- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
La legge disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna in Piemonte
Guida Alpina
- E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
- accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
Accompagnatori di media montagna
- È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
- Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento interno
- Link di riferimento
- LR 41/94 - Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna
- Allegati
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- circolare_abusivismo_professioni_turistiche_2017.pdf
- File pdf - 72.51 KB
- circolare_abusivismo_professioni_turistiche_2017_integrazioni.pdf
- File pdf - 45.94 KB