FAQ L.R. 19/2021 - Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico

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Interpretando l'art. 3 della L.R. n. 19/2021, per "sale scommesse" si intendono quegli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., nei quali l'attività di gioco è esercitata in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre eventuali attività commerciali svolte nel medesimo esercizio. Sul punto, infatti, è opinione condivisa di questi Uffici e della Questura di Torino che nulla sia variato rispetto alla nozione di sale scommesse già contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. c) della previgente L.R. n. 9/2016.

Ciò lo si desume, inoltre, dalla scelta del legislatore di utilizzare il termine "sala", che evoca locali adibiti prevalentemente o esclusivamente all'attività del gioco. Infatti, anche le "sale da gioco" (lett. c) sono definiti locali o spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui all'art. 110, co. 6, del T.U.L.P.S.

Ne consegue che un bar con corner scommesse non può essere considerato una sala scommesse, bensì un "punto per il gioco", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) della L.R. n. 19/2021.

I soggetti ospitati e le attività che svolgono le strutture appartengono a tipologie diverse, pertanto, è difficile fornire una risposta esaustiva.
 
Le strutture potrebbero rientrare, rispetto alla destinazione di una parte di essa ad ospitare soggetti fragili protetti dal legislatore ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, nella definizione di "strutture ricettive per categorie protette" contenuta nell'art. 3, co. 1, lett. f), l.r. 19/2021, che recita: "le strutture atte ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi", se ospita una delle tipologie di soggetti sopra indicate. 
 
Si precisa, con riferimento alla FAQ art. 16, co. 2, l.r. 19/2021, che rientrano nella definizione legislativa solo quei soggetti fragili specificati dal legislatore per ragioni di tutela ai fini dell'inserimento nel mondo lavorativo. Pertanto, non è possibile in astratto fornire una risposta alla richiesta formulata, in quanto l'elencazione dei soggetti descritta è troppo generica; occorre approfondire in concreto se tra i soggetti ospitati dalla struttura ve ne sono alcuni appartenenti ad una delle tipologie sopra indicate.
 
A titolo esemplificativo: occorre verificare se tra i soggetti senza fissa dimora vi sono degli invalidi civili o di guerra oppure dei profughi italiani o equiparati anche ospitati dal Centro di accoglienza straordinaria nell'ambito del progetto CAS o tra gli sfrattati... Fatta questa prima verifica, occorrerà una volta esclusa la qualificazione della struttura come "struttura ricettiva per categorie protette" anche verificare se tra le attività e servizi offerti agli ospiti sono rinvenibili altri "luoghi sensibili", ad esempio sportelli ATM, servizi di trasferimento denaro...
Interpretando l'art. 3 della L.R. n. 19/2021, per "sale scommesse" si intendono quegli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., nei quali l'attività di gioco è esercitata in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre eventuali attività commerciali svolte nel medesimo esercizio: su questo punto nulla è variato rispetto alla nozione di sale scommesse già contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. c) della previgente L.R. n. 9/2016.

Per contro, la nozione di "sale scommesse" presenterebbe dei punti di sovrapposizione con quella di "punti per il gioco" tali da svuotare di contenuto questi ultimi, che diventerebbero una categoria residuale difficilmente riscontrabile nella realtà.
 
Le tabaccherie, non svolgendo attività di raccolta delle scommesse in via prevalente o esclusiva, non rientrano nella nozione di "sale scommesse", ma sono considerati "punti per il gioco" (art. 3 comma 1 lett. e) definiti come quei locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito - diversi dalle sale da gioco e dalle sale scommesse - all'interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico.
 

A seguito dell'abrogazione della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" è da ritenersi disapplicata anche la D.G.R. n. 43-8654 del 29-3-2019 e s.m.i., con la quale erano stati istituiti i corsi di formazione per gli esercenti dell'attività da gioco mediante gli apparecchi, di cui all'art. 110, commi 6 del r.d. n. 773/1931.

Si rimane in attesa dell'approvazione con deliberazione della Giunta regionale dei nuovi corsi di formazione, secondo quanto stabilito dalla nuova legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021.

Pertanto, si invita a non attivare nuove edizioni di corsi formativi, sia in presenza che a distanza, fino a che non sia stato approvato il provvedimento di cui sopra, così come previsto dalla normative vigente.

Il corso sarà obbligatorio per tutti gli esercenti e lavoratori dipendenti che gestiscono apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del r.d. n. 773/1931.

L'art. 16, l.r. 19/2021 consente nuove aperture di esercizio relativamente alle attività di cui all'art. 3, co. 1 lettere c), d) ed e) e l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, R.D. 773/1931.

Nell'ambito delle nuove aperture sembra siano incluse anche quelle dei bar, in quanto assimilabili ai punti per il gioco, di cui alla lettera e).

Naturalmente tutte le nuove aperture saranno soggette ai limiti di distanza fissati a seconda della popolazione dei Comuni dai luoghi sensibili indicati nella norma.

L'art. 16, co. 2 della legge individua gli istituti scolastici d'istruzione secondaria come luoghi sensibili e non menziona, a differenza della precedente legge sul gioco d'azzardo (l.r. 9/16), i centri di formazione professionale.

Se il Centro risultasse essere accreditato dalla Regione per il rilascio della qualifica di istruzione e formazione professionale valido per l'assolvimento dell'istruzione obbligatoria e di diploma, si tratterebbe in sostanza tratta di ente che eroga un'istruzione secondaria. e pertanto assimilabile agli istituti scolastici, ai fini della l.r. 19/2021.

Il d.lgs. 226/2005 qualifica come "Istituzioni formative" i Centri di formazione che rilasciano titoli del sistema di istruzione italiano (qualifiche triennali e diplomi professionali).

Tale interpretazione risulta coerente anche con la ratio della L.R. 19/2021, che è quella di tutelare le fasce più deboli della popolazione, cioè i minori e i giovani dalla facile disponibilità di macchine da gioco, vicine agli istituti e centri di erogazione del  servizio di istruzione.

L'art. 16, co. 2, lett.c), l.r. 19/2021 considera luoghi sensibili "gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro".

Peraltro, tale articolo estende i luoghi sensibili relativi ai servizi di raccolta, concessione di credito, trasferimento e prelievo di denaro, rispetto all'elenco contemplato nell' art. 5, co. 1, lett. g) l.r. 9/2016, nel quale non erano contemplati i servizi di trasferimento denaro.

Occorre chiarire preliminarmente, al fine di fornire una corretta risposta alla richiesta, se il titolare della sala da gioco, sala scommesse ha presentato, ai sensi dell'art. 26, l.r. 19/21, istanza per la reinstallazione degli apparecchi per il gioco, che avrebbero dovuto essere dismessi in attuazione della l.r. 9/2016, in quanto i locali non osservavano le distanze dai luoghi sensibili.

Infatti, l'art. 26, l.r. 19/2021 consente la reinstallazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, rd 773/1931, dismessi in attuazione della l.r. 9/2016, previa istanza al Comune/Questura (da presentare entro il 31.12.2021) in relazione alla tipologica di giochi, in deroga ai limiti di distanziamento dai luoghi sensibili.

In mancanza di istanza di reinstallazione degli apparecchi per il gioco dismessi, l'esercizio dell'attività sarà considerato "Nuova apertura di esercizio", ai sensi dell'art. 16, l.r. 19/21, anche qualora dovesse qualificarsi la fattispecie come "trasferimento dell'attività in altro locale", in quanto il comma 4 dell'articolo, la equipara a nuova apertura. Pertanto, essendo l'apparecchio bancomat collocato ad una distanza inferiore a quella prevista dal comma 2 dell'art. 16, l'esercizio dell'attività è interdetto, al fine di non incorrere nell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23, l.r. 19/21.

L'esercizio dell'attività potrà continuare nel caso in cui si provvedesse a disinstallare lo sportello bancomat.

Dal dato letterale della L. R. 19/2021, non si evincono limiti all'attivazione di slot machine.

L'art. 18, legge cit. fissa dei limiti di installazione con riferimento alla superficie calpestabile esclusivamente nell'ambito di quegli esercizi aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro, quindi, per gli esercizi che svolgono un'attività mista, non per quei locali nei quali si svolgono in via esclusiva o prevalente i giochi leciti di cui all'art. 110, co. 6, RD 773/1931, quali sono le sale da gioco (art. 3, co. 1 lett. c), l.r. 19/2021).

La risposta è contenuta nella FAQ art. 26 - Interpretazione, la quale specifica:  

Infine, la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 26 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle nuove aperture e delle fattispecie ad esse assimilabili previste dall'art. 16, co. 4; infatti, solo ad esse è applicabile l'art. 16, co. 2, che stabilisce l'osservanza delle distanze dai luoghi sensibili per l'esercizio dell'attività da gioco".  Si rammenta che l'art. 26, co. 4 recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 16 comma 2 (rectius distanza dai luoghi sensibili), non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2.

La ratio della norma è chiara: i fatti sopravvenuti rilevano solo per le istanze di "Nuove aperture di esercizio" non per le istanze di reinstallazione di cui all'art. 26, l.r.19/2021, le quali rappresentano già una deroga alle disposizioni contenute nella precedente e attuale legge regionale di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.

L'elencazione dei luoghi sensibili contenuta nell'art. 16, co. 2, L.R. 19/2021 è molto ampia rispetto ai punti di accesso al prelievo di denaro: la lett. c) individua "gli istituti di credito, gli sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro, il punto d) individua "altre attività creditizie".
 

Qualunque punto di accesso al denaro è considerato luogo sensibile: chi volesse aprile una sala scommesse o esercitare una qualunque attività di cui all'art. 3, dovrà rispettare i limiti di distanza fissati dall'art. 16, co. 2, legge regionale.

L'esercizio dell'attività di sala scommesse di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), L.R. 19/2021 rientra nell'art. 16, co. 2, della legge citata che recita:

E' interdetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, co. 1, lettere c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri (...)

Pertanto le nuove aperture di esercizio per le sale da gioco, sale scommesse, punti per il gioco, nonché le installazioni di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, sono soggette ai limiti di distanziamento stabiliti dall'art. 16, L.R. 19/2021.

Le attività richiamate al comma 6 dell'art. 16, l.r. 19/2021 sono da ricondurre sostanzialmente a quelle specificate al comma 1 del medesimo articolo, ovvero sale da gioco, sale scommesse e punto per il gioco.
Dal tenore letterale dell'art. 16, commi 1 e 2 non risultano dubbi che anche le sale scommesse prive di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, RD 773/1931 debbano osservare le distanze dai luoghi sensibili; infatti, i due commi rispetto all'osservanza dai luoghi sensibili richiamano anche le sale scommesse, rinviando all'art. 3, co. 1, lett. d).
In carenza di una disposizione normativa specifica sul punto, occorre fare riferimento alla Circolare regionale prot. n. 923/A12000 del 17.1.2018 - Legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico). Indicazioni operative. 
Tale circolare seppure interpretativa della l.r. 9/2016 non più in vigore, tuttavia, intervenendo sulla norma relativa alla distanza dai luoghi sensibili contenuta nell'art. 5, avente lo stesso contenuto del vigente art. 16, l.r. 19/2021, può rappresentare una fonte di riferimento applicabile anche attualmente.
 
In particolare, la Circolare regionale precisa che la distanza fra i locali in cui sono collocati gli apparecchi per il gioco lecito e il luogo sensibile va calcolata dall'"ingresso pedonalizzato che consenta l'entrata indistinta del pubblico e non sia un ingresso riservato (ad esempio, al personale dipendente, al carico e scarico merci).

Il tenore testuale della norma contenuta nell'art. 16, co. 3, l.r. 19/2021, "Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno", contiene una formulazione che sottende la volontà di riferirsi a tutti i "locali" in cui sono installati apparecchi per il gioco, quindi a tutti gli esercizi e non solamente alle nuove aperture.

Va inoltre osservato che la rubrica ("Nuove aperture di esercizio") dell'art. 16 della legge cit. non è vincolante per l'interprete, come precisato dalla Suprema Corte di cassazione, secondo cui "Le partizioni sistematiche di una legge, in particolare titoli, capi e rubriche, non fanno parte né integrano il testo legislativo e quindi non vincolano l'interprete, in quanto la disciplina normativa sulla formazione delle leggi prevede che solo i singoli articoli siano oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi legislativi" (Cass. pen.,Sez. I Sent., 20/03/2015, n. 16372).
 
Tale soluzione è inoltre conforme al principio di ragionevolezza e di parità di trattamento perché, diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione - irrazionale - che le nuove attività sono obbligate ad osservare il divieto di oscuramento delle vetrine, mentre gli esercizi che reinstallano apparecchi dismessi ne sono esonerati. Ciò sarebbe contrario alla stessa ratio del divieto.

D'altro canto, l'art. 26, l.r. 19/2021 è "Norma finale" e derogatoria alla disciplina legislativa contenuta nella legge regionale, introdotta per consentire ai vecchi titolari di alcuni esercizi, di reinstallare apparecchi per i giochi dismessi perchè non adeguati ai limiti di distanza dai luoghi sensibili fissati dalla l.r. 9/2016; la volontà del legislatore è stata quelle di introdurre una deroga che riguardasse esclusivamente l'osservanza della regola dei limiti di distanza dai luoghi sensibili e non tutti gli altri limiti e condizioni fissati dalla l.r. 19/2021.

In merito all'installazione di apparecchi per il gioco presso esercizi già in possesso di autorizzazione, ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, premesso che i procedimenti in questione non rientrano nell'ambito delle competenze regionali, si precisa che il titolo di legittimazione necessario per tale installazione varia in relazione alla tipologia di apparecchio per il gioco in questione; si suggerisce, in ogni caso, di verificare la necessità di ulteriori titoli aggiuntivi contattando gli enti competenti relativamente ai diversi procedimenti.

Nell'elencazione dell'art. 16, co. 2, L.R. 19/2021 non compaiono gli uffici postali, quindi occorre identificare la loro natura giuridica, ai fini di verificare se rientrano in una delle categorie individuate dall'art. 16, co. 2, lett. c) e d), legge citata.

Il servizio postale (definito dal d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 come la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali) è stato gestito negli anni in maniera diretta dallo Stato e, successivamente, dall’ente pubblico economico Poste Italiane, poi trasformato nella società per azioni Poste Italiane.

Se un ufficio postale sprovvisto di sportello ATM svolge esclusivamente un'attività di servizio postale non può essere considerato né un istituto di credito né un esercizio che svolge attività creditizia e non è, quindi, un luogo sensibile. Se invece svolge attività di bancoposta esso deve considerarsi un istituto di credito.

Infatti, dall'art. 2 comma 5 del D.P.R. n. 144/2001 emerge che, per le attività finanziarie e di bancoposta, Poste Italiane è equiparata ad una banca. Tali attività sono infatti svolte nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 385/1993 (il Testo Unico Bancario) e del d.lgs. n. 58/1998 (il Testo Unico della Finanza) e i poteri di controllo e di vigilanza su Poste Italiane per le attività medesime sono esercitati dalle autorità competenti per il settore bancario.

Nel caso in cui sia cessata l'attività di gioco lecito, l'installazione di apparecchi per il gioco negli stessi locali in cui veniva esercitata l'attività cessata è da considerare "Nuova apertura di esercizio", ai sensi dell'art. 16, l.r. 19/2021.
 
Si precisa, inoltre, che anche nell'ipotesi in cui l'attività non fosse cessata, l'art. 16, co. 4, della legge cit. equipara a nuova apertura: a) l'installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti.
 

Secondo un'interpretazione letterale dell'art. 16, co. 2, l.r. 19/2021, si rileva che gli istituti di credito, anche se privi di bancomat e della possibilità di prelievo al loro interno, sono considerati dalla norma luoghi sensibili, in quanto espressamente individuati alla lettera c). Rispetto alla distanza minima da osservare dai luoghi sensibili, per poter installare un esercizio, la norma prevede che essa debba essere non inferiore a 400 metri per i Comuni con popolazione superiore a  5000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti. Quindi occorre una distanza minima di 400 o 300 metri per poter installare un esercizio rispetto ad un luogo sensibile calcolato secondo il percorso pedonale più breve.

Rispetto al concetto di percorso pedonale più breve, la giurisprudenza oramai ritiene che valga il parametro del percorso pedonale come definito ai sensi dell'art. 190 del Codice della Strada. 
Ricordiamo che l'art. 190 del codice della strada stabilisce quanto segue:
 
(1.) I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila
In presenza di una contestuale serie di percorsi – quelli regolari ai sensi dell'art. 190 C.d.S. e quelli non regolari o misti (cioè che sommano tratti urbanizzati e idonei ai sensi dell'art. 190 C.d.S. e tratti non idonei) – la distanza si misura considerando solo i percorsi pedonali regolari a norma di legge, mentre in assenza di percorsi interamente regolari, si considerano i percorsi “misti” (parti regolari in aggiunta a parti non regolari”), prendendo a riferimento quello più breve.
 
(2.) I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri
(3.) È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2
Nonostante vi siano pronunce di diverso orientamento, tuttavia sembra si possa individuare un orientamento prevalente in base al quale “per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi” (Tar Emilia, sez. I, n. 242/2022)."
 
In merito al calcolo delle distanze dai luoghi sensibili, differentemente da altre regioni, sussiste un vuoto normativo nell’ordinamento giuridico piemontese. Per colmare tale vuoto è intervenuta la circolare Regionale n 923/A12000 del 17/01/2018.Da tale circolare, in riferimento all’ingresso ai luoghi sensibili e alle modalità di calcolo delle distanze, si può desumere quanto segue:
 
  • deve trattarsi di un ingresso pedonalizzato che consenta l’entrata indistinta del pubblico e non di un ingresso riservato (ad esempio, al personale dipendente, al carico e scarico di merci)
  • l'ingresso da considerarsi rilevante è quello, di diritto o di fatto, destinato all'accesso promiscuo e ad uso esclusivo del luogo sensibile.
Tutto ciò considerato si può ritenere che:
 
  • si fa riferimento al primo accesso utile, ovvero quello promiscuo, qualora nell’area recintata compresa tra tale ingresso e l’ingresso effettivo al luogo sensibile non siano presenti altri locali pubblici nei quali sia possibile accedere
  • si fa riferimento a quello effettivo al luogo sensibile qualora all'interno dell'area recintata siano presenti altri locali pubblici nei quali sia possibile accedere. 
 

L’espressione “categorie protette” utilizzata dal legislatore nella L.R. 19/2021, per indicare uno dei luoghi sensibili, quando si tratti di strutture ricettive che ospitano tali categorie di soggetti, viene mutuato dal mondo del lavoro.

In particolare, l’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) elenca i soggetti che appartengono a tale categoria, ovvero gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i sordomuti, vedove, orfani, nonché profughi ed “equiparati”, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di tali individui attraverso il collocamento mirato e forme di incentivi economici per le aziende che assumono lavoratori rientranti nella categoria.

Per quanto concerne i profughi, tale categoria è normata dalla legge 26 dicembre 1981 n. 763 (Normativa organica per i profughi), che considera tali:

1. cittadini italiani, profughi della Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia, già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei predetti territori, che:

    • siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

    • trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

    • siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

  1. sono considerati profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello stato italiana sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della legge 763/81

  2. sono considerati profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

  3. sono considerati profughi da territori esteri rimpatriati per stato di necessità al rimpatrio, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai paesi esteri o trovandosi in italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.

  4. sono considerati profughi i figli di profughi nati nei territori di provenienza o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza, purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.

Nell'elencazione non risultano i cittadini extracomunitari richiedenti asilo; d'altro canto anche esaminando la normativa speciale che regola la procedura per il riconoscimento dello status di "rifugiato", si rileva che gli ospiti delle strutture ricettive richiedenti asilo, come tipologia, salvo specifiche situazioni accertate, non rientrano tra i soggetti cd "vulnerabili" di cui all'articolo 17 d.lgs.142/2015 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".
 
Infatti, tale norma elenca le seguenti categorie vulnerabili:
 
i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali
Pertanto, dato il quadro normativo, non risulta che vi siano norme specifiche, che individuino i centri di accoglienza migranti come  strutture ricettive per categorie protette.

La giurisprudenza, in coerenza con la finalità della legge di prevenire i fenomeni di ludopatia, ritiene che il requisito della distanza minima dai luoghi sensibili valga “non solo per le nuove aperture di centri scommesse, ma anche per il mantenimento in esercizio delle attività già autorizzate e regolarmente avviate quando sopravvenga una situazione di violazione del divieto che sia direttamente riconducibile all’operatore economico autorizzato” onde “evitare che la normativa possa essere derogata da comportamenti, materiali o giuridici, imputabili direttamente al gestore dell’esercizio”.

Nel contemperare gli interessi coinvolti, ovvero la prevenzione della ludopatia (interesse pubblico) con la salvaguardia delle attività economiche in essere (interesse privato) il Consiglio di Stato ritiene che la tutela dell’affidamento maturato dai gestori di attività di gioco e scommesse - nel caso di attività autorizzata prima del verificarsi della violazione della distanza minima dai luoghi sensibili - non è applicabile “ogniqualvolta il cambiamento della situazione giuridica o fattuale dell’attività o dello stato dei luoghi, sopravvenuto al rilascio dell’autorizzazione, dipenda da condotte riconducibili allo stesso gestore”.

Si conferma che l'art. 16, comma 4, lett. a) e b) della L.R. n. 19/2021 equipara alle nuove aperture sia le installazioni di apparecchi aggiuntivi sia il trasferimento dell'attività in altro locale. Pertanto, un esercizio che intenda procedere all'installazione di apparecchi aggiuntivi oppure trasferire la propria attività in altro locale dovrà rispettare i limiti numerici di cui all'art. 18.

Occorre premettere che si conferma l'interpretazione di cui alla FAQ pubblicata sul sito regionale in base alla quale, per la violazione del divieto di oscuramento delle vetrine, la legge regionale non prevede attualmente alcuna sanzione.

Non sembrerebbe che il legislatore abbia voluto tramite l'art. 16 comma 6 della legge cit. equiparare il divieto di oscuramento delle vetrine alle limitazioni orarie all'esercizio del gioco, stabilendo - in caso di violazione - l'applicazione delle stesse sanzioni (cioè, quelle di cui all'art. 23, comma 5). Si deve considerare che quando il legislatore ha voluto equiparare due "attività", ha adottato un'espressa formulazione (cfr. art. 16, comma 4: "...sono equiparati..."). Diversamente, nell'art. 16, comma 6, il legislatore non prevede alcuna equiparazione, ma una semplice "applicazione di disposizioni" ("Relativamente alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni...").

Corre l'obbligo anche di precisare che l'art. 16, comma 6 utilizza il termine "attività" anzichè "condotta", come avrebbe potuto indicare.

Appare verosimile che il rinvio contenuto nell'art. 16 comma 6 alle "attività...di cui al comma 3" sia dovuto ad un difetto di coordinamento tra le modifiche apportate dall'attuale normativa rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge regionale n. 144/2021, da cui è scaturito l'iter di formazione della l.r. n. 19/2021.

Infatti, l'attuale art.16, comma 6, riprende il contenuto dell'art. 12, comma 4, del ddlr n. 144/2021, secondo cui "Relativamente alle attività di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 comma 2", con la peculiarità che il comma 3 coincideva con l'attuale comma 4 dell'art. 16, relativo alle attività equiparate a nuova apertura: quindi, appare giustificato l'utilizzo del termine "attività".

Nel testo di legge finale, invece, il legislatore ha inserito al comma 3 dell'art. 16 il divieto di oscuramento delle vetrine e riportato al comma 4 la disposizione che equipara a nuova apertura, sia l'installazione di apparecchi aggiuntivi, sia il trasferimento di attività in altro locale. Nell'effettuare tale operazione, sembra tuttavia che il legislatore abbia dimenticato di apportare le conseguenti modifiche all'art. 16 comma 6, il quale oggi continua a rinviare al comma 3, sebbene il suo contenuto sia mutato rispetto a quanto era previsto dal ddlr n. 144/2021. Non si comprende infatti quale significato abbia sancire l'applicabilità dell'art. 19 comma 2, che disciplina le limitazioni orarie all'esercizio del gioco e delle relative sanzioni per la sua inosservanza, al divieto di oscuramento delle vetrine dell'esercizio.

Per quanto concerne l’interpretazione dell’art. 18 comma 1 lett. a) della L.R. n. 19/2021, si precisa quanto segue.

Dal combinato disposto dell’art. 18 comma 1 lett. a) e dell’art. 26 commi 1 e 2 della predetta legge regionale si evince, innanzitutto, che l’obbligo di rispettare i requisiti dimensionali previsti dalla legge si applicano tanto alle nuove aperture di esercizio, quanto alle reinstallazioni.

In base all’art. 18 comma 1 lett. a) della L.R. n. 19/2021 il requisito dimensionale è riferito all’intera superficie nella quale si svolge l'attività dell’esercizio, e non alla sola area destinata alla gestione e commercializzazione di giochi:

Per le nuove aperture di esercizio dall’entrata in vigore della presente legge: a) non è consentita l’installazione e la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro; [...]

Si precisa che per superificie calpestabile s'intendono

i metri quadri complessivi dell’esercizio, considerando che determinati locali non vanno considerati nel calcolo, ovvero magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita

Riguardo gli esercizi richiamati dall'art. 18, l.r. 19/2021, per i quali sono previsti limiti di installazione di apparecchi specifici, essi si individuano coordinando tale norma con l'art. 3, co. 1, lett. e) che definisce "i punti per il gioco":
 
Tutti gli esercizi commerciali "aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro"

In merito all'art. 18 della L.R. n. 19/2021 si conferma che lo stesso si applica a tutte le nuove aperture di esercizio "aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro" e che, a tal fine, non assume nessun rilievo la distanza dai luoghi sensibili.

Le attività già esistenti che non intendano installare apparecchi aggiuntivi e che non trasferiscano la loro attività in altro locale esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 18 in quanto non si tratta di "Nuove aperture di esercizio" e non sono pertanto tenute a dismettere eventuali apparecchi eccedenti.

Quanto all'espressione "luoghi architettonicamente separati", essa richiama concetti non giuridici, ma piuttosto contenuti rinvenibili nelle indicazioni fornite dell'Agenzia delle Entrate per la suddivisione dei locali ai fini dell'accatastamento e dei regolamenti edilizi comunali, a cui i Comuni fanno riferimento in materia edilizia e fiscale, ai quali si rinvia.

Tuttavia, tenendo conto del contesto normativo nel quale l'espressione è stata collocata, è possibile ritenere che gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, RD 773/1931 potranno essere collocati in ambiente unico o anche separato da una parete dall'attività principale, sempreché non siano installati in un ambiente con ingresso diverso da quello dell'attività principale".

I limiti numerici degli apparecchi installabili di cui all'art. 18 della nuova L.R. 19/2021, previsti in caso di nuova apertura e di istanza di reinstallazione degli apparecchi (scadenza 31.12.2021) sono più restrittivi e prevalgono rispetto a quelli nazionali stabiliti dal Decreto MEF del 27/11/2011, in quanto l'Intesa siglata in Conferenza Unificata in data 7.9.2017 fa salve le disposizioni regionali e comunali ove recanti standard più elevati di tutela, con possibilità per le Regioni e gli Enti locali di dettare anche in futuro nuove discipline più restrittive.

 

Il limite contenuto nell'art. 18, l.r. 19/2021, in ordine al numero di apparecchi per il gioco installabili in relazione alla superficie calpestabile, è stato introdotto solo con la legge regionale n. 19 del 15.7.2021 relativamente alle "Nuove aperture di esercizio" e si riferisce agli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, RD 773/1931.
L'abrogata l.r. 9/2016 non conteneva tale limite, pertanto, i vecchi esercenti potevano installare anche un numero di apparecchi per il gioco superiore a 2.
In ogni caso tale limite non pare previsto dalla norma per le attività di scommesse.
Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al  tempo in cui l’atto terminale, ovvero l’atto che conclude una autonoma fase del  procedimento, è stato adottato. 

Applicando tale principio si può osservare che se l'esercizio pubblico ha installato prima dell'entrata in vigore della l.r. 19/2021 un numero di apparecchi per il gioco in numero consentito dalla normativa  nazionale (n. 4), potrà continuare legittimamente ad utilizzare tali apparecchi anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale, che ne consente di installare un  numero non superiore a 2, nel caso di superficie calpestabile superiore a 50 mq.
 
Può lo stesso esercizio presentare una nuova domanda per chiedere di installarne dopo la l.r. 19/2021 altri n. 2 AWP, visto che l'esercizio ha una dimensione superiore a 50 metri quadri?
Si osserva che l'esercizio pubblico avendo già n. 4 apparecchi AWP non può presentare una nuova domanda di installazione di apparecchi AWP, perchè applicandosi la nuova normativa regionale, essa non consente ai punti per il gioco di installare un numero di apparecchi per il  gioco superiore a 2.

La l.r. n. 9/2016 è stata abrogata in data 15/07/2021, per effetto dell'entrata in vigore della nuova l.r.. n. 19/2021, recante norme sul "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP), pertanto, non sarà più possibile fare riferimento ad essa nel disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco. L'art. 19 della legge regionale attualmente in vigore, che disciplina le limitazioni orarie all'esercizio del gioco stabilisce:

1.Per rendere omogenee e coerenti sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, i titolari delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti per il gioco così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) sono tenuti, nell'arco dell'orario di apertura previsto, a rispettare tassativamente le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.

2.Gli orari di interruzione sono così definiti:a)per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02.00 alle ore 10.00;b)per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) per dieci ore giornaliere complessive, di cui otto ore consecutive nella fascia notturna dalle ore 24.00 alle ore 8.00 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

3.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le attività di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16.

4.Nelle fasce orarie di cui al comma 2 tutti i comuni piemontesi non possono consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931.

5.Resta la facoltà esclusiva dei titolari della concessione di adottare ulteriori limitazioni orarie in aggiunta a quelle stabilite dal presente articolo

Da un'interpretazione letterale dell' attuale legge regionale, sembrerebbe che le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco siano da rispettarsi su tutto il territorio piemontese e che i Comuni rispetto agli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, r.d. 773/1931 non possano consentire in tali fasce orarie l'utilizzo delle apparecchiature e che ulteriori limitazioni di orario potranno essere adottate solo dai titolari della concessione. Gli orari di interruzione quotidiana del gioco sono stati fissati nella fascia notturna e nella fascia diurna di uscita dalle scuole per i punti per il gioco, a tutela delle fasce più deboli.

In capo al Comune residuerebbero poteri di disciplina dell'orario di apertura degli esercizi nei quali sono collocati apparecchi per il gioco, nei limiti di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL. In particolare, l'art. 50, comma, 7 del TUEL consentirebbe al Comune, in via generale, di disciplinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19, l.r. 19/2021, che fissa fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, a seconda della tipologia degli esercizi, di cui all'art. 3, l.r. 19/2021.

Il sindaco, inoltre, potrà emettere il potere di ordinanza di cui all'art. 50, co. 5, del TUEL, in presenza dei presupposti di emergenza sanitaria o di igiene pubblica o ai sensi dell'art. 54, co. 4, 4 bis, TUEL, in caso di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; tuttavia, in tali casi, avendo il provvedimento carattere eccezionale e indifferibile, dovrà essere adeguatamente motivato e il relativo potere potrà essere esercitato in presenza delle situazioni tipizzate dalla norma attributiva dello stesso.

Per quanto riguarda la fattispecie della collocazione di un apparecchio per il gioco, in una nuova apertura di esercizio, in spregio alle distanze minime dai luoghi sensibili, si evidenzia che il  quantum sanzionatorio - tanto della sanzione principale quanto di quella accessoria - dev'essere determinato dall'ufficio comunale competente sulla base delle fonti di organizzazione adottate dal Comune medesimo. Sul punto si precisa che, secondo l'orientamento giurisprudenziale attualmente maggioritario, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative compete al dirigente e non al Sindaco, in forza di quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Ciò è stato chiarito, ad esempio,da Cass. civ., sez. II, sent., 08/04/2009, n. 8560, secondo cui 

A norma dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, provvedimenti amministrativi consistenti in atti autoritativi posti in essere dalla P.A. nell'espletamento di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali rimanendo spettanti agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre spettano ai dirigenti i compiti non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni degli organi di governo o fra quelle del segretario comunale o del direttore generale". In ogni caso, il soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa potrà fare riferimento al principio generale contenuto nell'art. 11, l. 689/1981, il quale stabilisce che "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche". Tale norma è fissata allo scopo di perimetrare i criteri decisionali dell'autorità amministrativa decidente e di raccordarli al principio di proporzionalità. Si è ritenuto che l'attività determinativa del quantum della sanzione irrogata a seguito dell'accertamento di un comportamento illecito costituisce esplicazione di una lata discrezionalità, con la conseguenza che l'operazione valutativa posta in essere non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, qualora risulti congruamente motivata e scevra di vizi logici (ved. ad es. Cons. di Stato, Sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2422).  

Al Sindaco, residuerebbe unicamente il potere - ricorrendone i presupposti di legge - di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui agli artt. 50,co. 5 e 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000, i quali non hanno tuttavia una funzione sanzionatoria.

In merito, poi, alla possibilità di procedere al sequestro amministrativo cautelare di cui all'art. 13 della L. 689/1981, si segnala che ciò costituisce una mera facoltà - e non già un obbligo - per l'agente accertatore, come si desume dal tenore letterale della norma in questione. In materia di sequestro e di confisca amministrativa, l'art. 2  della l.r.. n. 72/1989 (a cui l'art. 23, co. 7, l.r. 19/2021 rinvia), rinvia a sua volta all'art. 1 della l.r. n. 45/1985, il quale stabilisce

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, procedono al sequestro cautelare delle cose confiscabili quando vi è fondato motivo di temere che le cose stesse si alterino o si disperdano

Con riferimento all'oscuramento delle vetrine previsto dall'art. 16 comma 3 l.r. 19/2021 si rileva che, in mancanza di una norma che la preveda, si tratta di un divieto la cui violazione non è sanzionabile. 

In merito, infine, al divieto per i minori di anni diciotto di partecipare ai giochi con vincita in denaro la sanzione applicabile, in virtù del rinvio operato dall'art. 7 della l.r. 19/2021 all'art. 7, co. 8 del DL 158/2012, il quale a sua volta rinvia all'art. 24, comma 21, del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, è quella prevista da tale ultima norma, come da lei individuata.

Tale norma stabilisce:

Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni [...]

Va tuttavia precisato che la sanzione è riferibile unicamente all'ipotesi in cui il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco consenta ad un minorenne di partecipare a giochi pubblici con vincita in denaro. Ne consegue che, in caso di utilizzo da parte di un minore degli apparecchi e dei congegni per il gioco di cui all'art. 110, comma 7, lett. c bis) del r.d. 773/1931 (cioè di apparecchi e congegni per il gioco lecito per i quali non è prevista una vincita in denaro) non è ad oggi applicabile alcuna sanzione. Ciò lo si desume dalla lettura sistematica dei commi 20 e 21 dell'art. 24 del D.L. n. 98/2011: il primo dei commi citati sancisce il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto e quello successivo individua la sanzione applicabile in caso di violazione dello stesso.

La ratio della L.R. 19/2021 è quella di tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione (soprattutto minori e giovani) dal rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e ciò si determina nel caso di gioco con vincita in denaro, come risulta dalla definizione contenuta nell'art. 3, co. 1, lett. b), LR. 19/2021.

L'art. 23, co. 6, l.r. 19/2021 è chiaro nel suo contenuto rispetto la competenza a gestire l'intera procedura sanzionatoria; esso infatti recita: "...le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonchè di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal comune competente per territorio, a cui spetta l'introito delle somme".
Tutte le fasi della procedura, compreso il rapporto di cui all'art. 17, l. 689/81, rientrano nella competenza comunale, che tra l'altro introita, diversamente da quanto avveniva durante la vigenza della l.r. 9/2016 (80% introito incassato dal Comune e 20% introito incassato dalla Regione), per intero la somma riscossa dalla sanzione irrogata.
 
La dottrina precisa, altresì, che in virtù dell'art. 118 della Costituzione, il quale stabilisce una generale attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative, salvo che siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato per assicurarne l'esercizio unitario, "dal 2001 in poi, in mancanza di una norma che precisi la necessità che una funzione amministrativa debba essere aggregata su un più alto livello di governo, sussiste una residuale competenza amministrativa del Comune, così restando doppiata e superata quella norma che poneva il prefetto quale riferimento terminale di tutti i procedimenti sanzionatori per i quali non fosse stata precisata l'indicazione dell'autorità amministrativa competente" (G. Napolitano, "Manuale dell'illecito amministrativo", Maggioli Ed., aprile 2017).
 
La vicenda non può essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 26, l.r. 19/2021, perchè l'attività nell'ambito della quale erano collocati apparecchi per il gioco ex art. 110, TULPS è cessata il 31.10.2019.

L' art. 26 della legge cit. non consente la reinstallazione dei vecchi apparecchi per il gioco dismessi nel caso di cessazione dell'attività, ma solo nei seguenti casi: variazioni di titolarità o del concessionario o nomina di nuovo rappresentante legale.

Conseguentemente, nel caso di specie, essendo l'attività cessata al 31.10.2019, il nuovo titolare qualora volesse esercitare una delle attività di cui all'art. 3, lettere c), d) ed e) e installare apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, TULPS potrà farlo solo ai sensi dell'art. 16, l.r. 19/2021 "Nuove aperture di esercizio", osservando la distanza dai luoghi sensibili e nel rispetto delle ulteriori limitazioni fissate dalla L.R. 19/2021.

L’art. 26, legge cit., contiene una norma finale che, in deroga alle disposizioni contenute sia nella precedente legge regionale di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo (l.r. 9/2016), sia nell’attuale legge regionale (l.r. 19/21), consente ad alcune tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali che avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, in attuazione della l.r. 9/2016, di reinstallarli, purché presentino istanza entro il 31.12.2021. In tal caso, non essendo gli esercizi equiparati a nuove installazioni, non dovranno rispettare i limiti di distanza dai luoghi sensibili di cui all’art. 16, l.r. 19/21.

In particolare, il comma 1 dell’art. 26, consente ai titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse (così come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. c) e d),  l.r. 19/21), presso cui alla data del 19.5.2016 erano collocati apparecchi per i giochi leciti dismessi, ai sensi della l.r. 9/2016, di presentare istanza di reinstallazione al Comune/Questore competente, a seconda della diversa tipologia di apparecchi per il gioco,  purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il privato potrà reinstallare gli apparecchi per il gioco, se nel termine non interviene un provvedimento esplicito di diniego del soggetto competente.

Il comma 2 dell’art. 26, consente anch’esso la reinstallazione degli apparecchi per il gioco, ma solo ai titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e monopoli, che presentino istanza al Comune/Questore competente, in relazione alla tipologia di gioco, fermo restando che il numero di apparecchi per il gioco reinstallabili non potrà essere superiore a quello individuato dall’art. 18 della legge regionale.

I titolari dell' autorizzazione di cui all’art. 26, co. 2 della legge citata sono coloro che esercitano la vendita dei generi di monopolio, di cui all'art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio". Conseguentemente, i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit..

Per quanto concerne, la superficie calpestabile, limite cui rinvia l’art. 26, co. 2, l.r. 19/2021, si intende quella indicata nel modulo RIES, oggetto di presentazione all’Agenzia delle Dogane e monopoli da parte del privato. Si precisa, altresì, che per superficie calpestabile s'intende, secondo la nota riportata nel modulo Ries, 

... i metri quadri complessivi dell’esercizio, considerando che determinati locali non vanno considerati nel calcolo, ovvero magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita

Rispetto al comma 3 dell’art. 26, si osserva che per quanto riguarda le sanzioni applicabili, il rinvio all’art. 23, co. 1, non opera nei confronti dei soggetti autorizzati alla reinstallazione degli apparecchi da gioco rispetto alle disposizioni contenute nell’art. 16, co. 2, l.r. 19/2021.

Infine, la disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 26 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle nuove aperture e delle fattispecie ad esse assimilabili previste dall’art. 16, co. 4; infatti, solo ad esse è applicabile l’art. 16, co. 2, che stabilisce l’osservanza delle distanze dai luoghi sensibili per l’esercizio dell'attività da gioco.

 

Si osserva che l'iscrizione nell'elenco Ries di cui all'art 1, co.82, l. 220/2010 e s.m.i..non può essere considerata "autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli..." ai sensi dell'art. 26, co. 2, l.r. 19/2021.
 

Nell'art. 26, co. 2 l.r. 19/2021, rientrano le autorizzazioni di cui all'art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", che sono considerate vere e proprie concessioni dall'art. 19 della legge 1293/1957.
 

Pertanto, seguendo tale interpretazione, rimarrebbero esclusi i bar privi di licenza di tabacchi o patentino.

L’art. 11 comma 4 della L.r 19/2021 vieta all'esterno dei locali che ospitano sale gioco, scommesse etc...qualunque forma di esposizione che promuova la possibilità di vincita e le vincite, non quindi le tipologie di giochi o scommesse che si svolgono nel locale stesso.

La contestuale lettura della delibera n.132/2019 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che dà attuazione al Decreto Legge n.87/2018, all’art. 5.4 specifica che non rientrano nel divieto i segni distintivi del gioco legale ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività e riporta a titolo esemplificativo le insegne di esercizio o domini di siti online.

Inoltre  all'art.7 -Esclusioni- specifica  che "l'utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d'azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, purchè non sussistano ambiguità circa l'oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore", lascia intendere che il posizionamento di vetrofanie indicanti solo il nome del fornitore, ad esempio Eurobet e altri siti, possono essere esposti, purchè contengano solo la denominazione dei giochi e non incentivino al gioco stesso. Sarà quindi compito di chi effettua i controlli in loco verificare il rispetto della normativa in oggetto.