Servizi educativi per la prima infanzia: le disposizioni per garantire le attività in sicurezza

Data notizia

Aggiornamento 10 maggio 2022

A decorrere dal 1 maggio viene meno l'obbligo di possedere ed esibire la “Certificazione verde Covid-19” (c.d. green pass, sia "base", che "rafforzato") da parte di chiunque accede, a qualsiasi titolo, alle strutture del sistema nazionale di istruzione (compresi i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole paritarie e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), delle Università, dell'Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica e delle altre Istituzioni di alta formazione collegate alle Università), così come da parte di chiunque accede, a qualsiasi titolo e anche sulla base di contratti esterni, nei luoghi di lavoro, sia del settore pubblico, che del settore privato, per svolgere un’attività lavorativa o di formazione o di volontariato, compresi il personale e i frequentanti i corsi di tutto il sistema regionale della formazione professionale.

Fino al 15 giugno permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV- 2 in capo al personale scolastico, docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS e IFTS). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati e il personale inadempiente deve essere destinato allo svolgimento di attività di supporto all'istituzione scolastica/formativa.

Permane, inoltre, fino al termine dell'anno scolastico l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggior efficacia protettiva) per tutta la durata delle lezioni, sia per gli allievi, che per i docenti e comunque per chiunque accede alle strutture scolastiche, educative e formative.

 

Aggiornamento novembre 2021

Le ultime disposizioni del Ministero dell'Istruzione per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-Cov-2 in ambito scolastico.

La Regione Piemonte, sulla base delle indicazioni ministeriali, ha diramato una propria nota per la gestione dei casi positivi in ambito scolastico.

Per garantire la sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia (0-3 anni) nel periodo di emergenza sanitaria, la Regione Piemonte evidenzia che le disposizioni del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 ("Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti") all'art.1 e dalla successiva Nota tecnica del MIUR datata 14/08/2021riguardano certamente anche i servizi educativi 0-3 anni di cui all'art. 2 comma 3 del DLgs 65/2017 (Asili Nido, Micro Nidi, Sezioni Primavera, Nidi in famiglia e Centri di Custodia oraria).

Le misure previste dal Decreto Legge riguardano il periodo 1° settembre 2021 - 31 dicembre 2021, presunto termine di cessazione dell'attuale stato di emergenza per pandemia da COVID-19.

In particolare, si evidenzia che:

  • per l’intero anno scolastico 2021/2022, anche i servizi educativi, come quelli scolastici, sono svolti in presenza
  • anche nei servizi educativi si adottano, per quanto applicabili, le misure di sicurezza illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel Piano scuola 2021-2022a eccezione dell'uso delle mascherine, mai obbligatorio per gli utenti nei servizi 0-6 anni
  • proprio in considerazione dell'inutilizzabilità dei dispositivi di protezione individuale per i bimbi nella fascia 0-6 anni e della loro non assoggettabilità alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, è necessario il possesso e l'esibizione della certificazione verde (Green Pass) per tutti gli operatori ed educatori anche nei servizi educativi 0-3 anni
  • anche i responsabili dei servizi educativi sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del DL 111/2021.


Per le eccezioni e le disposizioni particolari, si rimanda ad un'attenta lettura degli atti citati, disponibili nella sezione Allegati.

Allegati

Piano scuola 2021-2022
File pdf - 622.68 KB
Nota tecnica del MIUR sul D.L. 111/2021
File pdf - 424.48 KB
Decreto Legge 111/2021
File pdf - 275.9 KB