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Scheda informativa

Albo regionale delle Cooperative sociali

Rivolto a
Terzo settore

Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Piemonte

Che cos'è?

La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione, dell'articolo 4 dello Statuto e della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce il ruolo delle società cooperative sociali che operano con carattere mutualistico nell'interesse generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.

In attuazione della legge regionale n. 18/1994 e s.m.i. ("Norme di attuazione della legge 8.11.1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali, art. 2) è stato istituito l’Albo regionale delle Società cooperative sociali aventi sede legale in Piemonte:

  • che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi (sezione A);
  • che attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -  inseriscono al lavoro soggetti svantaggiati (sezione B);
  • consorzi di cooperative sociali di tipo A e B costituiti ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. (sezione C).
Beneficiari

Le società cooperative sociali aventi sede legale in Piemonte.

Durata del procedimento

Per il procedimento “Iscrizione all’Albo regionale” il termine di conclusione è individuato in 180 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Le società cooperative, dall’anno successivo alla loro iscrizione, sono soggette alla verifica annuale del mantenimento dei requisiti di iscrizione all’Albo regionale.

Presentazione delle istanze

A far data dal 15 giugno 2026 le istanze di iscrizione e la documentazione per il mantenimento dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma digitale FINDOM.

Fino al 14 giugno 2026 resta attiva, per la presentazione delle istanze e per la documentazione di mantenimento, la casella PEC impresecooperative@cert.regione.piemonte.it

Contatti

Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Imprese cooperative

  • Ressia Francesca    tel.: 015/8551538      e-mail: francesca.ressia@regione.piemonte.it
  • Achino Sandrina      tel.: 0171/319369      e-mail: sandrina.achino@regione.piemonte.it
  • Aurino Debora         tel.: 0141/413482      e-mail: debora.aurino@regione.piemonte.it
  • Fea Marco                 tel.: 011/4324171      e-mail: marco.fea@regione.piemonte.it

 

 

COMUNICAZIONI

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

MANTENIMENTO DEI REQUISITI D’ISCRIZIONE E NUOVE ISCRIZIONI

NUOVA PROCEDURA

Si ricorda che le Società Cooperative iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, entro il 31 luglio 2026 (con esclusione delle cooperative iscritte all’albo regionale nel corso dell’anno 2026) sono tenute a trasmettere la documentazione per il mantenimento dell'iscrizione, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della Legge regionale n. 18 del 9 giugno 1994: Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".

In proposito si comunica che, a far data dal 15 giugno 2026, la documentazione per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma digitale FINDOM.

Dalla medesima data del 15 giugno 2026, la piattaforma FINDOM dovrà essere utilizzata anche per le nuove istanze di iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali

In questa sezione sono pubblicate le informazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma ed utilizzo della piattaforma, nonché la modulistica aggiornata.

COMUNICATO INFORMATIVO CONTEGGIO DEL 30% DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER LE SOCIETA' COOPERATIVE ISCRITTE ALLA SEZIONE B

Nel calcolo del 30% dei soggetti svantaggiati andranno compresi i lavoratori inquadrati in tutte le tipologie di lavoro possibili (subordinati, parasubordinati, collaboratori occasionali e lavoratori autonomi) con l'esclusione dei volontari e degli svantaggiati stessi. Tale interpretazione trova fondamento nell'art. 4 della L. 381/1991 che, nel definire i requisiti soggettivi dei soggetti che “si considerano soci svantaggiati” nelle cooperative di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), non dispone limitazioni in merito alla tipologia di rapporto di lavoro instaurabile dai lavoratori svantaggiati di una Società Cooperativa di tipo B, coerentemente con il tenore dell’art. 1, comma 3, della L. 142/2001; così come si ritiene che il tenore dell’art. 4 non introduca una generale incompatibilità tra il rapporto di lavoro autonomo eventualmente stipulabile e la generica condizione di "socio svantaggiato".

Allegati

Cooperative sociali cancellate dall'Albo
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