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Scheda informativa

Vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Indicazioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali per le attività commerciali

Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali il commerciante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Vendite di liquidazione

Sono effettuate dal commerciante per smaltire in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda o dell’unità locale, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, e possono durare per un periodo massimo di 3 mesi.

    Per effettuare la vendita di liquidazione bisogna fare una comunicazione al comune dove ha sede il punto di vendita, almeno 30 giorni prima dell’inizio della liquidazione.

    Durante il periodo di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.

    Vendite di fine stagione “saldi”

    Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

    Le date di inizio dei saldi estivi e invernali sono fissate annualmente dalla Regione, sulla base di accordi interregionali.

    I comuni a partire da tali date fissano la durata dei saldi fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

    Per effettuare la vendita di fine stagione bisogna renderlo noto con un cartello, apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.

    Vendite promozionali

    Sono effettuate dal commerciante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

    E’ vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi, limitatamente agli articoli di carattere stagionale o di moda che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

    Tutte le informazioni fornite dalla Regione Piemonte hanno lo scopo di consentire un'applicazione uniforme ed omogenea della normativa in ambito regionale.

    Scarica la raccolta dei pareri in materia  di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

    Contatti

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    Maria Luisa Impallomeni
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    0114324025
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    Marinella Mosso
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    0114324667