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Scheda informativa

Inserimento sociale di persone fragili: i P.A.S.S.

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Lo strumento dei P.A.S.S consente la promozione dell'autonomia personale e l'inserimento sociale di persone fragili.

La Regione Piemonte ha approvato un nuovo strumento volto ad affrontare le situazioni personali e sociali di soggetti che, pur presentando condizioni psico-fisiche tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento nel mondo del lavoro, possono acquisire benefici da attività socializzanti svolte anche in ambienti lavorativi.

Obiettivi

  • promozione dell’autonomia personale 
  • la valorizzazione delle capacità (anche se residue) dell’assistito,

Azioni

  •  svolgimento di attività varie in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio, collocati anche in ambito lavorativo.

Beneficiari

I soggetti beneficiari dei P.A.S.S. sono tutti coloro che non sono inseribili nei percorsi classici di tirocinio e che non sono in grado (almeno per il momento) di essere collocati in un progetto finalizzato all’inserimento lavorativo.

Sono persone che dimostrano una disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva.

I beneficiari di questa misura devono essere utenti in carico ai servizi pubblici.

Chi li attiva

I percorsi di attivazione sociale sostenibile possono essere avviati esclusivamente dagli Enti istituzionali titolari della gestione delle funzioni socio assistenziali/sanitarie in base alla normativa vigente.

Nel caso in cui i suddetti Enti pubblici abbiano affidato a terzi lo svolgimento di servizi socio assistenziali/sanitari, i soggetti affidatari possono attivare i P.A.S.S., previo accordo con i servizi di riferimento competenti e sulla base di progetti da questi stessi uffici validati.

I percorsi di attivazione sociale sostenibile possono essere avviati esclusivamente dagli Enti istituzionali titolari della gestione delle funzioni socio assistenziali/sanitarie in base alla normativa vigente.

Nel caso in cui i suddetti Enti pubblici abbiano affidato a terzi lo svolgimento di servizi socio assistenziali/sanitari, i soggetti affidatari possono attivare i P.A.S.S., previo accordo con i servizi di riferimento competenti e sulla base di progetti da questi stessi uffici validati.

Soggetti ospitanti

I P.A.S.S. possono essere attivati presso i seguenti soggetti ospitanti:

  • enti locali, singoli ed associati;
  • enti della pubblica amministrazione;
  • enti del terzo settore, così come definiti nel D.Lgs. n. 117/2017, art. 4, comma 1,  iscritti al Registro unico nazionale. Nelle more della piena applicazione della Riforma del Terzo  settore con l’istituzione del registro unico nazionale (RUN), il requisito si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore, attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative del settore;
  • enti di culto ed enti caritatevoli, ai quali è stata riconosciuta la conformità delle norme organizzative e delle finalità statutarie all'ordinamento giuridico italiano;
  • datori di lavoro privati in regola con gli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente in materia di tirocini extracurricolari
  • Istituzioni scolastiche, pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado.

I soggetti attuatori sottoscrivono specifici atti di intesa con i soggetti disposti ad ospitare l’utente inserito nel percorso di attivazione sociale sostenibile

All’atto d’intesa deve essere allegato un progetto individuale di attivazione sociale, redatto dal servizio sociale/sanitario pubblico competente che ha in carico il beneficiario.

Il progetto specifica le condizioni di disagio e di bisogno e le motivazioni dell’inserimento del soggetto nel percorso di attivazione sociale.

I P.A.S.S., in quanto non finalizzati all’assunzione lavorativa, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui alla L. 296/2006 e s.m.i..

Il soggetto attuatore, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, deve garantire adeguata copertura assicurativa del beneficiario per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni da attivarsi presso l’INAIL o primarie agenzie assicurative.

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