- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
La Regione disciplina, le categorie di strutture ricettive fruibili nei territori rurali. quali attività agrituristiche e attività di ospitalità rurale familiare.
L.R. 1/19 Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale
Specifica:
- gli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale
- la valorizzazione dell'agricoltura
- il contrasto alle frodi agroalimentari
- gli interventi di bonifica e irrigazioni
- gli interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli
- l'agenda digitale per l'agricoltura e il sistema agricolo piemontese
Regolamento regionale n. 1 del 01 marzo 2016 - Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare
l presente regolamento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche e di ospitalità rurale familiare
Regolamento regionale n. 5R del 25 luglio 2023.
Il regolamento costituisce un adeguamento normativo dell’intero comparto agrituristico e di ospitalità rurale familiare rispetto agli istituti disciplinati nella l.r. 1/2019.
MODIFICHE APPORTATE CON IL NUOVO REGOLAMENTO AGRITURISMI EX DPGR n. 5/R DEL 25 luglio 2023
1. Articolo 5, comma 1, lettera c)
Prevede ora la possibilità di organizzare all’esterno dei beni fondiari dell’agricoltore le sole attività attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale piemontese e non tutte le altre attività che costituivano una estensione non in linea con i principi di legge e nello stesso tempo non si dà adito a consentire ulteriori attività agrituristiche impropriamente.
2. Articolo 5, comma 2
Consente lo svolgimento delle attività nei locali dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, unicamente ubicata al di fuori del perimetrato urbano, e non anche come in passato nei borghi o centri abitati ove è situato il centro aziendale e collocati in:
a) comuni di area montana e collinare con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; (prima 3.000 abitanti)
b) comuni di area di pianura con popolazione inferiore a ottomila abitanti (prima 5.000 abitanti)
3. Articolo 5, comma 5
E’ stato riscritto per lo più per rendere più chiara l’esposizione delle possibili deroghe per l’abbattimento delle barriere architettoniche in funzione delle norme nazionali vigenti.
4. Articolo 6, comma 3
Estende a mq. 60 l’area minima delle piazzole per agricampeggio in linea con le nuove disposizioni regionali in materia di strutture ricettive all’aperto mentre nel comma 4 é aggiunta la disposizione di richiamo alle norme vigenti in materia urbanistica edilizia, dei beni culturali e del paesaggio per allineare i possibili interventi al rispetto di tali normative.
5. Articolo 7, comma 4
Si aggiunge il comma 4 per recepire l’istituto della somministrazione con consegna a domicilio in attuazione degli articoli 25, comma 3, lettera c) e 26, comma 3 bis della l.r. 1/2019.
6. Sezione 4 Allegato D
Nei requisiti di classificazione per l’ospitalità rurale familiare é stata apportata più coerentemente una rettifica al requisito della voce 4.1 quale requisito minimo richiesto per il servizio di sola colazione essendo, invece, requisito eventuale il servizio anche ai pasti.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento interno
- Link di riferimento
- L.R. 1/2019 Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale
- Tipo di atto
- Provvedimento interno