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Art. 3 - Sale scommesse: un bar con corner scommesse è considerato una sala scommesse?
Interpretando l'art. 3 della L.R. n. 19/2021, per "sale scommesse" si intendono quegli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., nei quali l'attività di gioco è esercitata in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre eventuali attività commerciali svolte nel medesimo esercizio. Sul punto, infatti, è opinione condivisa di questi Uffici e della Questura di Torino che nulla sia variato rispetto alla nozione di sale scommesse già contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. c) della previgente L.R. n. 9/2016.
Ciò lo si desume, inoltre, dalla scelta del legislatore di utilizzare il termine "sala", che evoca locali adibiti prevalentemente o esclusivamente all'attività del gioco. Infatti, anche le "sale da gioco" (lett. c) sono definiti locali o spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui all'art. 110, co. 6, del T.U.L.P.S.
Ne consegue che un bar con corner scommesse non può essere considerato una sala scommesse, bensì un "punto per il gioco", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) della L.R. n. 19/2021.
Art. 3, co. 1, lett. f - Strutture ricettive per categorie protette - Le strutture di Housing Sociale possono essere considerate un luogo sensibile?
Art. 3 - Punti per il gioco e sale scommesse: le tabaccherie che raccolgono le scommesse sono da considerarsi sale scommesse o punti per il gioco?
Per contro, la nozione di "sale scommesse" presenterebbe dei punti di sovrapposizione con quella di "punti per il gioco" tali da svuotare di contenuto questi ultimi, che diventerebbero una categoria residuale difficilmente riscontrabile nella realtà.
Art. 4 - Disciplina corsi di formazione per esercenti e dipendenti: è possibile iscriversi ai corsi?
A seguito dell'abrogazione della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" è da ritenersi disapplicata anche la D.G.R. n. 43-8654 del 29-3-2019 e s.m.i., con la quale erano stati istituiti i corsi di formazione per gli esercenti dell'attività da gioco mediante gli apparecchi, di cui all'art. 110, commi 6 del r.d. n. 773/1931.
Si rimane in attesa dell'approvazione con deliberazione della Giunta regionale dei nuovi corsi di formazione, secondo quanto stabilito dalla nuova legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021.
Pertanto, si invita a non attivare nuove edizioni di corsi formativi, sia in presenza che a distanza, fino a che non sia stato approvato il provvedimento di cui sopra, così come previsto dalla normative vigente.
Art. 4 - Disciplina corsi di formazione per esercenti e dipendenti: il corso sarà obbligatorio per tutti gli esercenti e lavoratori dipendenti?
Il corso sarà obbligatorio per tutti gli esercenti e lavoratori dipendenti che gestiscono apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del r.d. n. 773/1931.
Art. 4, co. 1, Lett. C - l.r. 19/2021 - Formazione finalizzata alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo - Precisazioni Avviso ai Comuni
A seguito di alcune segnalazioni pervenute rispetto alla formazione prevista dall'art. 4 della L.R. 19/2021 per gli esercenti e i lavoratori dipendenti, ai fini della prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, si comunica a tutti i Comuni piemontesi che la stessa non è un requisito soggettivo per l'avvio delle attività di gioco di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), d), e) della legge regionale citata.
Pertanto, non è legittimo inserire la dichiarazione di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione riconosciuto dalla Regione Piemonte nella modulistica per l'avvio dell'attività da gioco mediante gli apparecchi, di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS, consentita nelle sale da gioco, sale scommesse e nei punti per il gioco (quali all'interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico), secondo la normativa regionale vigente in materia.
Art. 16 – Nuove aperture di esercizi: sono consentite nuove aperture di esercizio nei bar?
L'art. 16, l.r. 19/2021 consente nuove aperture di esercizio relativamente alle attività di cui all'art. 3, co. 1 lettere c), d) ed e) e l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, R.D. 773/1931.
Nell'ambito delle nuove aperture sembra siano incluse anche quelle dei bar, in quanto assimilabili ai punti per il gioco, di cui alla lettera e).
Naturalmente tutte le nuove aperture saranno soggette ai limiti di distanza fissati a seconda della popolazione dei Comuni dai luoghi sensibili indicati nella norma.
Art. 16 - Luoghi sensibili e istituti scolastici: i consorzi per la formazione professionale possono essere considerati "istituti scolastici"?
L'art. 16, co. 2 della legge individua gli istituti scolastici d'istruzione secondaria come luoghi sensibili e non menziona, a differenza della precedente legge sul gioco d'azzardo (l.r. 9/16), i centri di formazione professionale.
Se il Centro risultasse essere accreditato dalla Regione per il rilascio della qualifica di istruzione e formazione professionale valido per l'assolvimento dell'istruzione obbligatoria e di diploma, si tratterebbe in sostanza tratta di ente che eroga un'istruzione secondaria. e pertanto assimilabile agli istituti scolastici, ai fini della l.r. 19/2021.
Il d.lgs. 226/2005 qualifica come "Istituzioni formative" i Centri di formazione che rilasciano titoli del sistema di istruzione italiano (qualifiche triennali e diplomi professionali).
Tale interpretazione risulta coerente anche con la ratio della L.R. 19/2021, che è quella di tutelare le fasce più deboli della popolazione, cioè i minori e i giovani dalla facile disponibilità di macchine da gioco, vicine agli istituti e centri di erogazione del servizio di istruzione.
Art. 16 - Luoghi sensibili e istituti finanziari: gli istituti di credito non dotati di sportello bancomat sono da considerarsi "istituti finanziari"?
L'art. 16, co. 2, lett.c), l.r. 19/2021 considera luoghi sensibili "gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro".
Peraltro, tale articolo estende i luoghi sensibili relativi ai servizi di raccolta, concessione di credito, trasferimento e prelievo di denaro, rispetto all'elenco contemplato nell' art. 5, co. 1, lett. g) l.r. 9/2016, nel quale non erano contemplati i servizi di trasferimento denaro.
Art. 16 - Bancomat: è legittimo mantenere all'interno di sale bingo, sale da gioco o sale scommesse un apparecchio ATM (bancomat), che risultava già installato in virtù della l.r. 9/2016, abrogata dalla l.r. 19/2021?
Occorre chiarire preliminarmente, al fine di fornire una corretta risposta alla richiesta, se il titolare della sala da gioco, sala scommesse ha presentato, ai sensi dell'art. 26, l.r. 19/21, istanza per la reinstallazione degli apparecchi per il gioco, che avrebbero dovuto essere dismessi in attuazione della l.r. 9/2016, in quanto i locali non osservavano le distanze dai luoghi sensibili.
Infatti, l'art. 26, l.r. 19/2021 consente la reinstallazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, rd 773/1931, dismessi in attuazione della l.r. 9/2016, previa istanza al Comune/Questura (da presentare entro il 31.12.2021) in relazione alla tipologica di giochi, in deroga ai limiti di distanziamento dai luoghi sensibili.
In mancanza di istanza di reinstallazione degli apparecchi per il gioco dismessi, l'esercizio dell'attività sarà considerato "Nuova apertura di esercizio", ai sensi dell'art. 16, l.r. 19/21, anche qualora dovesse qualificarsi la fattispecie come "trasferimento dell'attività in altro locale", in quanto il comma 4 dell'articolo, la equipara a nuova apertura. Pertanto, essendo l'apparecchio bancomat collocato ad una distanza inferiore a quella prevista dal comma 2 dell'art. 16, l'esercizio dell'attività è interdetto, al fine di non incorrere nell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23, l.r. 19/21.
L'esercizio dell'attività potrà continuare nel caso in cui si provvedesse a disinstallare lo sportello bancomat.
ART. 16 - Nuove aperture sala giochi: quante slot machine possono essere attivate?
Dal dato letterale della L. R. 19/2021, non si evincono limiti all'attivazione di slot machine.
ART. 16 - Luoghi sensibili e istanza di reinstallazione: si può installare un luogo sensibile, quale è l'ATM, all'interno di sale bingo, sale da gioco o sale scommesse nel caso di reinstallazione ex art. 26, l.r. 19/2021?
La risposta è contenuta nella FAQ art. 26 - Interpretazione, la quale specifica:
Infine, la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 26 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle nuove aperture e delle fattispecie ad esse assimilabili previste dall'art. 16, co. 4; infatti, solo ad esse è applicabile l'art. 16, co. 2, che stabilisce l'osservanza delle distanze dai luoghi sensibili per l'esercizio dell'attività da gioco". Si rammenta che l'art. 26, co. 4 recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 16 comma 2 (rectius distanza dai luoghi sensibili), non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2.
La ratio della norma è chiara: i fatti sopravvenuti rilevano solo per le istanze di "Nuove aperture di esercizio" non per le istanze di reinstallazione di cui all'art. 26, l.r.19/2021, le quali rappresentano già una deroga alle disposizioni contenute nella precedente e attuale legge regionale di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.
Art. 16 - Luoghi sensibili: il prelievo dal tabaccaio è considerato luogo sensibile?
Qualunque punto di accesso al denaro è considerato luogo sensibile: chi volesse aprile una sala scommesse o esercitare una qualunque attività di cui all'art. 3, dovrà rispettare i limiti di distanza fissati dall'art. 16, co. 2, legge regionale.
Art. 16 – Nuove aperture di esercizio - sale scommesse - luoghi sensibili: l'esercizio dell'attività di sala scommesse è tenuto a rsipettare le distanze dai luoghi sensibili anche se non installa apparecchi da intrattenimento?
L'esercizio dell'attività di sala scommesse di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), L.R. 19/2021 rientra nell'art. 16, co. 2, della legge citata che recita:
E' interdetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, co. 1, lettere c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri (...)
Pertanto le nuove aperture di esercizio per le sale da gioco, sale scommesse, punti per il gioco, nonché le installazioni di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, sono soggette ai limiti di distanziamento stabiliti dall'art. 16, L.R. 19/2021.
art. 16 - Nuove aperture: quali sono le attività di cui al comma 6 dell'art. 16?
Art. 16 - Sale scommesse e distanze: anche le sale scommesse prive di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, RD 773/1931 devono osservare le distanze dai luoghi sensibili?
Art. 16 - Luoghi sensibili: ingresso - In presenza di più ingressi quale si considera?
Tale circolare seppure interpretativa della l.r. 9/2016 non più in vigore, tuttavia, intervenendo sulla norma relativa alla distanza dai luoghi sensibili contenuta nell'art. 5, avente lo stesso contenuto del vigente art. 16, l.r. 19/2021, può rappresentare una fonte di riferimento applicabile anche attualmente.
Art. 16 - Il divieto di oscuramento delle vetrine si applica anche in caso di reinstallazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, r.d. n. 773/1931 dismessi, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2 della l.r. n. 19/2021?
Il tenore testuale della norma contenuta nell'art. 16, co. 3, l.r. 19/2021, "Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno", contiene una formulazione che sottende la volontà di riferirsi a tutti i "locali" in cui sono installati apparecchi per il gioco, quindi a tutti gli esercizi e non solamente alle nuove aperture.
D'altro canto, l'art. 26, l.r. 19/2021 è "Norma finale" e derogatoria alla disciplina legislativa contenuta nella legge regionale, introdotta per consentire ai vecchi titolari di alcuni esercizi, di reinstallare apparecchi per i giochi dismessi perchè non adeguati ai limiti di distanza dai luoghi sensibili fissati dalla l.r. 9/2016; la volontà del legislatore è stata quelle di introdurre una deroga che riguardasse esclusivamente l'osservanza della regola dei limiti di distanza dai luoghi sensibili e non tutti gli altri limiti e condizioni fissati dalla l.r. 19/2021.
Art. 16 comma 1 - per installare apparecchi per il gioco in esercizi già in possesso di autorizzazione ex artt. 86 e 88 TULPS occorre un ulteriore titolo di legittimazione?
In merito all'installazione di apparecchi per il gioco presso esercizi già in possesso di autorizzazione, ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, premesso che i procedimenti in questione non rientrano nell'ambito delle competenze regionali, si precisa che il titolo di legittimazione necessario per tale installazione varia in relazione alla tipologia di apparecchio per il gioco in questione; si suggerisce, in ogni caso, di verificare la necessità di ulteriori titoli aggiuntivi contattando gli enti competenti relativamente ai diversi procedimenti.
Art. 16 co. 2 - Luoghi sensibili e uffici postali - Gli uffici postali privi di servizio bancomat rientrano tra i luoghi sensibili?
Nell'elencazione dell'art. 16, co. 2, L.R. 19/2021 non compaiono gli uffici postali, quindi occorre identificare la loro natura giuridica, ai fini di verificare se rientrano in una delle categorie individuate dall'art. 16, co. 2, lett. c) e d), legge citata.
Il servizio postale (definito dal d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 come la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali) è stato gestito negli anni in maniera diretta dallo Stato e, successivamente, dall’ente pubblico economico Poste Italiane, poi trasformato nella società per azioni Poste Italiane.
Se un ufficio postale sprovvisto di sportello ATM svolge esclusivamente un'attività di servizio postale non può essere considerato né un istituto di credito né un esercizio che svolge attività creditizia e non è, quindi, un luogo sensibile. Se invece svolge attività di bancoposta esso deve considerarsi un istituto di credito.
Infatti, dall'art. 2 comma 5 del D.P.R. n. 144/2001 emerge che, per le attività finanziarie e di bancoposta, Poste Italiane è equiparata ad una banca. Tali attività sono infatti svolte nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 385/1993 (il Testo Unico Bancario) e del d.lgs. n. 58/1998 (il Testo Unico della Finanza) e i poteri di controllo e di vigilanza su Poste Italiane per le attività medesime sono esercitati dalle autorità competenti per il settore bancario.
art. 16, co.2, l.r. 19/2021 - Cessazione attività e installazione di nuovi apparecchi da gioco ex. art. 110, co. 6, RD 773/1931
Art. 16 co. 2 - Luoghi sensibili e istituti di credito - Gli istituti di credito privi di bancomat sono considerati luoghi sensibili?
Secondo un'interpretazione letterale dell'art. 16, co. 2, l.r. 19/2021, si rileva che gli istituti di credito, anche se privi di bancomat e della possibilità di prelievo al loro interno, sono considerati dalla norma luoghi sensibili, in quanto espressamente individuati alla lettera c). Rispetto alla distanza minima da osservare dai luoghi sensibili, per poter installare un esercizio, la norma prevede che essa debba essere non inferiore a 400 metri per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti. Quindi occorre una distanza minima di 400 o 300 metri per poter installare un esercizio rispetto ad un luogo sensibile calcolato secondo il percorso pedonale più breve.
art. 16, co. 2, Il percorso pedonale più breve: cosa si intende e come si determina se l'accesso al luogo sensibile non è diretto ma sono presenti recinzioni, aree verdi, cancelli prima dell'ingresso principale?
(1.) I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila
(2.) I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri
(3.) È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2
- deve trattarsi di un ingresso pedonalizzato che consenta l’entrata indistinta del pubblico e non di un ingresso riservato (ad esempio, al personale dipendente, al carico e scarico di merci)
- l'ingresso da considerarsi rilevante è quello, di diritto o di fatto, destinato all'accesso promiscuo e ad uso esclusivo del luogo sensibile.
- si fa riferimento al primo accesso utile, ovvero quello promiscuo, qualora nell’area recintata compresa tra tale ingresso e l’ingresso effettivo al luogo sensibile non siano presenti altri locali pubblici nei quali sia possibile accedere
- si fa riferimento a quello effettivo al luogo sensibile qualora all'interno dell'area recintata siano presenti altri locali pubblici nei quali sia possibile accedere.
Art. 16, co. 2 - Luoghi sensibili - strutture ricettive per categorie protette: vi rientrano anche le strutture alberghiere che danno alloggio a soggetti extracomunitari richiedenti asilo?
L’espressione “categorie protette” utilizzata dal legislatore nella L.R. 19/2021, per indicare uno dei luoghi sensibili, quando si tratti di strutture ricettive che ospitano tali categorie di soggetti, viene mutuato dal mondo del lavoro.
In particolare, l’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) elenca i soggetti che appartengono a tale categoria, ovvero gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i sordomuti, vedove, orfani, nonché profughi ed “equiparati”, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di tali individui attraverso il collocamento mirato e forme di incentivi economici per le aziende che assumono lavoratori rientranti nella categoria.
Per quanto concerne i profughi, tale categoria è normata dalla legge 26 dicembre 1981 n. 763 (Normativa organica per i profughi), che considera tali:
1. cittadini italiani, profughi della Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia, già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei predetti territori, che:
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siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
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trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
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siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
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sono considerati profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello stato italiana sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della legge 763/81
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sono considerati profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
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sono considerati profughi da territori esteri rimpatriati per stato di necessità al rimpatrio, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai paesi esteri o trovandosi in italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.
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sono considerati profughi i figli di profughi nati nei territori di provenienza o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza, purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.
i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali
art. 16, co. 2 - Centro di igiene mentale distaccato del reparto psichiatrico dell'Ospedale: questa struttura si può considerare punto sensibile?
La stessa LR, all'art. 1 comma 1 stabilisce che "La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e sanitarie, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) sul tessuto sociale, ...e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione...". Le fasce più deboli e maggiormente esposte al rischio di dipendenza sono quelle che vengono accolte nei servizi specialistici delle Dipendenze (SerD) e nei servizi specialistici della Salute mentale (CSM). Il Centro di Salute Mentale (CSM), o Centro di igiene mentale, così come il Servizio Dipendenze (SerD) sono centri di primo accesso per tutti i cittadini con disagio psichico o problemi di dipendenza; in particolare i CSM definiscono e attuano programmi terapeutico-riabilitativi individualizzati, con interventi ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali; valutando le indicazioni a interventi di tipo residenziale, in un’ottica di continuità terapeutica, secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 84-4451 del 22.12.2021).
art. 16, co. 2 - L'installazione di apparecchi bancomat in un esercizio già autorizzato è soggetta ad interdizione dell'attività?
La giurisprudenza, in coerenza con la finalità della legge di prevenire i fenomeni di ludopatia, ritiene che il requisito della distanza minima dai luoghi sensibili valga “non solo per le nuove aperture di centri scommesse, ma anche per il mantenimento in esercizio delle attività già autorizzate e regolarmente avviate quando sopravvenga una situazione di violazione del divieto che sia direttamente riconducibile all’operatore economico autorizzato” onde “evitare che la normativa possa essere derogata da comportamenti, materiali o giuridici, imputabili direttamente al gestore dell’esercizio”.
Nel contemperare gli interessi coinvolti, ovvero la prevenzione della ludopatia (interesse pubblico) con la salvaguardia delle attività economiche in essere (interesse privato) il Consiglio di Stato ritiene che la tutela dell’affidamento maturato dai gestori di attività di gioco e scommesse - nel caso di attività autorizzata prima del verificarsi della violazione della distanza minima dai luoghi sensibili - non è applicabile “ogniqualvolta il cambiamento della situazione giuridica o fattuale dell’attività o dello stato dei luoghi, sopravvenuto al rilascio dell’autorizzazione, dipenda da condotte riconducibili allo stesso gestore”.
Art. 16 comma 4 e art. 18 - numero apparecchi installabili - i limiti numerici dell'art. 18 si applicano anche in caso di installazione di apparecchi aggiuntivi?
Si conferma che l'art. 16, comma 4, lett. a) e b) della L.R. n. 19/2021 equipara alle nuove aperture sia le installazioni di apparecchi aggiuntivi sia il trasferimento dell'attività in altro locale. Pertanto, un esercizio che intenda procedere all'installazione di apparecchi aggiuntivi oppure trasferire la propria attività in altro locale dovrà rispettare i limiti numerici di cui all'art. 18.
Art. 16 comma 6 - Sanzioni - Al divieto di oscuramento delle vetrine si applica la sanzione di cui all'art. 23 comma 5?
Occorre premettere che si conferma l'interpretazione di cui alla FAQ pubblicata sul sito regionale in base alla quale, per la violazione del divieto di oscuramento delle vetrine, la legge regionale non prevede attualmente alcuna sanzione.
Non sembrerebbe che il legislatore abbia voluto tramite l'art. 16 comma 6 della legge cit. equiparare il divieto di oscuramento delle vetrine alle limitazioni orarie all'esercizio del gioco, stabilendo - in caso di violazione - l'applicazione delle stesse sanzioni (cioè, quelle di cui all'art. 23, comma 5). Si deve considerare che quando il legislatore ha voluto equiparare due "attività", ha adottato un'espressa formulazione (cfr. art. 16, comma 4: "...sono equiparati..."). Diversamente, nell'art. 16, comma 6, il legislatore non prevede alcuna equiparazione, ma una semplice "applicazione di disposizioni" ("Relativamente alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni...").
Corre l'obbligo anche di precisare che l'art. 16, comma 6 utilizza il termine "attività" anzichè "condotta", come avrebbe potuto indicare.
Appare verosimile che il rinvio contenuto nell'art. 16 comma 6 alle "attività...di cui al comma 3" sia dovuto ad un difetto di coordinamento tra le modifiche apportate dall'attuale normativa rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge regionale n. 144/2021, da cui è scaturito l'iter di formazione della l.r. n. 19/2021.
Infatti, l'attuale art.16, comma 6, riprende il contenuto dell'art. 12, comma 4, del ddlr n. 144/2021, secondo cui "Relativamente alle attività di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 comma 2", con la peculiarità che il comma 3 coincideva con l'attuale comma 4 dell'art. 16, relativo alle attività equiparate a nuova apertura: quindi, appare giustificato l'utilizzo del termine "attività".
Nel testo di legge finale, invece, il legislatore ha inserito al comma 3 dell'art. 16 il divieto di oscuramento delle vetrine e riportato al comma 4 la disposizione che equipara a nuova apertura, sia l'installazione di apparecchi aggiuntivi, sia il trasferimento di attività in altro locale. Nell'effettuare tale operazione, sembra tuttavia che il legislatore abbia dimenticato di apportare le conseguenti modifiche all'art. 16 comma 6, il quale oggi continua a rinviare al comma 3, sebbene il suo contenuto sia mutato rispetto a quanto era previsto dal ddlr n. 144/2021. Non si comprende infatti quale significato abbia sancire l'applicabilità dell'art. 19 comma 2, che disciplina le limitazioni orarie all'esercizio del gioco e delle relative sanzioni per la sua inosservanza, al divieto di oscuramento delle vetrine dell'esercizio.
Art. 18 – Nuove aperture e superficie calpestabile: è corretto escludere dalla possibilità di installare o reinstallare apparecchi per il gioco gli esercizi con superficie inferiore ai 25 mq?
Per quanto concerne l’interpretazione dell’art. 18 comma 1 lett. a) della L.R. n. 19/2021, si precisa quanto segue.
Dal combinato disposto dell’art. 18 comma 1 lett. a) e dell’art. 26 commi 1 e 2 della predetta legge regionale si evince, innanzitutto, che l’obbligo di rispettare i requisiti dimensionali previsti dalla legge si applicano tanto alle nuove aperture di esercizio, quanto alle reinstallazioni.
In base all’art. 18 comma 1 lett. a) della L.R. n. 19/2021 il requisito dimensionale è riferito all’intera superficie nella quale si svolge l'attività dell’esercizio, e non alla sola area destinata alla gestione e commercializzazione di giochi:
Per le nuove aperture di esercizio dall’entrata in vigore della presente legge: a) non è consentita l’installazione e la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro; [...]
Si precisa che per superificie calpestabile s'intendono
i metri quadri complessivi dell’esercizio, considerando che determinati locali non vanno considerati nel calcolo, ovvero magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita
Art. 18 - Quali sono gli esercizi indicati all'art.18 della L.R. 19/2021?
Art. 18 - numero apparecchi installabili - l'art. 18 si applica anche agli esercizi lontani dai luoghi sensibili?
In merito all'art. 18 della L.R. n. 19/2021 si conferma che lo stesso si applica a tutte le nuove aperture di esercizio "aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro" e che, a tal fine, non assume nessun rilievo la distanza dai luoghi sensibili.
Art. 18 - numero apparecchi installabili - un tabaccaio con superficie maggiore di 50 mq che abbia più di due apparecchi per il gioco può continuare a mantenere lo stesso numero di apparecchi?
Le attività già esistenti che non intendano installare apparecchi aggiuntivi e che non trasferiscano la loro attività in altro locale esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 18 in quanto non si tratta di "Nuove aperture di esercizio" e non sono pertanto tenute a dismettere eventuali apparecchi eccedenti.
Art. 18 comma 1 lett. c) - cosa si intende per "luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio"?
Quanto all'espressione "luoghi architettonicamente separati", essa richiama concetti non giuridici, ma piuttosto contenuti rinvenibili nelle indicazioni fornite dell'Agenzia delle Entrate per la suddivisione dei locali ai fini dell'accatastamento e dei regolamenti edilizi comunali, a cui i Comuni fanno riferimento in materia edilizia e fiscale, ai quali si rinvia.
Tuttavia, tenendo conto del contesto normativo nel quale l'espressione è stata collocata, è possibile ritenere che gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, RD 773/1931 potranno essere collocati in ambiente unico o anche separato da una parete dall'attività principale, sempreché non siano installati in un ambiente con ingresso diverso da quello dell'attività principale".
Art. 18 - I parametri numerico quantitativi per l’installazione di apparecchi per il gioco previsti dall’art. 18 L.R. n. 19/2021 prevalgono sul contingentamento a livello nazionale previsto dall’art. 4 del Decreto MEF 27.11.2011?
I limiti numerici degli apparecchi installabili di cui all'art. 18 della nuova L.R. 19/2021, previsti in caso di nuova apertura e di istanza di reinstallazione degli apparecchi (scadenza 31.12.2021) sono più restrittivi e prevalgono rispetto a quelli nazionali stabiliti dal Decreto MEF del 27/11/2011, in quanto l'Intesa siglata in Conferenza Unificata in data 7.9.2017 fa salve le disposizioni regionali e comunali ove recanti standard più elevati di tutela, con possibilità per le Regioni e gli Enti locali di dettare anche in futuro nuove discipline più restrittive.
Art. 18 - il limite dimensionale è previsto anche per gli esercenti che raccolgono scommesse?
art. 18, l.r. 19/2021 - Può un esercizio pubblico (bar) utilizzare apparecchi AWP dopo l'entrata in vigore della L.R. 19/2021?
Applicando tale principio si può osservare che se l'esercizio pubblico ha installato prima dell'entrata in vigore della l.r. 19/2021 un numero di apparecchi per il gioco in numero consentito dalla normativa nazionale (n. 4), potrà continuare legittimamente ad utilizzare tali apparecchi anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale, che ne consente di installare un numero non superiore a 2, nel caso di superficie calpestabile superiore a 50 mq.
Art. 18 - Unico locale ospitante due ditte diverse: Quanti apparecchi per il gioco ex art. 110, co. 6, RD 773/1931 sono installabili?
L'art. 18, l.r. 19/2021 si occupa degli esercizi che svolgono attività economiche miste (attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi oltre all'attività di gioco), fissando il criterio della superficie calpestabile del locale, per determinare il numero massimo degli apparecchi installabili, ritenendo ininfluente il numero delle attività economiche svolte nell'unico locale, al fine di tutelare maggiormente le categorie più vulnerabili. E' rilevante, tuttavia, conoscere se le due ditte, che svolgono attività diverse, appartengono allo stesso titolare, in quanto diversamente ciascuna ditta potrebbe richiedere l'installazione degli apparecchi automatici in base alla propria superficie calpestabile come stabilito dall'art. 18, l.r. 19/2021.
Si ricorda che il legislatore considera l'attività economica diversa dal gioco ai fini del calcolo del numero degli apparecchi: se inferiore a 25 mq non sarà consentita l'installazione di alcun apparecchio per il gioco; se compresa tra i 25 e i 50 mq sarà consentito installare solo un apparecchio e se la superficie è superiore a 50 mq sarà possibile installare n. 2 apparecchi per il gioco.
Nel caso in cui le due distinte attività economiche (bar e tabacchi) fossero intestate al medesimo titolare, che richiedesse a suo nome un'unica autorizzazione per l'esercizio dell'attività da gioco mediante l'installazione degli apparecchi, ai fini della determinazione del numero degli stessi, si terrebbe in considerazione l'intera superficie del locale calpestabile, in quanto sarebbero a sua disposizione entrambe le superfici occupate dal bar e tabacchi.
La giurisprudenza, al fine di verificare che non ci siano stati comportamenti elusivi della normativa, che stabilisce limiti o divieti, nei casi in cui più attività economiche vengano svolte in un unico locale, acquisisce dati per capire se nonostante i diversi codici ateco delle attività economiche svolte (diversità giuridico-formale delle attività), sia esistente un'unica struttura economica, in quanto le diverse attività siano prive di autonomia organizzativa, economica e funzionale (Tar Sardegna Cagliari, Sez. I, 22.02.2017, n. 122).
Art 19 - Limitazioni orarie all'esercizio del gioco - ordinanza comunale. Il Sindaco può limitare ulteriormentel’orario di attivazionedegli apparecchi da gioco così come consentiva la l.r. 9/2016?
La l.r. n. 9/2016 è stata abrogata in data 15/07/2021, per effetto dell'entrata in vigore della nuova l.r.. n. 19/2021, recante norme sul "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP), pertanto, non sarà più possibile fare riferimento ad essa nel disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco. L'art. 19 della legge regionale attualmente in vigore, che disciplina le limitazioni orarie all'esercizio del gioco stabilisce:
1.Per rendere omogenee e coerenti sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, i titolari delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti per il gioco così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) sono tenuti, nell'arco dell'orario di apertura previsto, a rispettare tassativamente le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.
2.Gli orari di interruzione sono così definiti:a)per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02.00 alle ore 10.00;b)per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) per dieci ore giornaliere complessive, di cui otto ore consecutive nella fascia notturna dalle ore 24.00 alle ore 8.00 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
3.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le attività di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16.
4.Nelle fasce orarie di cui al comma 2 tutti i comuni piemontesi non possono consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931.
5.Resta la facoltà esclusiva dei titolari della concessione di adottare ulteriori limitazioni orarie in aggiunta a quelle stabilite dal presente articolo
Da un'interpretazione letterale dell' attuale legge regionale, sembrerebbe che le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco siano da rispettarsi su tutto il territorio piemontese e che i Comuni rispetto agli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, r.d. 773/1931 non possano consentire in tali fasce orarie l'utilizzo delle apparecchiature e che ulteriori limitazioni di orario potranno essere adottate solo dai titolari della concessione. Gli orari di interruzione quotidiana del gioco sono stati fissati nella fascia notturna e nella fascia diurna di uscita dalle scuole per i punti per il gioco, a tutela delle fasce più deboli.
In capo al Comune residuerebbero poteri di disciplina dell'orario di apertura degli esercizi nei quali sono collocati apparecchi per il gioco, nei limiti di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL. In particolare, l'art. 50, comma, 7 del TUEL consentirebbe al Comune, in via generale, di disciplinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19, l.r. 19/2021, che fissa fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, a seconda della tipologia degli esercizi, di cui all'art. 3, l.r. 19/2021.
Il sindaco, inoltre, potrà emettere il potere di ordinanza di cui all'art. 50, co. 5, del TUEL, in presenza dei presupposti di emergenza sanitaria o di igiene pubblica o ai sensi dell'art. 54, co. 4, 4 bis, TUEL, in caso di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; tuttavia, in tali casi, avendo il provvedimento carattere eccezionale e indifferibile, dovrà essere adeguatamente motivato e il relativo potere potrà essere esercitato in presenza delle situazioni tipizzate dalla norma attributiva dello stesso.
Art. 23 - Sanzioni: chi è competente per le sanzioni? Qual è la procedura da osservare? Come si determina il quantum? Quando procedere al sequestro amministrativo cautelare?
Per quanto riguarda la fattispecie della collocazione di un apparecchio per il gioco, in una nuova apertura di esercizio, in spregio alle distanze minime dai luoghi sensibili, si evidenzia che il quantum sanzionatorio - tanto della sanzione principale quanto di quella accessoria - dev'essere determinato dall'ufficio comunale competente sulla base delle fonti di organizzazione adottate dal Comune medesimo. Sul punto si precisa che, secondo l'orientamento giurisprudenziale attualmente maggioritario, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative compete al dirigente e non al Sindaco, in forza di quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Ciò è stato chiarito, ad esempio,da Cass. civ., sez. II, sent., 08/04/2009, n. 8560, secondo cui
A norma dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, provvedimenti amministrativi consistenti in atti autoritativi posti in essere dalla P.A. nell'espletamento di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali rimanendo spettanti agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre spettano ai dirigenti i compiti non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni degli organi di governo o fra quelle del segretario comunale o del direttore generale". In ogni caso, il soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa potrà fare riferimento al principio generale contenuto nell'art. 11, l. 689/1981, il quale stabilisce che "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche". Tale norma è fissata allo scopo di perimetrare i criteri decisionali dell'autorità amministrativa decidente e di raccordarli al principio di proporzionalità. Si è ritenuto che l'attività determinativa del quantum della sanzione irrogata a seguito dell'accertamento di un comportamento illecito costituisce esplicazione di una lata discrezionalità, con la conseguenza che l'operazione valutativa posta in essere non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, qualora risulti congruamente motivata e scevra di vizi logici (ved. ad es. Cons. di Stato, Sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2422).
Al Sindaco, residuerebbe unicamente il potere - ricorrendone i presupposti di legge - di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui agli artt. 50,co. 5 e 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000, i quali non hanno tuttavia una funzione sanzionatoria.
In merito, poi, alla possibilità di procedere al sequestro amministrativo cautelare di cui all'art. 13 della L. 689/1981, si segnala che ciò costituisce una mera facoltà - e non già un obbligo - per l'agente accertatore, come si desume dal tenore letterale della norma in questione. In materia di sequestro e di confisca amministrativa, l'art. 2 della l.r.. n. 72/1989 (a cui l'art. 23, co. 7, l.r. 19/2021 rinvia), rinvia a sua volta all'art. 1 della l.r. n. 45/1985, il quale stabilisce
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, procedono al sequestro cautelare delle cose confiscabili quando vi è fondato motivo di temere che le cose stesse si alterino o si disperdano
Art. 23 - Sanzioni: oscuramento delle vetrine e divieto per i minori di partecipare ai giochi con vincita in denaro
Con riferimento all'oscuramento delle vetrine previsto dall'art. 16 comma 3 l.r. 19/2021 si rileva che, in mancanza di una norma che la preveda, si tratta di un divieto la cui violazione non è sanzionabile.
In merito, infine, al divieto per i minori di anni diciotto di partecipare ai giochi con vincita in denaro la sanzione applicabile, in virtù del rinvio operato dall'art. 7 della l.r. 19/2021 all'art. 7, co. 8 del DL 158/2012, il quale a sua volta rinvia all'art. 24, comma 21, del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, è quella prevista da tale ultima norma, come da lei individuata.
Tale norma stabilisce:
Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni [...]
Va tuttavia precisato che la sanzione è riferibile unicamente all'ipotesi in cui il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco consenta ad un minorenne di partecipare a giochi pubblici con vincita in denaro. Ne consegue che, in caso di utilizzo da parte di un minore degli apparecchi e dei congegni per il gioco di cui all'art. 110, comma 7, lett. c bis) del r.d. 773/1931 (cioè di apparecchi e congegni per il gioco lecito per i quali non è prevista una vincita in denaro) non è ad oggi applicabile alcuna sanzione. Ciò lo si desume dalla lettura sistematica dei commi 20 e 21 dell'art. 24 del D.L. n. 98/2011: il primo dei commi citati sancisce il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto e quello successivo individua la sanzione applicabile in caso di violazione dello stesso.
La ratio della L.R. 19/2021 è quella di tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione (soprattutto minori e giovani) dal rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e ciò si determina nel caso di gioco con vincita in denaro, come risulta dalla definizione contenuta nell'art. 3, co. 1, lett. b), LR. 19/2021.
art. 23, co. 6 - Procedura sanzionatoria - Chi è l’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 Legge 689/1981 in caso di mancato pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore?
Art.26-Istanza di reinstallazione e subingresso:Il nuovo titolare di una tabaccheria può detenere l'apparecchio da gioco ex art.110 c.6 lettera a) del TULPS, avvalendosi che il precedente titolare aveva presentato a suo tempo l'istanza di reinstallazione?
Il quesito introduce il tema del subingresso, cioè di soggetti che intendano subentrare nella titolarità di esercizi già esistenti, a seguito di cessione d'azienda o di cambio del legale rappresentante della società. La nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale Prot. 557/PAS/U/007081/12001 del 21.5.2018 precisa la differenza tra "Nuove autorizzazioni" e "Subingresso". In particolare "Nuove autorizzazioni" sono quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di "Nuova apertura" alla predisposizione in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l'esercizio stesso". Mentre non si tratta di nuove aperture di esercizio, quando i procedimenti autorizzatori concernono variazioni della titolarità di sale già in esercizio o alla nomina di rappresentanti, sempre con riferimento ad esercizi già in attività.
Qualora il nuovo titolare della tabaccheria abbia acquistato l'azienda nella quale è compresa anche la slot machine oggetto di istanza di reinstallazione ex art. 26, l.r. 19/2021, si applica l' art. 2558 C.C., che statuisce: " Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa, che non abbiano carattere personale ". Si tratta della successione ex lege del cessionario nei contratti pendenti in capo al cedente, ed è volta ad assicurare che oltre ai beni strumentali componenti l'azienda vengano trasferiti anche i rapporti giuridici che consentano al cessionario l'effettivo esercizio dell'azienda. Tra i rapporti giuridici sono compresi anche quelli che si sono instaurati a seguito dell'istanza di reinstallazione degli apparecchi per il gioco presentata ai sensi dell'art. 26, l.r. 19/2021 dal precedente titolare della tabaccheria, entro il 31.12.2021. L'apparecchio per il gioco oggetto di sanatoria è diventato oramai bene aziendale e, pertanto, segue la sorte di tutti i beni aziendali ceduti al nuovo titolare.
Occorre, altresì, precisare che la ratio dell'art. 26, l.r. 19/2021 è stata quella di introdurre una deroga "oggettiva" riferita cioè ad alcuni esercizi non rispettosi dei disposti di cui alla l.r. 9/2016, sanando certe situazioni a determinate condizioni, limiti e tempi fissati dalla norma (31.12.2021). Pertanto, il nuovo titolare della tabaccheria potrà presentare una scia di subingresso, in quell'attività che non è nuova ma preesistente e "sanata".
Art. 26, co. 1, l.r. 19/2021 - La cessazione di attività di una sala scommesse è assimilabile al mutamento soggettivo intervenuto nell'ambito dell'attività?
L' art. 26 della legge cit. non consente la reinstallazione dei vecchi apparecchi per il gioco dismessi nel caso di cessazione dell'attività, ma solo nei seguenti casi: variazioni di titolarità o del concessionario o nomina di nuovo rappresentante legale.
Conseguentemente, nel caso di specie, essendo l'attività cessata al 31.10.2019, il nuovo titolare qualora volesse esercitare una delle attività di cui all'art. 3, lettere c), d) ed e) e installare apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, TULPS potrà farlo solo ai sensi dell'art. 16, l.r. 19/2021 "Nuove aperture di esercizio", osservando la distanza dai luoghi sensibili e nel rispetto delle ulteriori limitazioni fissate dalla L.R. 19/2021.
Art. 26 - Interpretazione
L’art. 26, legge cit., contiene una norma finale che, in deroga alle disposizioni contenute sia nella precedente legge regionale di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo (l.r. 9/2016), sia nell’attuale legge regionale (l.r. 19/21), consente ad alcune tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali che avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, in attuazione della l.r. 9/2016, di reinstallarli, purché presentino istanza entro il 31.12.2021. In tal caso, non essendo gli esercizi equiparati a nuove installazioni, non dovranno rispettare i limiti di distanza dai luoghi sensibili di cui all’art. 16, l.r. 19/21.
In particolare, il comma 1 dell’art. 26, consente ai titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse (così come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. c) e d), l.r. 19/21), presso cui alla data del 19.5.2016 erano collocati apparecchi per i giochi leciti dismessi, ai sensi della l.r. 9/2016, di presentare istanza di reinstallazione al Comune/Questore competente, a seconda della diversa tipologia di apparecchi per il gioco, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il privato potrà reinstallare gli apparecchi per il gioco, se nel termine non interviene un provvedimento esplicito di diniego del soggetto competente.
Il comma 2 dell’art. 26, consente anch’esso la reinstallazione degli apparecchi per il gioco, ma solo ai titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e monopoli, che presentino istanza al Comune/Questore competente, in relazione alla tipologia di gioco, fermo restando che il numero di apparecchi per il gioco reinstallabili non potrà essere superiore a quello individuato dall’art. 18 della legge regionale.
I titolari dell' autorizzazione di cui all’art. 26, co. 2 della legge citata sono coloro che esercitano la vendita dei generi di monopolio, di cui all'art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio". Conseguentemente, i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit..
Per quanto concerne, la superficie calpestabile, limite cui rinvia l’art. 26, co. 2, l.r. 19/2021, si intende quella indicata nel modulo RIES, oggetto di presentazione all’Agenzia delle Dogane e monopoli da parte del privato. Si precisa, altresì, che per superficie calpestabile s'intende, secondo la nota riportata nel modulo Ries,
... i metri quadri complessivi dell’esercizio, considerando che determinati locali non vanno considerati nel calcolo, ovvero magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita
Rispetto al comma 3 dell’art. 26, si osserva che per quanto riguarda le sanzioni applicabili, il rinvio all’art. 23, co. 1, non opera nei confronti dei soggetti autorizzati alla reinstallazione degli apparecchi da gioco rispetto alle disposizioni contenute nell’art. 16, co. 2, l.r. 19/2021.
Infine, la disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 26 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle nuove aperture e delle fattispecie ad esse assimilabili previste dall’art. 16, co. 4; infatti, solo ad esse è applicabile l’art. 16, co. 2, che stabilisce l’osservanza delle distanze dai luoghi sensibili per l’esercizio dell'attività da gioco.
Art. 26 - Iscrizione Elenco RIES - E' assimilabile all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 2?
Si osserva che l'iscrizione nell'elenco Ries di cui all'art 1, co.82, l. 220/2010 e s.m.i..non può essere considerata "autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli..." ai sensi dell'art. 26, co. 2, l.r. 19/2021.
Nell'art. 26, co. 2 l.r. 19/2021, rientrano le autorizzazioni di cui all'art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", che sono considerate vere e proprie concessioni dall'art. 19 della legge 1293/1957.
Pertanto, seguendo tale interpretazione, rimarrebbero esclusi i bar privi di licenza di tabacchi o patentino.
È possibile posizionare nelle vetrine esterne di una sala giochi/scommesse una vetrofania con la denominazione dei giochi / scommesse proposti all'interno?
L’art. 11 comma 4 della L.r 19/2021 vieta all'esterno dei locali che ospitano sale gioco, scommesse etc...qualunque forma di esposizione che promuova la possibilità di vincita e le vincite, non quindi le tipologie di giochi o scommesse che si svolgono nel locale stesso.
La contestuale lettura della delibera n.132/2019 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che dà attuazione al Decreto Legge n.87/2018, all’art. 5.4 specifica che non rientrano nel divieto i segni distintivi del gioco legale ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività e riporta a titolo esemplificativo le insegne di esercizio o domini di siti online.
Inoltre all'art.7 -Esclusioni- specifica che "l'utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d'azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, purchè non sussistano ambiguità circa l'oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore", lascia intendere che il posizionamento di vetrofanie indicanti solo il nome del fornitore, ad esempio Eurobet e altri siti, possono essere esposti, purchè contengano solo la denominazione dei giochi e non incentivino al gioco stesso. Sarà quindi compito di chi effettua i controlli in loco verificare il rispetto della normativa in oggetto.