Tipologia di contenuto
Normativa

Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna– LR 41/94

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La legge disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna in Piemonte

Guida Alpina

  1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
  • accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
  •  accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  •  insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

Accompagnatori di media montagna

  1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
  2. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.