Tipologia di contenuto
Scheda informativa

Servizio pubblico erogato da privati

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

I soggetti privati che intendono esercitare l'attività sanitaria devono avere specifica autorizzazione che garantisca il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di sicurezza per i pazienti e per gli operatori. Coloro che intendono erogare prestazioni per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale devono dimostrare ulteriori requisiti di qualità ed essere accreditati

I soggetti privati che intendono esercitare l'attività sanitaria devono obbligatoriamente avere una specifica autorizzazione, che garantisca il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di sicurezza per i pazienti e per gli operatori.

Coloro che intendono erogare prestazioni per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale devono dimostrare il possesso di ulteriori requisiti di qualità ed essere accreditati. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.

L’articolo 8 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che la Regione assicuri i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi:

  • gestiti direttamente dalle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero-universitarie, degli Enti e Ospedali di cui agli   articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
  • dei soggetti Privati accreditati nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies