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Normativa

Nuovo disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del “Sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile”

Rivolto a
Cittadini

DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578

Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 46-6578

Approvazione del nuovo disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del “Sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile”.

A relazione dell’Assessore Caracciolo:

Premesso che:

la legge n. 225 del 1992 ed il decreto legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, delineano in maniera precisa il quadro normativo di riferimento del “Servizio nazionale di protezione civile”, istituito per l’assolvimento dei compiti di tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità, da catastrofi e da altri eventi che determinano situazioni di rischio;

all’attuazione provvedono, in evidente piena sintonia rispetto al decreto legislativo n. 112 del 1998, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata, nonché i cittadini, i gruppi associati di volontariato civile e gli ordini e collegi professionali;

relativamente alla competenza degli enti territoriali, deve ricordarsi che le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 sulle situazioni emergenziali sono fatte espressamente salve dall’art. 5, co. 1 del citato decreto-legge n. 343 del 2001;

dalla vigenza dell’art. 14 della legge n. 225 del 1992, che delle disposizioni recate dall’art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, richiamato esplicitamente dal co. 6 dell’art. 5 della legge n. 401 del 2001, consegue che, ferma restando la più generale azione di coordinamento del Dipartimento della protezione civile, le competenze prefettizie di cui all’art. 14 della legge n. 225 del 1992 operano, in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, con il sistema di attribuzioni di cui all’art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998,

in tal modo si può realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile, per cui, il prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, potrà assicurare il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l’attuazione degli interventi urgenti di protezione civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di “cerniera” con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici;

la legge 24/2/1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” prevede che all’attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane;

l’articolo 108 del d.lgs 112/98 e la legge 401/2001 definiscono i compiti trasferiti alle Regioni in materia di protezione civile;

il punto a) del comma 1 dell’articolo 70 della legge regionale 44/2000 stabilisce che la Regione espleti attività indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento dell’azione pubblica;

il punto d) del comma 1 dell’articolo 70 della legge regionale 44/2000 stabilisce che la Regione espleti il coordinamento dell’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

il punto e) del comma 1 dell’articolo 70 della legge regionale 44/2000 stabilisce che la Regione espleti il coordinamento e l’organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi d’intesa con il Dipartimento Nazionale di protezione civile;

il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 prevede che l’indirizzo, la gestione e il controllo del sistema regionale di protezione civile sia attuato da tutte le componenti che lo costituiscono;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Dicembre 1998, recante l’approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mira alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale;

il progetto per la realizzazione dei centri funzionali è stato approvato nella seduta del 15 gennaio 2002 dal Comitato tecnico di cui alla legge 267/1998 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1998, nonché quanto stabilito in merito dall’ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, così come modificata dall’ordinanza di protezione civile n. 3260 del 27 dicembre 2002;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati adottati gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;

al governo del sistema di allerta nazionale distribuito concorrono le Presidenze delle Giunte regionali, attraverso soggetti e strutture a tal fine individuati e/o delegati, in attuazione di quanto specificato dalla circolare del 30 settembre 2002 n. DPC/CG/0035114 e di quanto previsto dalla legge 183/1989 e s.m.i., dalla legge n. 225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge n. 401/2001 e dalle normative regionali di riferimento;

la Direttiva del PCM 27 Febbraio 2004, così come modificata dalla Direttiva del PCM del 25 Febbraio 2005, stabilisce che ciascuna Regione avrà cura di indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, della legge n. 401/2001 e della normativa regionale in materia di protezione civile, nonché secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di massima per la pianificazione d’emergenza già emanati dal Dipartimento della protezione civile;

la legge regionale 20 novembre 2002 n. 28 all’art. 1, co. 3, lett. c, attribuisce all’Arpa Piemonte la progettazione, la realizzazione e la gestione a livello regionale delle reti di monitoraggio e relativi sistemi di allarme e preallarme di cui all’art. 2, co. 7 del decreto legge 11 giugno 1998 n.180.

Considerato che:

al sistema di allertamento regionale concorrono le Province e gli Uffici Territoriali di Governo;

la Regione nell’individuare e stabilire le procedure di allertamento deve avvalersi dell’apporto tecnico di Arpa Piemonte;

la Regione Piemonte, ha recepito, con D.G.R. n. 37 - 15176 del 23 Marzo 2005 (pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 26/05/2005 - supplemento ordinario n. 2) i dispositivi della Direttiva del PCM 27 Febbraio 2004 e s.m.i., attraverso un proprio disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile, strutturato in due sezioni, la prima finalizzata a regolamentare il sistema di allertamento, la seconda volta alla gestione delle piene e dei deflussi;

la D.G.R. n. 11 - 488 del 18 Luglio 2005 e la D.G.R. n. 21-4217 del 6 Novembre 2006 (pubblicata sul B.U.R n. 48 del 30 novembre 2006) hanno apportato alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile";

le Province, dopo un anno di sperimentazione del sistema di allertamento, hanno richiesto di apportare modifiche e semplificazioni nella redazione e nelle modalità di trasmissione dei bollettini;

per soddisfare l’esigenza di semplificare l’operatività e la funzionalità del nuovo sistema di allertamento regionale, si è ritenuto di convocare l’apposito gruppo di lavoro coordinato dalla Regione Piemonte - Direzione OO.PP - Settore Protezione Civile, e composto dai rappresentanti dell’Arpa Piemonte, delle Province e degli Uffici Territoriali di Governo;

il Settore Protezione Civile della Regione ha convocato il suddetto gruppo di lavoro, nei giorni 30 novembre 2006 e 6 marzo 2007, per esaminare e dettagliare le ipotesi semplificative sul piano procedurale e formale dei bollettini di vigilanza e di criticità;

per recepire in sede tecnica le semplificazioni da apportare al disciplinare, l’apposito gruppo di lavoro, ha richiesto all’Arpa di presentare una bozza dei documenti necessari alla definizione di un nuovo disciplinare che contemplasse le modifiche, le variazioni e le integrazioni formulate dal gruppo di lavoro;

l’Arpa con nota 20987 del 10 maggio 2007 ha trasmesso la documentazione richiesta che si allega alla presente deliberazione.

Vista la L. 225/1992;

visto il D.Lgs. 112/1998, art. 108;

vista la L.R. 51/1997, art. 3;

viste le LL.RR. 44/2000 e 7/2003;

vista la L.R. 34/2003.

Visto e considerato quanto in premessa esposto, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare il nuovo disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente quello recepito, con D.G.R. n. 37 - 15176 del 23 Marzo 2005 e s.m.i.;

- di demandare l’entrata in vigore del nuovo sistema di allertamento, predisposto dalla Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore Protezione Civile alla scadenza del 30° giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione sul sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento interno
Allegati
delibera_di_giunta_del_30_luglio_2007_n_46-6578.pdf
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