Bonus residenzialità - Domande e risposte utili per strutture socioassistenziali

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Possono accreditarsi tutte le strutture residenziali a carattere socio-sanitario e socio assistenziali presenti sul territorio piemontese, in particolare:

  • Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o Residenze Assistenziali Flessibili (RAF) per anziani non autosufficienti;

  • strutture per persone con disabilità (RAF – Residenze Assistenziali Flessibili, Comunità alloggio, Gruppi appartamento, Comunità di tipo familiare per persone con disabilità grave, Comunità socio-assistenziali per persone con disabilità grave).

L’utente della struttura deve accedere alla pagina

Successivamente cliccare su Strutture Residenziali (vai al servizio) e successivamente cliccare su Adesione Buono Residenzialità (vai al servizio) e compilare la richiesta di Adesione a Buono Residenzialità integrandola con i documenti necessari.

La richiesta di adesione può essere compilata da chiunque all’interno della struttura:

  • abbia le credenziali (user, password e PIN) per accedere al portale Gestione Strutture – Rilevazioni Settimanali

  • sia il rappresentante legale stesso o abbia la delega da parte del rappresentante legale per poter adempiere a tale attività

 

A partire dal 3 aprile 2023, senza un termine conclusivo.

 

Sì, è necessario procedere effettuando un’adesione per ogni struttura.

L’utente può:

  • scrivere all’assistenza tecnica CSI tramite l’utilizzo del form

  • telefonare al DIRMEI allo 011.6540176 - 011.5663176

  • scrivere al DIRMEI residenzialita.dirmei@aslcittaditorino.it

Se, a verifica completata, viene confermato che l’utente non è abilitato, il rappresentante legale della struttura o suo delegato dovrà completare la richiesta di credenziali su Sistema Piemonte (MOON).

 

  • Strutture residenziali autorizzate:

collegarsi alla pagina dedicata del Catalogo servizi on line della Regione Piemonte.

  • Strutture residenziali accreditate (Cod. ARPE):

collegarsi alla pagina dedicata del Catalogo servizi on line della Regione Piemonte.

ATTENZIONE: Si rammenta che per le strutture accreditate la richiesta arriva direttamente al CSI e non passa attraverso l’ASL per autorizzazione.

L’utente, una volta entrato in Adesione Buono Residenzialità, deve andare sul punto interrogativo in alto a destra, selezionare ASSISTENZA e compilare il form.

In alternativa, può rivolgersi al Dirmei tramite mail o telefono:


ATTENZIONE: valido solo per supporto tecnico

 

No, deve compilare una richiesta per ciascuna struttura.

 

Cliccando sulla freccia presente a destra in corrispondenza della struttura, sotto ADESIONE RESIDENZIALITA’ compare la dicitura “Richiesta Finalizzata”.

Si. Il sistema permette di scaricare il MODULO DI DELEGA da apposito bottone, questo deve essere compilato, firmato digitalmente e poi ricaricato tramite “Delega del legale rappresentante (firmato digitalmente)”. ATTENZIONE – quando si CONFERMA per procedere alla videata successiva il sistema controlla che la firma digitale sia corretta e in caso contrario non fa procedere con gli altri passaggi della richiesta.

Si. Lo può fare cliccando su INDIETRO invece di CONFERMA. Una volta cliccato CONFERMA, i dati della domanda non possono più essere modificati.

 

 

No, occorre caricare ancora 3 documenti:

- Modulo di partecipazione al buono residenzialità (firmato digitalmente)

Il modulo di partecipazione deve essere scaricato tramite apposito bottone, firmato digitalmente dal rappresentante legale e ricaricato.

- Atto di conferimento della rappresentanza legale della società/ente

L’Atto di conferimento della rappresentanza legale non deve essere firmato ma solo caricato.

- Atto di nomina (firmato digitalmente)

L’Atto di nomina deve essere scaricato tramite apposito bottone, firmato digitalmente dal rappresentante legale e ricaricato.

 

Dopo il caricamento di questi 3 documenti, bisogna cliccare su FINALIZZA RICHIESTA e poi CONFERMA per confermare definitivamente i dati riportati. Solo a questo punto la richiesta è stata inoltrata correttamente.

 

 

Si. La richiesta può essere ripresa in un secondo momento dopo la validazione del form di partecipazione (dopo aver validato sede legale, struttura, rappresentante legale, titolare effettivo e massimali). Quando l’utente entra nella struttura la compilazione della domanda riparte da dove è stata sospesa ovvero l’utente dovrà caricare i documenti finali.

 

 

No. La richiesta non potrà più essere modificata.

In tal caso può essere inviata una mail alla casella di posta:

sceltasociale@regione.piemonte.it

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il Titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

Sui soggetti delegati a presentare istanza a nome e per conto del cittadino, v. FAQ per il cittadino n. 1.

Si intende un documento idoneo dal quale si evinca il ruolo di legale rappresentante: ad esempio verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione, procura, ecc.

 

Gli impegni sono richiamati a pag. 13 dell’Avviso. In sintesi, la struttura si impegna ad applicare il Buono per tutti gli utenti ammessi a contributo, presentando successivamente (con cadenza trimestrale), le fatture intestate all’utente dalle quali si evinca la riduzione applicata.

 

La rendicontazione dev’essere trasmessa con cadenza trimestrale (il primo trimestre decorre dal primo giorno del mese di inizio validità del Buono), ma è auspicabile un caricamento mensile della documentazione sulla piattaforma. Non vi è un termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. In caso di mancato caricamento della documentazione, non si procederà in ogni caso alla liquidazione.

No, il Buono dev’essere riconosciuto mensilmente dalla struttura dandone evidenza nella fattura emessa nei confronti dell’utente (con l’apposizione della dicitura “Valore Buono residenzialità regionale FSE+: - € 600,00”). Ogni trimestre la struttura dovrà procedere alla trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta applicazione del buono e Finpiemonte, che si occuperà sia della rendicontazione sia dei pagamenti, procederà all’erogazione dell’ammontare totale dei buoni.

La fattura potrà essere unitaria oppure differenziata (tra quota sanitaria e quota alberghiera: in questo caso dovranno essere caricate entrambe le fatture).

In questo caso, se la comunicazione avviene nel corso del mese con decorrenza dal primo giorno del mese stesso, per quel mese si procederà con l’emissione di una nota di credito aggiuntiva di storno del valore di 600 euro già pagati dalla famiglia.

 

Possono essere intestate direttamente all’ospite della strutture oppure a un famigliare, indipendentemente dal fatto che sia lo stesso che ha proceduto a richiedere il Buono. L’essenziale è che nella causale della fattura compaia il riferimento al nominativo del destinatario del Buono (vale a dire l’ospite della struttura).

Occorre che vi sia l’indicazione del nominativo dell’ospite e l’apposizione delle seguenti diciture: 

nella causale “Valore Buono residenzialità regionale FSE+: - € 600,00”; 

nell'intestazione o in calce alla fattura: "Il Buono Residenzialità è reso possibile grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Piemonte".

Esporre sul proprio sito web e sugli account dei social media, ove esistano, nonché su eventuali materiali promozionali la dicitura "La struttura aderisce alla misura regionale “Buono Residenzialità”, finanziata dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027"; utilizzare in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori

Scarica slide esplicativa

Per maggiori informazioni, vai alla pagina dedicata del sito

Secondo le modalità già in uso abitualmente.

Entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione trimestrale, previa validazione di Finpiemonte.

Aderendo alla misura, la struttura si impegna a mantenere inalterato il valore della tariffa mensile applicata nei confronti dei destinatari già utenti della struttura (prima della presentazione della domanda) a parità di servizi offerti e di intensità assistenziale (il riferimento è alla fatturazione dell’ultimo mese prima della decorrenza del Buono = il valore della tariffa dell’ultimo mese viene rimodulato sulla base di 31 giorni effettivi).

Nel caso di nuovi inserimenti, la tariffa massima (su base mensile), per fasce di intensità assistenziale, sarà quella che viene dichiarata in sede di adesione.

Questi valori non potranno essere modificati se non nel caso di applicazione di servizi aggiuntivi o di passaggio di intensità assistenziale.

Caricando sulla piattaforma nota di debito o altra documentazione analoga.

 

No. L’importo del voucher decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di avvenuta assegnazione. La comunicazione viene trasmessa al richiedente e alla struttura indicata, la quale applicherà il Buono sulla fatturazione del mese, fatta salva la successiva rendicontazione.

Il buono si applica sulla quota alberghiera. Ciò significa che, in caso di struttura che emetta mensilmente due fatture differenziate, occorre che l’inserimento del valore di 600 euro avvenga sulla parte alberghiera. Questo comporta il fatto che la quota sanitaria, pagata interamente dal cittadino, possa essere interamente detraibile a fine anno in sede di dichiarazione dei redditi.

No.

Sì, laddove una condizione di ammissibilità alla fruizione della misura cambi, il destinatario deve darne immediata comunicazione (e la struttura confermarlo in sede di rendicontazione). La Regione procederà a controlli in collaborazione con l'ASL.

- Documentazione incompleta e non integrata nei termini stabiliti;

- documentazione non contenente gli elementi essenziali (es. causale);

- documentazione riportante dati tariffari difformi rispetto a quanto dichiarato in sede di partecipazione.

Può essere disposta la sospensione dalla misura da due mesi fino a un massimo coincidente con l’intera durata della misura.

Tale sospensione ha effetto esclusivamente per le nuove domande e non per coloro che risultano già beneficiari del “Buono”.

Non è prevista possibilità di recesso fino a quando persiste la fruizione del Buono da parte di un utente della struttura.

a) decesso del destinatario: il Buono non si applica più dal primo giorno del mese successivo;

b) mancato rinnovo dell’ISEE entro il 30 aprile: la revoca decorre, in questo caso, dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

c) presenza di una delle incompatibilità indicate al par. 4 dell’Avviso (ad es. passaggio in regime di convenzionamento con ASL): la revoca decorre dal mese stesso, se l’incompatibilità è avvenuta entro il giorno 15 del mese solare, altrimenti dal mese successivo;

d) accertamento di dichiarazione falsa o mendace: la revoca ha decorrenza dall’inizio di validità;

e) accertamento di dichiarazione omessa, falsa o mendace con riferimento ai requisiti per il mantenimento del Buono: la revoca ha decorrenza dal mese successivo a quello in cui tali requisiti hanno cessato di risultare soddisfatti.