Tipologia di contenuto
Normativa

Disciplina in materia di Agriturismi – L.R. 1/19 Reg 5/2023

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La Regione disciplina, le categorie di strutture ricettive fruibili nei territori rurali. quali attività agrituristiche e attività di ospitalità rurale familiare.

L.R. 1/19 Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Specifica:

- gli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale

- la valorizzazione dell'agricoltura

- il contrasto alle frodi agroalimentari

- gli interventi di bonifica e irrigazioni

- gli interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli

- l'agenda digitale per l'agricoltura e il sistema agricolo piemontese

 

 

Regolamento regionale n. 1 del 01 marzo 2016 - Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare

l presente regolamento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche e di ospitalità rurale familiare

Regolamento regionale n. 5R del 25 luglio 2023.

Il regolamento costituisce un adeguamento normativo dell’intero comparto agrituristico e di ospitalità rurale familiare rispetto agli istituti disciplinati nella l.r. 1/2019.

MODIFICHE APPORTATE CON IL NUOVO REGOLAMENTO AGRITURISMI EX DPGR n. 5/R DEL 25 luglio 2023

1. Articolo 5, comma 1, lettera c)

Prevede ora la possibilità di organizzare all’esterno dei beni fondiari dell’agricoltore le sole attività attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale piemontese e non tutte le altre attività che costituivano una estensione non in linea con i principi di legge e nello stesso tempo non si dà adito a consentire ulteriori attività agrituristiche impropriamente.

2. Articolo 5, comma 2

Consente lo svolgimento delle attività nei locali dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, unicamente ubicata al di fuori del perimetrato urbano, e non anche come in passato nei borghi o centri abitati ove è situato il centro aziendale e collocati in:

a) comuni di area montana e collinare con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; (prima 3.000 abitanti)

b) comuni di area di pianura con popolazione inferiore a ottomila abitanti (prima 5.000 abitanti)

3. Articolo 5, comma 5

E’ stato riscritto per lo più per rendere più chiara l’esposizione delle possibili deroghe per l’abbattimento delle barriere architettoniche in funzione delle norme nazionali vigenti.

4. Articolo 6, comma 3

Estende a mq. 60 l’area minima delle piazzole per agricampeggio in linea con le nuove disposizioni regionali in materia di strutture ricettive all’aperto mentre nel comma 4 é aggiunta la disposizione di richiamo alle norme vigenti in materia urbanistica edilizia, dei beni culturali e del paesaggio per allineare i possibili interventi al rispetto di tali normative.

5. Articolo 7, comma 4

Si aggiunge il comma 4 per recepire l’istituto della somministrazione con consegna a domicilio in attuazione degli articoli 25, comma 3, lettera c) e 26, comma 3 bis della l.r. 1/2019.

6. Sezione 4 Allegato D

Nei requisiti di classificazione per l’ospitalità rurale familiare é stata apportata più coerentemente una rettifica al requisito della voce 4.1 quale requisito minimo richiesto per il servizio di sola colazione essendo, invece, requisito eventuale il servizio anche ai pasti.