Sono state rese inefficaci sul territorio regionale alcune disposizioni del Regolamento regionale n.4/18.
Di seguito si declinano le norme regolamentari attualmente annullate e rese inefficaci dal TAR Piemonte e da una sentenza del Consiglio di Stato:
- Art. 2, comma 1 in materia di modalità di esercizio e periodi di apertura, che prevedeva l'attività extralberghiera con apertura annuale, per un periodo non inferiore a duecentosettantuno giorni complessivi nel corso dell'anno solare e con apertura stagionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a duecentosettanta giorni nell'arco dell'anno solare.
- Art. 4 in materia di idoneità, sicurezza e accessibilità dei locali laddove venivano indicate le prescrizioni sulla idoneità, prevenzione incendi , accessibilità e requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitarie.
- Art 17 in materia di disposizioni transitorie e derogatorie per le attività già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento per gli adeguamenti allora richiesti in relazione ai requisiti tecnici ed igienico sanitari dell’allegato A del regolamento medesimo
- Artt. 1-2-3-4 e 10 dell’allegato A in materia di sicurezza, prevenzione incendi, superfici di camere, appartamenti e relativi bagni, nonché in relazione alle caratteristiche dei B&B.
Per quanto sopra, valgono, le disposizioni normative di carattere nazionale, nonché dei regolamenti edilizi dell’ente comunale di competenza laddove presenti e compatibili.
Istituzione di appartenenza Governo italiano