi.
Per effettuare la vendita di liquidazione bisogna fare una comunicazione al comune dove ha sede il punto di vendita, almeno 30 giorni prima dell’inizio della liquidazione.
Durante il periodo di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.
Vendite di fine stagione “saldi”
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Le date di inizio dei saldi estivi e invernali sono fissate annualmente dalla Regione, sulla base di accordi interregionali.
I comuni a partire da tali date fissano la durata dei saldi fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.
Per effettuare la vendita di fine stagione bisogna renderlo noto con un cartello, apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.
Vendite promozionali
Sono effettuate dal commerciante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
E’ vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi, limitatamente agli articoli di carattere stagionale o di moda che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Tutte le informazioni fornite dalla Regione Piemonte hanno lo scopo di consentire un'applicazione uniforme ed omogenea della normativa in ambito regionale.
Allegati
- Nota prot. n. 15923 del 26/11/2024 - Saldi invernali 2025
- File pdf - 129.63 KB
- Nota Assessorato Commercio prot. n. 858 del 4 dicembre 2023 - comunicazione saldi invernali anno 2024
- File pdf - 123.32 KB
- D.G.R. 22 Maggio 2023, n. 25-6925 - saldi estivi 2023
- File pdf - 18.88 KB
- Nota Assessorato Commercio prot. n. 1377 del 6 dicembre 2022 - comunicazione saldi invernali anno 2023
- File pdf - 137.42 KB
- D.G.R. n. 38-2718 del 29 dicembre 2020 - nuova data di inizio dei saldi invernali 2021
- File pdf - 15.99 KB
- D.G.R. n. 52-2490 del 4 dicembre 2020 - deroga al divieto di svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali 2021 che decorrerà dal 5 gennaio 2021
- File pdf - 17.26 KB
- D.G.R. 12 Dicembre 2018, n. 3-8048 "Legge regionale n. 28/99, art. 14, comma 2. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione. Calendario 2019."
- File pdf - 20.4 KB
- Nota Assessorato Commercio 291/CPN del 10 giugno 2011 Indicazioni in merito alle vendite di fine stagione
- File pdf - 133.01 KB
Contatti
- Riferimento
- Maria Luisa Impallomeni
- Telefono
- 0114324025
- Riferimento
- Marinella Mosso
- Telefono
- 0114324667