- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
La legge regola le categorie di strutture fruibili dagli alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro che frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di studio
LR 8 del 18 febbraio 2010 – Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo
Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:
- rifugi escursionistici;
- rifugi alpini;
- rifugi non gestiti;
- bivacchi fissi.
Regolamento Regionale 1 del 11 maggio 2011 - Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento
Il presente regolamento definisce i requisiti e le modalità per svolgere l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento di tali strutture nel rispetto dell'ordinamento normativo comunitario, nazionale, regionale e locale vigente in materia.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento interno
- Tipo di atto
- Provvedimento interno