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Scheda informativa

Albo regionale delle Cooperative sociali

Rivolto a
Terzo settore

Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Piemonte

Che cos'è?

La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione, dell'articolo 4 dello Statuto e della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce il ruolo delle società cooperative sociali che operano con carattere mutualistico nell'interesse generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.

In attuazione della legge regionale n. 18/1994 e s.m.i. ("Norme di attuazione della legge 8.11.1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali, art. 2) è stato istituito l’Albo regionale delle Società cooperative sociali aventi sede legale in Piemonte:

  • che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi (sezione A);
  • che attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -  inseriscono al lavoro soggetti svantaggiati (sezione B);
  • consorzi di cooperative sociali di tipo A e B costituiti ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. (sezione C).
Beneficiari

Le società cooperative sociali aventi sede legale in Piemonte.

Durata del procedimento

Per il procedimento “Iscrizione all’Albo regionale” il termine di conclusione è individuato in 180 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione all'Albo regionale, sarà disponibile e scaricabile direttamente nella piattaforma digitale FINDOM, dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, accedendo alla sezione dedicata tramite l'icona "Autore". 

Le società cooperative, dall’anno successivo alla loro iscrizione, sono soggette alla verifica annuale del mantenimento dei requisiti di iscrizione all’Albo regionale.

Presentazione delle istanze

Le istanze di iscrizione e la documentazione per il mantenimento dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma digitale FINDOM.

Contatti

Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Imprese cooperative

  • RESSIA Francesca                  tel.: 015/8551538      e-mail: francesca.ressia@regione.piemonte.it
  • ACHINO Sandrina                   tel.: 0171/319369      e-mail: sandrina.achino@regione.piemonte.it
  • AURINO Debora                      tel.: 0141/413482      e-mail: debora.aurino@regione.piemonte.it
  • ENRICO Carla Maddalena     tel.: 011/4325069      e-mail: carlamaddalena.enrico@regione.piemonte.it
  • FEA Marco                                tel.: 011/4324171      e-mail: marco.fea@regione.piemonte.it

 

 

COMUNICAZIONI

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Considerato che, nel corrente anno 2026, è stata adottata una nuova modalità procedurale per la presentazione della documentazione ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, attraverso una piattaforma digitale dedicata che ha comportato la necessità di fornire numerosi chiarimenti in ordine alla nuova procedura, al fine di agevolare le imprese Cooperative che non siano riuscite a presentare domanda entro il 31 luglio 2026, si riaprono i termini in via straordinaria.

Pertanto, per le cooperative sociali che non abbiano ancora provveduto, sarà possibile inviare la documentazione per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale dalle ore 9:00 del 24 agosto 2026 alle ore 23:59 del 15 settembre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale FINDOM.

Si sottolinea che la riapertura dei termini costituisce una soluzione straordinaria, per permettere a tutte le Cooperative di adeguarsi alla nuova piattaforma digitale, in quanto si ricorda che le Società Cooperative iscritte all'Albo regionale delle Cooperative sociali, sono tenute a trasmettere la documentazione per il mantenimento dell'iscrizione entro il 31 luglio di ciascun anno, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della Legge regionale n. 18 del 9 giugno 1994: Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".

Con l’occasione si ricorda che la piattaforma FINDOM deve essere utilizzata anche per le nuove istanze di iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, quale modalità esclusiva per la presentazione delle istanze medesime.

In questa sezione sono pubblicate le informazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma ed utilizzo della piattaforma, nonché la modulistica aggiornata.

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

MANTENIMENTO DEI REQUISITI D’ISCRIZIONE E NUOVE ISCRIZIONI

NUOVA PROCEDURA

Si ricorda che le Società Cooperative iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, entro il 31 luglio 2026 (con esclusione delle cooperative iscritte all’albo regionale nel corso dell’anno 2026) sono tenute a trasmettere la documentazione per il mantenimento dell'iscrizione, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della Legge regionale n. 18 del 9 giugno 1994: Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".

In proposito si comunica che, a far data dal 15 giugno 2026, la documentazione per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma digitale FINDOM.

Dalla medesima data del 15 giugno 2026, la piattaforma FINDOM dovrà essere utilizzata anche per le nuove istanze di iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali.

In questa sezione sono pubblicate le informazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma, nonché la modulistica aggiornata.

COMUNICATO INFORMATIVO CONTEGGIO DEL 30% DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER LE SOCIETA' COOPERATIVE ISCRITTE ALLA SEZIONE B

Nel calcolo del 30% dei soggetti svantaggiati andranno compresi i lavoratori inquadrati in tutte le tipologie di lavoro possibili (subordinati, parasubordinati, collaboratori occasionali e lavoratori autonomi) con l'esclusione dei volontari e degli svantaggiati stessi. Tale interpretazione trova fondamento nell'art. 4 della L. 381/1991 che, nel definire i requisiti soggettivi dei soggetti che “si considerano soci svantaggiati” nelle cooperative di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), non dispone limitazioni in merito alla tipologia di rapporto di lavoro instaurabile dai lavoratori svantaggiati di una Società Cooperativa di tipo B, coerentemente con il tenore dell’art. 1, comma 3, della L. 142/2001; così come si ritiene che il tenore dell’art. 4 non introduca una generale incompatibilità tra il rapporto di lavoro autonomo eventualmente stipulabile e la generica condizione di "socio svantaggiato".

Allegati

Cooperative sociali cancellate dall'Albo
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