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Scheda informativa

Esonero parziale

Rivolto a
Imprese e liberi professionisti

L'esonero parziale è previsto dall'art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L’esonero parziale è un istituto disciplinato dall’art. 5 comma 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e dal Decreto del Ministero del Lavoro 7 luglio 2000 n.357: “… i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta...”.

Per "speciali condizioni di attività" si intende la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • faticosità della prestazione lavorativa richiesta;

  • pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;

  • particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'esonero parziale può essere concesso fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, in relazione alle caratteristiche dell'attività aziendale. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa a tempo determinato e impone il versamento di un contributo di 39,21 euro (Decreto Ministeriale del 30/09/2021) per ogni giorno lavorativo e per ogni persona disabile non occupata.

Da giugno 2017, la Regione Piemonte è l’amministrazione competente del procedimento di concessione dell’esonero parziale di cui all'art 5 comma 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Il Settore competente è il Settore politiche del Lavoro; responsabile del procedimento il Dirigente del settore Livio Boiero.

Il 6 febbraio 2024 ha avuto luogo l'incontro di presentazione del nuovo portale SILAP per l'inserimento delle dichiarazioni di versamento per gli esoneri parziali autorizzati

La Determina Dirigenziale 15 gennaio 2024 n. 9 regola le nuove modalità di versamento. 

Come funziona

Il procedimento di concessione e rinnovo dell’esonero parziale è disciplinato dalla Deliberazione della giunta regionale n. 10 - 5968 del 18/11/2022 a cui si rimanda integralmente e di cui si raccomanda un’attenta lettura.

Come presentare domanda 

Le aziende con sede nel territorio della Regione Piemonte per richiedere l'esonero parziale ai sensi dell’art. 5, comma.5 della L.68/99, devono inviare la domanda via pec a politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it

Esonero parziale - modulistica

Vademecum per le aziende

Come si paga

I pagamenti possono essere effettuati:

  • con PiemontePAY;
  • attraverso i canali fisici tradizionali (agenzie bancarie, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e uffici postali), con l’avviso di pagamento prodotto dal sistema PiemontePAY;
  • nel caso in cui la banca alla quale la ditta in oggetto fa riferimento non sia presente nell’elenco delle banche che aderiscono a PiemontePAY, il contributo deve essere versato sul conto corrente postale n. 10364107 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte -Piazza Castello 165 – Torino – causale di versamento “contributo esonerativo da esonero parziale art.5, c.3, l. 68/99”, o per mezzo di bonifico bancario codice IBAN: IT91S0200801033000040777516 - BIC SWIFT UNCRITM 1Z43  -UNICREDIT BANCA –Via XX Settembre, 31 - 10122 TORINO

Le somme versate confluiscono nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 14 L. 68/99) per finanziare politiche di inserimento lavorativo a favore di persone con disabilità.

In caso di mancato o inesatto versamento, l’ufficio competente, verificata l’inadempienza, ai sensi del Decreto 7 luglio 2000 n. 357 art. 2 comma 6, provvede a diffidare il datore di lavoro inadempiente a sanare il mancato pagamento entro 15 giorni lavorativi dalla notifica medesima. Trascorso detto termine, verrà inviata una segnalazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro che provvede al calcolo delle maggiorazioni, tenuto conto dell’entità dell’infrazione rilevata, e procede, previa notifica all’interessato del verbale, all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 5 comma 5 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Qualora, successivamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il datore di lavoro non ottemperi secondo le modalità e tempistiche previste, l’ufficio competente dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall’esonero parziale.

Una nuova istanza può essere inoltrata non prima che siano decorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

Provvedimenti di autorizzazione

Di seguito sono riportati i provvedimenti di concessione di esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all’art.5 Legge 12 marzo 1999, n.68, contenenti sia le nuove concessioni sia i rinnovi.

La pubblicazione costituisce comunicazione di chiusura del procedimento ai sensi dell’art.2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.

 

Contatti

Riferimento
Diego Busso - Area territoriale: Area metropolitana di Torino, Ambito territoriale di Cuneo
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011/4325554 - 334/6126338
Email
diego.busso@regione.piemonte.it
Riferimento
Ornella Lucchetta - Area territoriale: Ambiti territoriali di Alessandria, Asti, Biella, Novara, VCO, Vercelli
Telefono
0141/413488
Email
ornella.lucchetta@regione.piemonte.it