- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale, dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.
La ricettività e la somministrazione di pasti sono limitate a un massimo di dieci persone al giorno.
Per la preparazione dei pasti è consentito l'utilizzo della cucina familiare dell'abitazione.
Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia e agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.
Allegati
- scheda tecnica ospitalità rurale famigliare
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Contatti
- Riferimento
- Offerta turistica
- Note
- Per consulenze, informazioni e quesiti riguardanti le norme di disciplina del comparto ricettivo di cui trattasi, inviare una richiesta scritta a:
helplegislazioneturistica@regione.piemonte.it