Tipologia di contenuto
Normativa

Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Normativa

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore
  • DCR 616/2000 e s.m.i. - “Day Surgery” definisce i requisiti per i Centri che effettuano attività di terzo livello chirurgico
  • L. n. 40 del 19 febbraio 2004 contenente “Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita” costituisce il riferimento per l’attività di Procreazione Medicalmente Assistita
  • Decreto 21 luglio 2004 “Linee guida in materia di Procreazione Medicalmente Assistita” adotta linee guida relative alle modalità delle procedure e delle tecniche, con l'obiettivo di fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita al fine di assicurare il pieno rispetto della legge, con particolare riferimento ai seguenti temi:
    • ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
    • gradualità nel ricorso alle tecniche
    • consenso informato da parte di coloro che si sottopongono alle tecniche stesse
    • accertamento dei requisiti previsti per le coppie alle quali si applicano le tecniche di PMA
    • disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni
    • i limiti all’applicazione delle tecniche di PMA sugli embrioni
  • Il decreto 4 agosto 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 agosto 2004, n. 200, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 40/2004, detta norme in ordine alle modalità e ai termini di conservazione degli embrioni prodotti a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della legge n. 40/2004.“Requisiti strutturali, strumentali e di personale per l’autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di PMA”: il documento, approvato in data 11 novembre 2004 dalla
  • Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dà indicazioni per un'applicazione omogenea sul territorio, ferma restando la possibilità per le Regioni di individuare ulteriori requisiti anche in riferimento alla specifica normativa regionale in materia
  • “Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. Il decreto 16 dicembre 2004, n. 336 prende in considerazione la necessità di acquisire la volontà di entrambi i soggetti, di accedere alle tecniche di PMA e di fornire elementi conoscitivi utili all’espressione della volontà attraverso il consenso informato. Il decreto individua i punti essenziali utili alla formulazione del consenso stesso, lasciando alla struttura o al centro di procreazione medicalmente assistita, per i punti ove previsto, la stesura delle specifiche connesse alla tecnica.Il decreto del Ministro Salute del 7 ottobre 2005 dispone che presso l’Istituto Superiore di Sanità si attivi un Registro Nazionale delle strutture autorizzate in applicazione delle tecniche di PMA, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime. I Centri di PMA sono obbligati all’iscrizione e alla trasmissione dei dati. prevede inoltre che l’ISS raccolga e diffonda, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di PMA adottate e dei risultati conseguiti.DGR n. 23-2687 del 24 aprile 2006 - La Giunta Regionale piemontese ha adeguato la normativa regionale alla legge 40/2004 e alle successive linee guida, definendo i requisiti strutturali, tecnologici e di competenze professionali richiesti per ciascun livello di implementazione delle tecniche di PMA, richiedendo che la dotazione del personale sia rapportata al volume delle attività e alle tecniche adottate.Il Decreto del Ministro della Salute dell’11 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n° 101 del 30.4.2008, concernente le nuove linee guida che aggiornano le precedenti del 21.7.04, contempla i seguenti aspetti:
    • possibilità di ricorrere alle tecniche di PMA per le coppie in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili
    • indicazione che ogni centro per la PMA debba assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico alla coppia
    • eliminazione dei commi delle precedenti linee guida che limitavano la possibilità di indagine a quella di tipo osservazionale
  • Il Decreto Legislativo n. 191 del 6 novembre 2007 pubblicato in G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 – suppl. ordinario n. 228 stabilisce l’attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Si applica anche ai Centri di PMA e stabilisce norme stringenti di adeguamento a criteri di qualità
  • DGR n° 7-12382 del 26.10.2009
    La Giunta Regionale ha introdotto le prestazioni di PMA a carico del SSR nel nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale. Tali prestazioni non fanno parte dei LEA nazionali, pertanto ogni Regioni le ha regolamentate autonomamente con proprie tariffe. L’erogazione a carico del SSR prevede età massima della donna come segue:
    • 1° livello fino al 45° anno e fino a 6 tentativi
    • 2° livello fino a 43° anno e fino a 3 tentativi
  • DGR 67-8677 del 29/3/2019 "Approvazione documento tecnico-programmatico sull'attività di Procreazione Medicalmente Assistita: modifica dei criteri di accesso alle prestazione di PMA"