Tipologia di contenuto
Normativa

Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Normativa

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore
  • DCR 616/2000 e s.m.i. - “Day Surgery” definisce i requisiti per i Centri che effettuano attività di terzo livello chirurgico
  • L. n. 40 del 19 febbraio 2004 contenente “Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita” costituisce il riferimento per l’attività di Procreazione Medicalmente Assistita
  • Decreto 20 marzo 2024  di approvazione delle "Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita" , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9-5-2024 – Serie generale - n. 107- trasmesso alle ASR con nota prot. 15667 del 20/06/2024, con particolare riferimento ai seguenti temi:
    • II. Accesso alle tecniche (Art. 4, Legge n. 40/2004)
    • III. Certificazione di infertilità o sterilità (ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 40/2004).

    • IV. Gradualità delle tecniche (ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto A, legge n. 40/2004).

    • V. Consenso informato (Art. 6, Legge n. 40/2004).

    • VI. Attività di consulenza e sostegno psicologico rivolto alla coppia 

    • VII. Procedure e tecniche di procreazione medicalmente assistita

    • Indicazioni procedurali 

    • Accertamento dei requisiti previsti per le coppie 
    • Esami preconcezionali
    • Screening per patologie infettive
  • Registrazione e mantenimento dei dati

  • Misure di tutela dell'embrione 

  • Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni (art. 14, legge n. 40/2004)

  • Crioconservazione degli embrioni (Art. 14, Comma 3, Legge n. 40/2004)

  • Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dà indicazioni per un'applicazione omogenea sul territorio, ferma restando la possibilità per le Regioni di individuare ulteriori requisiti anche in riferimento alla specifica normativa regionale in materia
  • “Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. Il decreto 16 dicembre 2004, n. 336 prende in considerazione la necessità di acquisire la volontà di entrambi i soggetti, di accedere alle tecniche di PMA e di fornire elementi conoscitivi utili all’espressione della volontà attraverso il consenso informato. Il decreto individua i punti essenziali utili alla formulazione del consenso stesso, lasciando alla struttura o al centro di procreazione medicalmente assistita, per i punti ove previsto, la stesura delle specifiche connesse alla tecnica. Il decreto del Ministro Salute del 7 ottobre 2005 dispone che presso l’Istituto Superiore di Sanità si attivi un Registro Nazionale delle strutture autorizzate in applicazione delle tecniche di PMA, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime. I Centri di PMA sono obbligati all’iscrizione e alla trasmissione dei dati. prevede inoltre che l’ISS raccolga e diffonda, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di PMA adottate e dei risultati conseguiti. DGR n. 23-2687 del 24 aprile 2006 - La Giunta Regionale piemontese ha adeguato la normativa regionale alla legge 40/2004 e alle successive linee guida, definendo i requisiti strutturali, tecnologici e di competenze professionali richiesti per ciascun livello di implementazione delle tecniche di PMA, richiedendo che la dotazione del personale sia rapportata al volume delle attività e alle tecniche adottate. Il Decreto del Ministro della Salute dell’11 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n° 101 del 30.4.2008, concernente le nuove linee guida che aggiornano le precedenti del 21.7.04, contempla i seguenti aspetti:
    • possibilità di ricorrere alle tecniche di PMA per le coppie in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili
    • indicazione che ogni centro per la PMA debba assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico alla coppia
    • eliminazione dei commi delle precedenti linee guida che limitavano la possibilità di indagine a quella di tipo osservazionale
  • Il Decreto Legislativo n. 191 del 6 novembre 2007 pubblicato in G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 – suppl. ordinario n. 228 stabilisce l’attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Si applica anche ai Centri di PMA e stabilisce norme stringenti di adeguamento a criteri di qualità
  • Decreto Legislativo n. 16 del 25 gennaio 2010 che stabilisce l’attuazione della direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonchè per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

  • DGR n° 7-12382 del 26.10.2009 con la quale la Giunta Regionale ha introdotto le prestazioni di PMA a carico del SSR nel nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale. 
  • DGR 67-8677 del 29/3/2019 recante "DGR 7-12382 "Approvazione documento tecnico-programmatico sull'attività di Procreazione Medicalmente Assistita"- modifica dei criteri di accesso alle prestazione di PMA" con cui sono stati modificati  i limiti massimi di età  previgenti (DGR n. 7 del 26 ottobre 2009), per l'accesso alle prestazioni di PMA  in convenzione con il SSR, ossia:
    • da 43 anni  a 46 anni non compiuti; 
    • numero massimo di cicli erogabili in convenzione con il SSR da 3 a 6 ( in totale tra i vari livelli).